T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 09-01-2012, n. 158

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso indicato in epigrafe, la società istante, precisato di essere una struttura ospedaliera privata che eroga prestazioni di riabilitazione ospedaliera e day hospital, accreditata in fascia "A", con parametro 120, esponeva di aver impugnato il D.M. n. 24303 del 12 settembre 2006, con cui il Ministero aveva rideterminato le tariffe massime per le prestazioni assistenziali senza variazione rispetto al 1997, ottenendo sentenza favorevole del TAR del Lazio (n. 12982 del 2007), di annullamento per difetto di istruttoria, successivamente confermata dal Consiglio di Stato (Sent. n. 1205/2010).

Pertanto, l’istante inviava un atto di diffida e messa in mora al Ministero, notificato il 9.12.2010, al fine di ottenere la rideterminazione delle tariffe alla luce delle indicazioni fornite dal giudice amministrativo. Tuttavia, non perveniva alcuna risposta. Pertanto, la società ricorrente chiedeva di ordinare all’amministrazione di provvedere e nominare, in caso di perdurare dell’inerzia, un commissario ad acta.

Si costituiva l’amministrazione evidenziando la complessità dell’iter necessario per la determinazione delle tariffe in argomento e lo stato del procedimento. Inoltre, il Ministero eccepiva la mancanza di interesse della ricorrente, avendo già la regione Campania determinato la tariffa in misura dell’88% della tariffa nazionale.

Chiedeva, in ogni caso la reiezione del ricorso.

Con memoria depositata in vista della camera di consiglio fissata, la parte ricorrente esponeva che non può essere posto in discussione il suo interesse ad agire in giudizio, poiché le tariffe sono fissate dalle Regioni con riferimento alle tariffe prefissate in sede nazionale.

Osserva il Collegio, in via preliminare, che non può porsi in discussione il permanere dell’interesse alla definizione del procedimento per cui è proposta la presente azione giurisdizionale, dovendo in ogni caso il Ministero procedere alla determinazione delle tariffe, come da ultimo ricordato dallo stesso Consiglio di Stato nella ordinanza n. 5186 del 2011.

Con riferimento a tale ultima pronuncia, deve rilevarsi che il predetto Consesso, pronunziandosi in sede d’appello sulla sentenza di questa Sezione n. 4640 del 2011, ha accolto l’istanza cautelare dell’amministrazione limitatamente al termine assegnato per la conclusione del procedimento.

Infatti, come già precisato, il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che "l’attività richiesta al Ministero…è comunque dovuta, ma che, tenuto conto della complessità della medesima…il termine di quattro mesi assegnato appare incongruo". Di tal chè, l’ordinanza del 25 novembre 2011 assegnava ulteriori due mesi per la definizione del procedimento dalla data di comunicazione e/o notificazione della stessa.

Ne consegue che non sussistono motivi per modificare l’orientamento già espresso da questa Sezione con la sentenza n. 10056 del 2007 nella quale si dichiarava l’obbligo del Ministero della Salute di determinare le tariffe massime, disponendo l’esecuzione di tale adempimento, né la complessità del procedimento può impedire la fissazione di un termine per la sua conclusione.

In aderenza alla decisione cautelare del Consiglio di Stato, deve assegnarsi al Ministero, in ragione dei complessi adempimenti e del tempo ormai trascorso dalla sentenza predetta, il termine di due mesi dalla comunicazione e/o notifica della presente sentenza, con l’avvertenza che il caso di inerzia si procederà alla nomina di un commissario ad acta su mera istanza della parte ricorrente.

Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina al Ministero della Salute di provvedere alla determinazione delle tariffe riguardanti i settori di prestazione di cui alla presente controversia nel termine assegnato in motivazione, con l’avvertenza che, in caso di perdurante inerzia, si procederà alla nomina di un commissario ad acta su mera richiesta della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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