T.A.R. Liguria Genova Sez. I, Sent., 09-01-2012, n. 16

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 10\2\2006, il Maresciallo Ca. in servizio permanente M.S. chiedeva al Tribunale di annullare la decisione resa sul ricorso gerarchico dallo stesso presentato proposto contro la valutazione contenuta nella scheda valutativa redatta per il periodo 21\1\2004-16\2\2005.

Tre le censure di diritto avanzate con il ricorso che lamentano la violazione di legge (art. 3 e 7 della L. n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà per non aver tenuto conto delle precedenti valutazioni che gli avevano attribuito una qualifica migliore di quella contestata oggi.

Veniva anche eccepita una nullità della notifica della valutazione impugnata con il ricorso gerarchico perché effettuata durante un congedo per malattia del ricorrente.

All’udienza dell\1\12\2011, acquisita la memoria dell’Avvocatura di Stato la causa passava in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

Va preliminarmente respinta la censura di nullità della notifica.

Come risulta dalla voluminosa documentazione versata in atti dall’amministrazione resistente,(doc.8) regolarmente riportata tra le motivazioni poste a fondamento della reiezione del ricorso gerarchico, la notifica avvenne presso la sede di servizio del militare in occasione della sua presenza in ufficio, nonostante il congedo per malattia.

La scheda valutativa, venne dunque notificata al ricorrente con il suo consenso né vi era alcuna necessità di provvedere urgentemente alla notifica che non ha termini di scadenza e soltanto dalla sua comunicazione può decorrere il termine per il destinatario per l’impugnazione.

Poiché non è stata lamentata alcuna lesione del diritto di difesa a causa dell’anticipata notificazione, nessuna nullità è pertanto ipotizzabile ed il motivo va rigettato.

Le conclusioni qui assunte trovano traccia nella giurisprudenza amministrativa che ha affermato che "Il termine entro il quale l’Amministrazione deve provvedere alla redazione della scheda valutativa ha natura ordinatoria; pertanto, la sua violazione non si risolve in vizio di legittimità dell’atto.

(T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 08 aprile 2011 , n. 2042).

Quanto alle dedotte violazioni di legge, con particolare riferimento alla insufficiente motivazione od alla contraddittorietà con i precedenti giudizi più lusinghieri la giurisprudenza ha circoscritto i limiti della rilevabilità da parte dei giudici amministrativi delle predette censure sulla base dei seguenti costanti principi:"I giudizi contenuti nella scheda valutativa dell’attività svolta dal militare in un determinato arco temporale esprimono apprezzamenti qualitativi sull’esercizio delle stesse e, toccando direttamente il merito dell’azione amministrativa, sono soggette al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, 8 illogicità) della discriminatorietà o del travisamento dei presupposti di fatto. (Consiglio Stato , sez. IV, 18 febbraio 2011 , n. 1065; T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 11 febbraio 2011 , n. 162).

Sempre secondo la giurisprudenza poi :"La scheda valutativa relativa alle capacità, alle qualità e al rendimento in servizio di un militare, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all’obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato"(T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 dicembre 2010 , n. 35303).

Le uniche ipotesi di maggior apertura da parte dei giudici in materia attengono ai casi in cui il giudizio muta grandemente da positivo a negativo con un abbassamento verticale della qualifica da "superiore alla media" a "inferiore alla media", o quando le stesse riguardino la moralità, la personalità e la professionalità.(Consiglio Stato , sez. III, 11 novembre 2010 , n. 1285).

Ma nel caso di specie la qualifica conseguita è di "superiore alla media" ed il giudizio sintetico risulta lusinghiero sia in relazione alle caratteristiche fisiche, di comportamento, intellettuali e culturali che professionali.

Quanto al dedotto vizio di violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990 per violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento la norma non può essere applicata a un procedimento che costituisce un’attività amministrativa obbligatoria, di routine e svolta con una frequenza tale da giustificare l’assenza di contraddittorio anche perchè il destinatario della valutazione caratteristica non può incidere con apporto documentale in alcun modo sulla valutazione finale.

Vale la pena di ricordare che la documentazione caratteristica prevista dal D.P.R. n. 213 del 2002 all’art. 1 testualmente recita:"i documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità ed attitudini dimostrate ed i risultati conseguite".

Infine, la dedotta incoerenza o contraddizione rilevata in ricorso su talune voci del documento valutativo, appare insussistente alla luce della documentazione versata in atti ed in particolare della relazione del comandante del reparto in cui svolgeva l’attività il maresciallo S..

In essa si chiarisce come, al contrario, vi sia un filo conduttore che lega le aggettivazioni attribuite al ricorrente nelle singole voci dello specchio valutativo, al giudizio finale del valutatore con cui ha concordato il revisore.

La riduzione complessiva della valutazione ed in particolare delle voci relative alla capacità gestionale ed al rendimento, troverebbero poi conforto nella documentazione allegata su singoli episodi, uno dei quali ha portato all’apertura di un procedimento disciplinare e che sarebbero indice di un minor rendimento e di una minore valutazione per ciò che concerne la funzione di comando, e che trova puntuale riscontro nella motivazione conclusiva del giudizio.

In conclusione il ricorso va respinto.

Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente

Roberto Pupilella, Consigliere, Estensore

Paolo Peruggia, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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