Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-10-2011) 01-12-2011, n. 44623 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’ambito del procedimento penale a carico di: P.M. D.F. ed altri, indagati per il reato di corruzione ex artt. 319-321 c.p.;

il PM presso il Tribunale di Monza, con Decreto del 14.05.2010 , disponeva la perquisizione dell’abitazione di D.F., nonchè dei locali della società Mediaservice srl, legalmente rappresentata da T.V.G., con contestuale sequestro di documentazione contabile, societaria, finanziaria, bancaria, nonchè di titoli di credito, computers ed altro;

– in sede di riesame il Tribunale di Monza, con provvedimento del 08.06.2010, rigettava il reclamo e confermava il sequestro;

– la Corte di cassazione, con decisione del 23.11.2010, annullava l’ordinanza del Tribunale di Monza e disponeva il rinvio per nuovo esame allo stesso Tribunale;

– il Tribunale di Monza, in sede di rinvio, con decisione del 01.02.2011, rigettava il reclamo e confermava il sequestro impugnato;

ricorrono per cassazione l’indagato; D.F. nonchè il terzo assoggettato a sequestro: T.V.G. a mezzo del comune Difensore di fiducia, con separati ricorsi aventi motivi sostanzialmente coincidenti:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

– 1) – Nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 324, comma 7 e art. 309 c.p.p., comma 9 e 10, derivante dal mancato rispetto da parte del Tribunale del termine di gg. 10 per la decisione rispetto alla trasmissione degli atti;

-i ricorrenti osservano che il fascicolo è stato trasmesso dalla Corte di Cassazione al Tribunale in data 20.12.2010, mentre il PM ha trasmesso gli atti in suo possesso in data 18.01.2011; anche a voler considerare il "dies a quo" a partire da quest’ultima data, il Tribunale avrebbe deciso oltre il 10^ giorno, con conseguente perdita di efficacia della misura;

2)- nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3;

i ricorrenti osservano che la Corte di cassazione nella sentenza di annullamento aveva censurato la precedente ordinanza del tribunale sul rilievo che la stessa era sorretta da "una motivazione meramente apparente, che non soddisfaceva l’obbligo … di una esposizione, sia pure succinta, dei motivi di fatto e di diritto posti alla base della decisione";

– la decisione attualmente impugnata avrebbe ripetuto tale vizio motivazionale, ricorrendo a motivazione apparente ed apodittica;

CHIEDONO l’annullamento del provvedimento impugnato;

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

Il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti fissato per la decisione del giudice del riesame dall’art. 309 c.p.p., commi 9 e 10, richiamati in materia di giudizio di impugnazione delle misure cautelari reali dall’art. 324 c.p.p., commi 5 e 7, trova applicazione solo nell’ipotesi dell’istanza inizialmente proposta al giudice del riesame, ma non allorchè il tribunale venga investito del giudizio a seguito di rinvio della Corte di cassazione.

(Cassazione penale, sez, 4^, 06/03/2007. n. 20202).

Invero, nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento di un’ordinanza "de libertate" (e analogamente nel caso di ordinanza cautelare reale – come nel caso) – pronunciata dal tribunale del riesame – non è applicabile la disciplina dei termini prevista dall’art. 309 c.p.p. per il giudizio di riesame bensì quella dettata dall’art. 127 c.p.p., con la conseguenza che la notificazione dell’avviso dell’udienza di rinvio al difensore deve avvenire nel termine di almeno dieci giorni liberi prima dell’udienza. (Cassazione penale, sez. 6^, 29/05/2006. n. 22310).

Il principio del diverso regime dei termini del provvedimento emesso in sede di riesame a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione si ricava dalla sentenza delle Sez. Un., n, 5 del 1996, D’Avino, pronuncia che, pur non affrontando la questione del termine di comparizione bensì dei termini di cui all’art. 309, commi 5 e 9 nella materia delle misure cautelari personali, ha affermato la mancanza di perentorietà dei termini stessi. La giustificazione di tale asserto è basata sulla differenza tra l’urgenza di provvedere con estrema rapidità nel caso di riesame successivo all’ordinanza impositiva della misura, incidendo il provvedimento sul bene della libertà e imponendosi, per tale motivo, una necessità di concentrazione dei tempi del procedimento relativo, e il diverso grado di speditezza che è richiesto nel giudizio di rinvio, allorchè sul provvedimento de liberiate si è già pronunciato il Tribunale in sede di riesame, ipotesi in cui si è già avuto in due diversi gradi di giurisdizione una prima valutazione sul provvedimento coercitivo.

Ugualmente infondato risulta il secondo motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione, atteso che il Tribunale ha motivato:

– in ordine al "fumus" del reato di corruzione richiamando i dati fattuali su cui si fonda l’imputazione ed in specie, gli elementi indiziari emergenti dalla circostanza che il D. risultava avere versato "non meno di Euro 220.000" a P.M., assessore alla Regione Lombardia , onde ottenere dai medesimi atti contrari ai doveri di ufficio "nella stesura e approvazione dei PG7" motivazione sufficiente atteso che in sede di riesame del sequestro probatorio, al tribunale compete il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sicchè l’accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. (Cassazione penale, sez. 3^, 02/02/2007, n. 9269).

– in ordine alla necessità del sequestro, essendo stata evidenziata chiaramente la necessità di svolgere adeguate indagini sui beni in sequestro al fine di verificare "eventuali passaggi di denaro illeciti tra gli indagati e/o le società a loro conducibili e i pubblici ufficiali che si assumono corrotti", Al contrario delle deduzioni difensive, si tratta di una motivazione congrua atteso:

– per un verso – che si verte in tema di sequestro probatorio e quindi la motivazione risulta avere adempiuto all’obbligo di evidenziare la strumentala del sequestro rispetto alle indagini da compiere; (Cassazione penale, sez. 5^, 07/10/2010, n. 1769);

– per altro verso – che risulta conforme al principio espresso nella sentenza di annullamento, avendo evidenziato sia il "fumus" che le esigenze probatorie perseguite.

Consegue il rigetto dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

una necessità di concentrazione dei tempi del procedimento relativo, e il diverso grado di speditezza che è richiesto nel giudizio di rinvio, allorchè sul provvedimento de liberiate si è già pronunciato il Tribunale in sede di riesame, ipotesi in cui si è già avuto in due diversi gradi di giurisdizione una prima valutazione sul provvedimento coercitivo.

Ugualmente infondato risulta il secondo motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione, atteso che il Tribunale ha motivato:

– in ordine al "fumus" del reato di corruzione richiamando i dati fattuali su cui si fonda l’imputazione ed in specie, gli elementi indiziari emergenti dalla circostanza che il D. risultava avere versato "non meno di Euro 220.000" a P.M., assessore alla Regione Lombardia , onde ottenere dai medesimi atti contrari ai doveri di ufficio "nella stesura e approvazione dei PG7" motivazione sufficiente atteso che in sede di riesame del sequestro probatorio, al tribunale compete il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sicchè l’accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. (Cassazione penale, sez. 3^, 02/02/2007, n. 9269).

– in ordine alla necessità del sequestro, essendo stata evidenziata chiaramente la necessità di svolgere adeguate indagini sui beni in sequestro al fine di verificare "eventuali passaggi di denaro illeciti tra gli indagati e/o le società a loro conducibili e i pubblici ufficiali che si assumono corrotti", Al contrario delle deduzioni difensive, si tratta di una motivazione congrua atteso:

– per un verso – che si verte in tema di sequestro probatorio e quindi la motivazione risulta avere adempiuto all’obbligo di evidenziare la strumentala del sequestro rispetto alle indagini da compiere; (Cassazione penale, sez. 5^, 07/10/2010, n. 1769);

– per altro verso – che risulta conforme al principio espresso nella sentenza di annullamento, avendo evidenziato sia il "fumus" che le esigenze probatorie perseguite.

Consegue il rigetto dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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