T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 09-01-2012, n. 148 Ricercatori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’odierno ricorrente ha partecipato con esito negativo alla procedura di valutazione comparativa a n.1 posto di ricercatore universitario – settore scientifico disciplinare FIS/7 – Fisica applicata – presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’intimata Università, in esito al quale è risultata vincitrice l’odierna contro interessata.

Gli atti della procedura concorsuale de qua sono stati impugnati dal dottor M. con il gravame n.161/2007 e la Sezione con sentenza n.7192 del 2008 ha accolto il suddetto gravame sul presupposto che il giudizio finale formulato dalla commissione era illegittimamente basato da una netta e determinante prevalenza attribuita alla prova scritta in cui l’odierna controinteressata aveva sopravanzato l’odierno istante, mentre era stata sottovalutata la rilevanza dei titoli scientifici e didattici dei candidati.

In esecuzione della predetta sentenza la Commissione ha riformulato i giudizi sui due candidati dichiarando nuovamente vincitrice l’odierna controinteressata; in particolare è stato fatto presente:

a) relativamente alla dott.ssa M. che " Complessivamente la candidata dimostra di aver raggiunto e di possedere un’ottima maturità scientifica. In tal senso depone la buona qualità della sua produzione scientifica ma soprattutto l’estrema pregevolezza delle prove scritte alle quali, secondo l’opinione unanime dei commissari deve essere attribuita una particolare rilevanza ai fini valutativi, considerai soprattutto la complessità e l’attualità delle tematiche trattate ed il loro significativo impatto nel dibattito in corso presso la comunità scientifica. Alla luce di tali presupposti le suddette prove mostrano un livello di preparazione ed accuratezza scientifica veramente ottimo. Tali elementi uniti al convincente rendimento della candidata nella prova orale ed all’apprezzabile attività didattica documentata dalla stessa, significativa in termini quantitativi, qualitativi e di continuità, nonché centrale nell’ambito del SSD FIS/07 valgono certamente a suffragare il giudizio di eccellenza di cui sopra";

b) per quanto concerne il dottor M. che" Nel complesso il candidato dimostra il possesso di una maturità scientifica molto buona. Si registra tuttavia uno sbilanciamento tra l’ottimo livello della produzione scientifica e la minore caratura delle prove scritte che seppure molto buone mostrano alcune criticità la cui rilevanza non può essere trascurata stante l’importanza e l’attualità del tema su cui il candidato ha scelto di cimentarsi. Peraltro le medesime prove presentano caratteri di profondità ed accuratezza scientifica significativamente inferiori rispetto a quelli che si sarebbe potuto attendere dalla tipologia della produzione scientifica prodotta. Tale perplessità, accanto alla scarsa attività didattica ed al rendimento della prova orale, sicuramente molto buona, ma anch’essa inferiore alle aspettative vanificano la pur ottima valutazione riservata alla produzione scientifica".

Tale giudizio finale ed il successivo decreto rettorale n.1035 del 31.3.2010 con cui la controinteressata è stata confermata nel ruolo dei ricercatori universitari sono stati impugnati con il presente gravame e con due successivi atti di motivi aggiunti, questi ultimi proposti a seguito del deposito in giudizio della documentazione afferente la controversia in trattazione, tutti affidati al seguente ed articolato motivo di doglianza:

Illegittimità – Violazione ed erronea applicazione della normativa di cui al D.P.R. n. 117 del 2000, al d.r. 739/1999 e al bando di concorso. Eccesso di potere per sviamento, illogicità e contraddittorietà, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e manifesta ingiustizia. Difetto e vizio logico della motivazione;

Si sono costituite l’intimata Università di Tor Vergata e l’odierna controinteressata contestando con dovizia di argomentazioni le prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 7.12.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

In primis deve essere esaminata l’eccezione con cui la resistente Università ha prospettato l’inammissibilità del ricorso introduttivo per assoluta genericità delle censure ivi dedotte.

La dedotta eccezione è da rigettare in quanto in stridente e palese contrasto con la giurisprudenza in materia che ben può ritenersi diritto vivente.

Al riguardo, in linea con quanto correttamente affermato dal ricorrente in sede di memoria di replica, deve essere sottolineato che:

a) giusta quanto affermato dalla giurisprudenza in materia, la cui notorietà esime il Collegio da ogni citazione, a far decorrere i termini di impugnazione di un provvedimento non è necessario che esso sia noto in tutti i suoli elementi, ma è sufficiente la conoscenza della sua esistenza e della sua lesività, fermo restando che gli eventuali vizi percepiti in conseguenza dell’integrale cognizione degli atti del procedimento possono essere fatti valere mediante la proposizione di motivi aggiunti;

b) nella fattispecie in questione l’odierno ricorrente, per non incorrere nella tardività, ha dovuto impugnare il decreto rettorale di approvazione degli atti compiuti dalla commissione articolando le censure in modo generico in quanto non conosceva gli atti compiuti dalla suddetta commissione, avverso i quali, dopo averli conosciuti, ha proposto motivi aggiunti.

Con il primo profilo di doglianza prospettato in sede di motivi aggiunti il ricorrente ha affermato che la Commissione è nuovamente incorsa nell’errore – già stigmatizzato dalla sentenza n.7192/2008 – di dare una netta prevalenza alla valutazione delle prove di esame ( e segnatamente delle prove scritte) svalutando i titoli scientifici dei candidati.

In merito deve essere evidenziato che nella citata sentenza n.7192/2008 la Sezione aveva fatto presente che " Nel caso di specie, il giudizio particolarmente positivo conseguito nelle prove scritte dalla candidata risultata poi vincitrice ha portato ad un superamento del giudizio molto positivo sulla complessiva valutazione dell’attività scientifica del candidato M.. Avendo quest’ ultimo riportato dei giudizi tra il molto buono e l’ottimo, ha invece avuto un giudizio finale molto buono; la M., invece, ha avuto giudizi compresi tra il buono e l’ottimo, il cui ragionevole esito finale sarebbe stata una valutazione di molto buono. La valutazione finale di ottimo è stata dovuta evidentemente alla particolare rilevanza data dalla Commissione al risultato delle prove scritte che ha portato, nelle valutazioni della Commissione, a superare il medio giudizio dato alla sua attività scientifica".

In sede di formulazione del nuovo giudizio la Commissione è incorsa nella medesima illegittimità stigmatizzata dalla Sezione avendo attribuito una rilevanza determinante ai risultati delle prove scritte, giungendo perfino ad accentuare quella differenza su cui si era fondato sostanzialmente il primo giudizio successivamente annullato.

Tale risultato è stato conseguito, infatti, enfatizzando la particolare importanza delle prove scritte della controinteressata in ragione della complessità e dell’attualità delle tematiche trattate e del loro significativo impatto nel dibattito in corso presso la comunità scientifica, ed individuando ex novo in quelle del ricorrente – valutate molto buone – alcune imprecisate criticità nonchè uno sbilanciamento tra l’ottimo livello della produzione scientifica e la minore caratura delle prove scritte, che sicuramente non può rappresentare un elemento significativo in grado di condizionare negativamente il livello qualitativo delle prove scritte dell’odierno istante.

Inoltre a giustificare ulteriormente il giudizio positivo sulla controinteressata, cercando di non basarlo sostanzialmente sull’esito delle prove scritte e al palese fine di controbilanciare la superiorità dell’odierno istante per le pubblicazioni, la Commissione ha fatto riferimento "al convincente rendimento della candidata nella prova orale ed all’apprezzabile attività didattica documentata dalla stessa, significativa in termini quantitativi, qualitativi e di continuità" , giungendo a sottovalutare invece per tali elementi la posizione del dottor M., avendo rilevato la scarsa attività didattica ed il rendimento della prova orale, "sicuramente molto buona, ma anch’essa inferiore alle aspettative vanificano la pur ottima valutazione riservata alla produzione scientifica".

In sostanza la Commissione ha riconfermato il proprio giudizio favorevole alla controinteressata enfatizzando ulteriormente l’importanza delle prove scritte e cercando di suffragare il suddetto giudizio anche sulla base di una pretesa superiorità della dott.ssa M. con riferimento alla prova orale e all’attività didattica svolta da quest’ultima.

Ma un tale modus operandi risulta palesemente smentito, come correttamente evidenziato dalla memoria di replica ricorsuale, atteso che:

a) entrambe le prove orali svolte dai due candidati sono state accreditate dello stesso giudizio di molto buono, per cui non può destare perplessità la circostanza che la Commissione abbia posto in rilievo in termini certamente non omogenei le risultanze delle due prove de quibus;

b) analoghe perplessità sono presenti per quanto riguarda la valutazione dell’attività didattica, atteso che il citato organo ha apoditticamente e ingiustificatamente ritenuta scarsa quella svolta dal ricorrente, meticolosamente riportata a pagg. 7 e 8 del primo atto di motivi aggiunti, mentre ha valutato apprezzabile l’attività didattica documentata dalla vincitrice, ritenuta significativa in termini quantitativi, qualitativi e di continuità, nonché centrale nell’ambito del SSD FIS/07.

Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, il motivo di doglianza è fondato con conseguente accoglimento del proposto gravame e con assorbimento delle altre doglianze dedotte.

Le spese del presente giudizio liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.2215 del 2009, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla i gravati provvedimenti.

Condanna l’intimata Università al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.000,00.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere

Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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