Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-06-2012, n. 10387 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto depositato il 4/6/2009 il Tribunale di Prato ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta dalla Romogest s.p.a., intesa ad ottenere l’ammissione in privilegio della somma di Euro 14.858,85 e non in chirografo, come disposto dal Giudice Delegato.

Il Tribunale, premesso che il creditore si era insinuato al passivo del Fallimento chiedendo l’ammissione in privilegio ex art. 2764 c.c. del credito per canoni di occupazione, indennità di occupazione e rimborso spese legali per il procedimento di sfratto, operata la compensazione con debito di restituzione del deposito cauzionale, e che in ogni caso, il privilegio avrebbe potuto operare solo per i canoni locatizi, ha rilevato che l’istante non aveva assolto all’onere di indicare i beni oggettivamente vincolati, secondo il proprio assunto, all’uso dell’immobile locato.

Ricorre Romogest sulla base di due motivi.

Il Fallimento non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2764 c.c..

1.2.- Con il secondo motivo Romogest denuncia vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della necessaria indicazione da parte del locatore dei beni su cui insiste il privilegio speciale ex art. 2764 c.c..

2.1.- I due motivi, strettamente correlati, vanno esaminati congiuntamente e sono da ritenersi fondati.

Il ricorrente deduce in primis che la compensazione del proprio credito con la somma versata a titolo di deposito cauzionale (oltre interessi maturati) comporta che necessariamente l’intera somma di cui è stata chiesta l’ammissione al passivo goda del privilegio speciale ex art. 2764 c.c., per essere meno garantiti e quindi compensabili con il controcredito di Euro 7.659,57, i crediti per indennità di occupazione(3005,19) e spese legali (Euro 2558,85).

Rileva che non vi sono ragioni di diritto per la pretesa indicazione dei beni sui quali cade il privilegio, del resto anche in punto di fatto impossibile, visto che il ricorrente non è, ne avrebbe potuto essere, a conoscenza dei beni rinvenuti dal Fallimento all’interno dell’immobile.

Le censure indicate sono fondate.

Deve in primis rilevarsi che l’intera somma di cui si è chiesta l’insinuazione al passivo gode del privilegio ex art. 2764 c.c..

Ed invero, in forza del rinvio dell’art. 1249 c.c. al disposto di cui all’art. 1193 c.c., il pagamento deve essere imputato ai debiti meno garantiti, nel caso, i crediti relativi alle spese della procedura di sfratto di Euro 2558,85 e l’indennità di occupazione per il mese di aprile 2008, di Euro 3005,19 (che non godono del privilegio ex art. 2764 c.c.), da cui la compensazione di dette somme con il controcredito della società conduttrice, ora della Curatela, di Euro 7659,57; la restante parte del debito di restituzione della Romogest andrà a compensarsi con il credito per canoni, residuando il residuo credito per canoni di locazione di Euro 14.858,85, da considerarsi tutta in privilegio ex art. 2764 c.c..

La reiezione dell’istanza di ammissione al privilegio, per la mancata indicazione da parte del creditore dei beni oggettivamente vincolati all’uso dell’immobile, è errata, alla stregua dell’orientamento di questa Corte, espresso tra le ultime, nella pronuncia 6849/2011, in relazione al privilegio del mandatario sulle cose detenute per l’esecuzione dell’incarico, ma con valenza di carattere generale, e secondo cui in tema di ammissione al passivo fallimentare di crediti assistiti da privilegio, essendo il privilegio accordato dalla legge in considerazione della causa del credito, la quale soltanto costituisce l’elemento essenziale che lo caratterizza, l’eventuale mancanza dei beni oggetto di privilegio speciale è irrilevante nella fase ricognitiva del privilegio stesso, non incidendo nè sulla causa del credito nè sulla qualificazione della prelazione, ma rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all’esercizio del privilegio stesso; sicchè la verifica dell’esistenza del bene oggetto del privilegio non è questione da risolvere in fase di accertamento del passivo, ma, attenendo all’ambito dell’accertamento dei limiti di esercitabilità della prelazione, è demandata alla fase del riparto.

3.1.- Il ricorso va pertanto accolto e, cassata la pronuncia impugnata, non occorrendo ulteriori accertamenti di merito, la causa va decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, disponendosi l’ammissione al passivo del credito in oggetto, con il privilegio speciale di cui all’art. 2764 c.c..

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette il credito in oggetto con il privilegio speciale di cui all’art. 2764 c.c.; condanna il Fallimento Ottavo Polo Tricot s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1300,00, oltre Euro 200,00 per spese; oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2012

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