T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 09-01-2012, n. 150 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’ATI con capogruppo il ricorrente Consorzio Stabile CO.IM. è risultata affidataria dell’appalto indetto da Ferservizi (in nome e per conto di Ferrovie dello Stato spa) per l’esecuzione di interventi di messa a norma e adeguamento dell’edificio di Villa Patrizi in Roma – ristrutturazione di servizi igienici (n. 18 gruppi bagno). Il relativo contratto è stato stipulato in data 24.5.2010, per un importo complessivo dell’appalto di Euro 397.452,80 esclusi IVA e oneri per la sicurezza stimati in Euro 20.000,00.

Con Det. Ferservizi in data 24 novembre 2010] il contratto predetto è stato tuttavia risolto, "per grave inadempimento" dell’ATI affidataria. L’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dal canto suo, ricevuta comunicazione, da parte della stazione appaltante, di detta risoluzione, ne ha disposto l’annotazione, a carico dell’istante, in data 4.1.2011, sul Casellario informatico delle imprese, ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. t), del D.P.R. n. 34 del 2000.

Avverso tale annotazione, chiedendone l’annullamento, insorge peraltro davanti a questo TAR il Consorzio CO.IM. deducendo l’illegittimità dell’atto impugnato per eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, invalidità della segnalazione di risoluzione da parte di Ferservizi all’AVCP, violazione di legge ed eccesso di potere per essere stata effettuata l’annotazione stessa prima della scadenza dei termini per la proposizione di ricorsi al G.O. In via subordinata l’istante chiede poi la modifica ed integrazione dell’annotazione, ai sensi della Det. AVCP n. 10 del 2003 (lett. m All. C), con l’indicazione della pendenza dei termini predetti e del giudizio instaurato davanti al G.O..

Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è da disattendere.

E’ anzitutto privo di fondamento il primo motivo di gravame.

L’annotazione in questione è stata effettuata ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. t), del D.P.R. n. 34 del 2000, e dunque nell’ambito di "tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario". In proposito, in effetti, la giurisprudenza amministrativa ha concordemente chiarito che i presupposti che danno luogo alla risoluzione contrattuale (disciplinata dall’art. 136 del D.Lgs. n. 163 del 2006) rilevano in ogni caso, ai fini dell’inserimento nel Casellario informatico, non solo in considerazione di quanto disposto dall’art. 27 comma 2, lett. p), D.P.R. n. 34 del 2000, che fa riferimento ad "eventuali episodi di grave negligenza nell’esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali", ma anche come notizia rilevante ai sensi della successiva previsione sub lett. t) dell’art. 27 D.P.R. n. 34 del 2000, la quale prevede un’ipotesi di iscrizione innominata, che può riguardare ogni altra notizia relativa all’impresa, che, pur non comportando inibitoria annuale di partecipazione a pubbliche gare d’appalto, sia ritenuta comunque utile dall’Osservatorio ai fini della tenuta del Casellario (cfr. TAR Lazio, III, n. 13456 del 26.5.2010).

Nel disporre l’annotazione non vi è stato poi, nella specie, da parte dell’AVCP, alcun difetto di istruttoria o travisamento di fatti. La Stazione appaltante ha trasmesso, invero, all’Autorità di vigilanza, con nota n. 22887 in data 24.11.2010, la documentazione a supporto dell’intervenuta risoluzione contrattuale. Nel provvedimento in pari data che ha disposto la risoluzione stessa viene evidenziato il "grave inadempimento" dell’affidataria, consistente nel "notevole ritardo accumulato nella esecuzione delle prestazioni, atteso che su n. 18 gruppi bagno risultano eseguiti interventi, peraltro parziali, esclusivamente su n. 4 e che, ad oggi, risulta decorso infruttuosamente il termine di adempimento fissato nell’Ordine di Servizio n. 2/RUP del 26 ottobre 2010". In quest’ultimo erano stati analiticamente evidenziati i ritardi, riferiti ai singoli gruppi bagno, maturati rispetto al cronoprogramma, nonché gli ordini di servizio già emessi dalla D.L. e l’"assenza di giustificazioni per i ritardi" stessi. E quindi, nella considerazione che "il ritardo accumulato" stava "provocando notevoli disagi al personale del Gruppo Ferrovie dello Stato presente negli uffici " e che "l’indebito prolungamento dei lavori" stava "aggravando ai limiti della tollerabilità la criticità rappresentata rispetto al corretto svolgimento dell’attività lavorativa normalmente svolta negli stessi uffici", era stato intimato all’appaltatore odierno ricorrente, con il citato Ordine di Servizio, di provvedere tempestivamente, entro 20 gg., all’adempimento degli obblighi contrattuali, con l’avvertenza che in caso contrario ci si riservava "di adottare tutti gli strumenti previsti dal contratto, e consentiti dalla normativa vigente, a tutela dei diritti del committente". Con successiva nota del 16.11.2010, anch’essa in possesso dell’AVCP, era stato infine rilevato che l’Appaltatore non aveva rispettato il termine assegnato (15.11.2010) né "fornito alcuna giustificazione", non essendo presente alcun operaio in cantiere dal 25.10.2010 ed essendosi presentati nuovamente al lavoro tre operai "solo nella giornata del 15.11.2010".

In presenza di tali dati documentali, a base della risoluzione, certamente non può fondatamente sostenersi che all’AVCP constassero, come sostiene la parte ricorrente, l’inesistenza in punto di fatto dei presupposti per procedere all’annotazione della risoluzione stessa o che la notizia al riguardo comunicata dalla stazione appaltante fosse irrealistica o inconferente.

Va rilevato d’altra parte che il Consorzio ricorrente era stato informato dalla stazione appaltante, contestualmente alla determinazione di risoluzione, che di questa sarebbe stata data informazione all’AVCP (come in effetti avvenuto lo stesso giorno 24.11.2010), e la stessa nota dell’Autorità di Vigilanza in data 2.12.2010 (di richiesta a Ferservizi del modello di comunicazione di notizie da inserire nel Casellario) era stato trasmessa anche all’ATI ricorrente, così come la nota di riscontro di Ferservizi in data 14.12.2010. Per cui il Consorzio ricorrente ben avrebbe potuto presentare proprie osservazioni o precisazioni o deduzioni difensive all’AVCP prima dell’annotazione (avvenuta in data 4.1.2011). In assenza di alcuna precisazione o puntualizzazione da parte dell’operatore economico interessato, correttamente l’AVCP ha proceduto all’annotazione nei termini comunicati e documentati da Ferservizi. Né può ritenersi che alla stregua della documentazione acquisita da parte dell’AVCP non risultassero la gravità dell’inadempienza contrattuale e il notevole ritardo nell’esecuzione dei lavori (trattandosi infatti di elementi entrambi rimarcati in chiari termini o comunque inequivocabilmente risultanti nella documentazione prodotta da Ferservizi.

Quanto al secondo motivo, esso è a sua volta infondato nella parte in cui postula, richiamando la Det. dell’Autorità di Vigilanza n. 10 del 2003, l’illegittimità e comunque l’esigenza di cancellazione dell’iniziale annotazione (del 4.1.2011) in relazione alla pendenza dei termini per proporre azione contro la risoluzione ed essendovi, nel caso di specie, addirittura un giudizio al riguardo in corso.

In proposito rileva invero il Collegio che la Det. in questione, n. 10 del 2003, prevede un elenco esemplificativo di possibili casi di cancellazione o integrazione delle annotazioni. Quelli riguardanti la parte ricorrente ed a cui la stessa fa riferimento sono all’evidenza casi di possibile integrazione e non di illegittimità o di cancellazione dell’annotazione. L’integrazione, peraltro, a seguito di comunicazione di CO.IM. in data 31.1.2011, è concretamente avvenuta da parte dell’Autorità di Vigilanza, in data 15.2.2011, con annotazione integrativa (peraltro non ulteriormente impugnata) riferita espressamente (come preteso dall’istante anche nel terzo motivo di gravame) alla pendenza di procedimento cautelare presso il Tribunale Civile di Roma avverso la risoluzione contrattuale. Stante l’avvenuta integrazione dell’annotazione, va quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso relativamente alla richiesta subordinata contenuta nel ricorso stesso in ordine alla necessità di menzione, nell’annotazione stessa, della pendenza del giudizio civile suddetto.

Alla stregua delle esposte considerazioni il proposto ricorso deve essere in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile, restando tuttavia compensate tra le parti le spese di giudizio, sussistendo sufficienti motivi per disporre in tal senso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere, Estensore

Giuseppe Sapone, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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