T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 09-01-2012, n. 160

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso indicato in epigrafe, la società istante, premesso che l’ATER di Roma aveva indetto una procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e servizi di pronto intervento da eseguire in immobili ERP di proprietà della stessa Azienda nel periodo 2012-2014, con il criterio dell’aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, esponeva di essere stata esclusa per omessa indicazione, da parte delle società mandanti dei soci o del socio di maggioranza nonché per la mancata dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione ad essi riferite e per non aver specificato le percentuali che ogni componente del costituendo RTI avrebbe dovuto assumere nell’esecuzione dei servizi, essendo state dichiarate dette percentuali unicamente con riguardo ai lavori. Infine, le necessarie referenze bancarie sono state ritenute carenti e difformi dallo schema indicato dalla Stazione appaltante.

Pertanto, le ricorrenti proponevano il gravame in esame, censurando l’esclusione dalla gara per i seguenti motivi:

1 – eccesso di potere, con riferimento al primo motivo di esclusione, poiché entrambe le mandanti hanno dichiarato l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163 del 2006 anche in relazione ai soci, atteso che nella Alli Costruzioni s.r.l. gli unici due soci sono anche rispettivamente legale rappresentante e direttore tecnico e nella F.T. s.r.l. il legale rappresentante e direttore tecnico è anche il socio di maggioranza, sicchè la prescrizione del bando si appalesa insufficiente, quanto alla forma, ad evidenziare la necessità di una prescrizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto dall’art. 38 sopra citato;

2 – eccesso di potere in relazione al secondo motivo di esclusione, in quanto la specificazione usata dalle ricorrenti, che hanno inteso costituire un’ ATI orizzontale, della percentuale di esecuzione dell’appalto doveva essere riferita con riguardo sia ai lavori che ai servizi, essendo l’ulteriore indicazione "categoria OG1" chiaramente da intendersi come precisazione riferita all’oggetto prevalente del contratto misto (poiché il 70% del valore dell’appalto consisteva nell’esecuzione dei lavori);

3 – eccesso di potere in relazione all’ultima motivazione dell’esclusione poiché le ricorrenti avevano prodotto ben sei referenze bancarie di cui la stazione appaltante aveva erroneamente ritenuto valida solo una, dovendo invece essere considerate per lo meno come valide anche quelle rilasciate dalla BNL e dalla Banca delle Marche, in quanto le stesse erano chiaramente riferibili all’oggetto dell’appalto.

Le istanti, pertanto, chiedevano l’annullamento del provvedimento impugnato.

Si costituiva l’Amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 3969 del 2011 era respinta l’istanza cautelare.

All’udienza del 19.12. 2011, fissata per la discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Osserva il Collegio che il ricorso è infondato e non può essere accolto.

Infatti, a prescindere dall’esame delle censure contenute nel primo e nel terzo motivo, appare del tutto imprescindibile ai fini del decidere sulla legittimità dell’esclusione, la valutazione in ordine alla sanzionata mancata specificazione da parte delle ricorrenti delle percentuali relative alle prestazioni (lavori e servizi) oggetto dell’appalto da eseguirsi a cura di ciascuna società del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese.

Infatti, il 4 comma dell’ art. 37, D.Lgs. n. 163 del 2006 recita: "Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati" ed il 13 comma della stessa norma statuisce che "I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento".

Ne consegue che, senza possibilità di equivoci nell’interpretazione letterale delle riportate disposizioni, sussiste a carico delle imprese riunite l’obbligo di specificare la quantità delle prestazioni che saranno eseguite da ciascuna di esse e le quote di partecipazione.

A riguardo il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che "Tale obbligo è espressione di un principio generale che prescinde dall’assoggettamento della gara alla disciplina comunitaria e non consente distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale), o alla tipologia delle prestazioni (principali o secondarie, scorporabili o unitarie, cfr. Cons. St., Sez. V, 18 agosto 2009, n. 5098; Sez. VI, 4 maggio 2009, n. 2783; Sez. V, 14 gennaio 2009, n. 98, rese su fattispecie governate dalle analoghe disposizioni sancite dal D.Lgs. n. 157 del 1995)." E che siffatte disposizioni trovano la loro ratio nella necessità di assicurare le seguenti esigenze di pubblico interesse:

a) conoscenza preventiva, da parte della stazione appaltante, di chi sarà il soggetto che esegue il servizio e la parte specifica del servizio ripartito e svolto dalle singole imprese al fine di rendere più spedita l’esecuzione del rapporto individuando il responsabile;

b) agevole verifica, da parte del responsabile del procedimento, della competenza tecnica dell’esecutore comparata con la documentazione prodotta in sede di gara;

c) rendere effettiva la composizione del raggruppamento e rispondente alle esigenze di unire insieme capacità tecniche e finanziarie integrative e complementari e non a coprire la partecipazione di imprese non qualificate, aggirando così le norme di ammissione stabilite dal bando." (C.d.S Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 744).

Ne consegue che nessuna giustificazione per l’omissione può essere tratta dalla avvenuta specificazione delle sole quote di spettanza dei lavori, trattandosi di appalto misto di lavori e servizi, ne’ può affermarsi che nella specie la suddivisione nell’esecuzione del servizio dovesse essere desunta dalla formulazione della dichiarazione. Appare, invece, evidente, da quanto sin qui rilevato, la necessità di un’espressa e puntuale dichiarazione a riguardo, finalizzata alla tutela delle esigenze pubbliche sopra descritte.

Legittimamente, pertanto, l’amministrazione ha escluso il raggruppamento ricorrente.

In conclusione, assorbita ogni ulteriore doglianza, il ricorso deve essere respinto.

In considerazione della particolarità della fattispecie esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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