T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 09-01-2012, n. 3 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente espone:

– di essere proprietario, in località Pilzone del Comune di Iseo, di un vasto compendio immobiliare, riconosciuto di particolare interesse storico-artistico e inserito in un contesto paesistico-ambientale di pregio;

– di aver presentato, in data 24 maggio 2011, al Comune di Iseo e al Consorzio per la gestione associata dei laghi d’Iseo – Endine – Moro istanza di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo ex artt. 7, 22 e ss. L. n. 241 del 1990, in relazione al "progetto di ampliamento del porto di attracco per imbarcazioni già esistente sull’area attigua alle proprie aree".

L’Ufficio tecnico del Comune di Iseo provvedeva al rilascio della documentazione inerente la suddetta pratica edilizia, mentre il Consorzio opponeva in data 25 giugno 2011 che "la domanda di concessione demaniale presentata dalla Nautica P.A. è stata pubblicata all’albo pretorio" degli enti competenti, che nei periodi di pubblicazione non sono pervenute osservazioni in proposito e che "ogni ulteriore documento inerente la pratica in discorso potrà essere visionato, previa esplicita richiesta di accesso agli atti, successivamente alla conclusione del procedimento amministrativo in corso".

Dopo aver premesso di essere titolare, in quanto proprietario di terreno confinante, di un interesse qualificato all’accesso, il ricorrente sostiene (primo motivo) che, dovendo il diritto alla riservatezza cedere all’esercizio del diritto di difesa, il diniego di accesso sarebbe illegittimo.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato sarebbe viziato da difetto di motivazione; e con il terzo e ultimo motivo lamenta la "illegittimità dei dinieghi di ostensione alla documentazione richiesta e di partecipazione al procedimento emessi dalle Amministrazioni Pubbliche resistenti".

2. Il Consorzio intimato e costituito eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, non essendo il fondo del ricorrente "limitrofo e confinante con quello del Sig. P.A.", stante che tra i due fondi si frapporrebbe un fondo di proprietà di un terzo; nel merito, il Consorzio conclude per l’infondatezza del ricorso, non essendo ancora stata rilasciata alcuna concessione demaniale e risultando il procedimento amministrativo concluso nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della domanda sui rispettivi albi pretori delle Amministrazioni intimate.

3. Il Comune di Iseo eccepisce, a sua volta:

– l’inammissibilità della domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dallo stesso Comune in ordine al diritto partecipativo del ricorrente, in quanto introdotta non nelle forme di cui agli artt. 116-117 c.p.a., bensì all’interno di una domanda di accesso;

– e, comunque, l’inesistenza in capo al ricorrente di un interesse giuridicamente apprezzabile tale da "differenziarne la posizione rispetto alla pluralità indistinta dei proprietari in qualche modo interessati all’ampliamento del pontile";

– in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di accesso, con conseguente condanna alle spese del ricorrente.

4.1. Ciò premesso, il Collegio osserva che la prima questione da risolvere consiste nello stabilire esattamente quali e quante siano le domande proposte con il presente ricorso.

4.2. Stando all’epigrafe e alle conclusioni dell’atto introduttivo, dovrebbe ritenersi dispiegata unicamente un’actio ad exhibendum nei confronti del Consorzio intimato; sennonché, il terzo motivo di gravame – dopo aver incluso tra le finalità del diritto di accesso la partecipazione procedimentale – contiene anche una espressa censura nei confronti de "il silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti al Sig. M. in ordine alla sua richiesta di partecipazione ai procedimenti autorizzatori per l’ampliamento del molo in concessione alla società Nautica Pezzotti", sotto il profilo della violazione dell’art. 97 Cost. e gli artt. 7, 22, 24 e 25 L. n. 241 del 1990.

Inoltre, il ricorso è stato notificato, tanto al Consorzio che ha adottato il provvedimento denegante l’accesso, quanto al Comune, che invece l’accesso alla pratica edilizia ha consentito.

Infine, si tenga presente che l’istanza presentata il 25 maggio 2011 dal ricorrente al Consorzio era espressamente dallo stesso "auto-qualificata" di accesso ai documenti e, insieme, di partecipazione al procedimento amministrativo.

Al di là, dunque, del tenore letterale dell’incipit e delle conclusioni del ricorso introduttivo, occorre ritenere che la duplicità di petitum, propria della suddetta istanza, caratterizzi – avuto riguardo all’ampiezza della effettiva res controversa e del contraddittorio instaurato – anche la presente azione giudiziale proposta dinanzi a questo T.A.R. dal Sig. M. che, mediante un unico ricorso, ha formulato, in realtà, due distinte domande:

a) un’actio ad exhibendum ex artt. 25 L. n. 241 del 1990 e 116 c.p.a, nei confronti del Consorzio resistente;

b) un’actio contra silentium,nei confronti dello stesso Consorzio e del Comune di Iseo.

4.3. Tuttavia, la contestuale proposizione uno actu di siffatte domande si rivela, per costante giurisprudenza, inammissibile poiché "sebbene i suddetti procedimenti giurisdizionali disciplinati dall’a. 21 bis (silenzio) della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e dall’art. 25 (accesso) della L. 7 agosto 1990, n. 241 si svolgano entrambi in camera di consiglio, diversi sono i presupposti e le finalità che essi sono destinati a soddisfare, cosicché i sottostanti interessi debbono essere fatti valere con distinte domande giudiziali " (così T.A.R. Campania, sez. V, 4 marzo 2008, n. 1080).

Il Collegio non ritiene, tuttavia, di pervenire – come la sentenza appena citata – ad una declaratoria di inammissibilità dell’intero ricorso, bensì seguire l’avviso manifestato da altro Giudice amministrativo in una pronuncia di poco successiva (T.A.R. Toscana, sez. II, 30 giugno 2008, n. 1693), secondo la quale "la reciproca incompatibilità delle (suddette: NdE) domande cumulative … deve essere risolta, in ossequio al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, dichiarando inammissibile quella contro il silenzio, la quale non pone problemi attuali di decadenza ed, in ogni caso, ai sensi del più volte citato art. 21-bis, è sempre riproponibile".

4.4. La declaratoria di inammissibilità va, pertanto, limitata alla sola domanda contro il silenzio inadempimento, rivolta nei confronti tanto del Consorzio, quanto del Comune di Iseo.

Quest’ultimo – come da sua formale richiesta – deve conseguentemente essere estromesso dal giudizio, addossando a parte ricorrente le relative spese di costituzione.

5. In ordine alla domanda di accesso, resta, poi, da esaminare, in rito, la rispettiva eccezione di difetto di interesse del ricorrente, sollevata in questa sede giudiziale dal Consorzio intimato per non essere il fondo del ricorrente e quello del Sig. Pezzotti tra loro direttamente confinanti.

L’eccezione va disattesa alla stregua della giurisprudenza del Consiglio di Stato, viceversa incline a riconoscere al proprietario di un fondo, semplicemente "vicino a quello su cui siano state realizzate nuove opere", il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi relativi a queste ultime (Consiglio di stato, sez. V, 14 maggio 2010, n. 2966 e Sez. IV, sent. 21.11.2006, n. 6790): e che i due fondi de quibus, seppur non confinanti, siano tra loro vicini costituisce elemento fattuale non controverso in causa.

D’altra parte, va osservato che – mentre il Comune di Iseo ha provveduto a rilasciare al sig. M. la documentazione di natura edilizia concernente la realizzazione del nuovo pontile – neppure nell’avversata nota 25 giugno 2011 del Consorzio viene in alcun modo contestata la legittimazione dell’attuale ricorrente a richiedere l’accesso agli atti di cui si tratta.

6.1. Invero, in ordine alla domanda di accesso di quest’ultimo, in detta nota il Consorzio oppone unicamente la circostanza obiettiva dell’essere il procedimento amministrativo in corso, precisando che "ogni ulteriore documento amministrativo inerente la pratica in discorso potrà essere visionato, previa esplicita richiesta (…)" successivamente alla sua conclusione.

6.2. Si tratta, cioè, di un vero e proprio differimento dell’accesso ex artt. 9 D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ma sul punto la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, è nel senso che l’atto con cui si dispone il differimento dell’accesso deve, tuttavia, specificamente indicare l’analitica sussistenza delle circostanze a ciò legittimanti, in tale norma previste (e consistenti nella salvaguardia di "specifiche esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa"); e deve, altresì, indicare il termine e la durata di tale differimento (cfr., per questi principi: T.A.R. Lazio, sez. III, 7 aprile 2010, n. 5760, par. 2.3.1.).

6.3. Non contenendo tali precisazioni, la nota 25 giugno 2011 – con cui il Consorzio ha differito l’accesso – incorre nel vizio di difetto di motivazione, avverso di essa dedotto con il secondo motivo di ricorso.

6.4. La necessità di precisi riferimenti temporali risulta, poi, tanto più evidente nel caso di specie, in cui alla data del 25 giugno 2011 il procedimento amministrativo de quo viene dichiarato tuttora in corso dal Presidente del Consorzio, mentre nella memoria di costituzione in giudizio del medesimo Ente, depositata il 20 settembre 2011, si afferma che lo stesso procedimento si è concluso "ai sensi della DGR 7967/2008 nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della domanda di concessione sugli albi pretori delle Amministrazioni qui intimate": e poiché l’ultima delle predette pubblicazioni (quella all’albo della Regione Lombardia) ha avuto termine (cfr. ancora la nota 25.6.2011) il 3 aprile 2011, se ne evincerebbe che in realtà – alla data in cui il differimento è stato opposto – il procedimento si era già concluso.

6.5. Negli esclusivi limiti che precedono, deve, pertanto, essere accolta la sola domanda di accertamento dell’illegittimità del suddetto provvedimento consortile.

7. Conclusivamente, sul presente ricorso vanno assunte le seguenti statuizioni:

a) va dichiarata inammissibile la domanda contro il "silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti";

b) va, conseguentemente, disposta l’estromissione dal giudizio del Comune di Iseo, con applicazione – quanto alle spese di lite – del principio della soccombenza in favore di quest’ultimo e la condanna del ricorrente alla rifusione delle relative spese di costituzione, nella misura di netti Euro 2.000,00 (Euro duemila), oltre accessori di legge;

c) va accolta, nei limiti indicati ai capi 6.2., 6.3. e 6.4. che precedono, la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto 25 giugno 2011 del Consorzio per la gestione associata dei laghi d’Iseo – Endine – Moro, atto che deve, pertanto, essere annullato;

d) quanto alla regolazione delle spese di lite per la parte di controversia che oppone il ricorrente al predetto Consorzio, occorre tener conto che sulle due domande proposte dal primo si registra una reciproca soccombenza, ma che su quella principale di accesso (in quanto così emergente dal ricorso e qui decisa nel merito da questo Giudice) il ricorrente risulta vincitore, cosicché appare equo stabilire, nel complesso, una compensazione per metà delle spese di lite, mentre l’altra metà va posta a carico del Consorzio soccombente, nella misura ammontante – in coerenza con la liquidazione sopra indicata sub "b" – a Euro 1.000,00 (Euro mille/00) al netto degli accessori di legge;

e) infine, ancora in applicazione del principio della (prevalente) soccombenza, l’onere del contributo unificato va mantenuto a carico del ricorrente, che l’ha anticipato e che risulta interamente soccombente nei confronti del Comune di Iseo e parzialmente soccombente nei confronti del Consorzio resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:

I. dichiarata inammissibile la domanda contro il "silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti", proposta dal ricorrente;

II. estromette conseguentemente dal giudizio il Comune di Iseo e condanna il ricorrente a rifondere a detto Ente le spese di costituzione, nella misura di netti Euro 2.000,00 (Euro duemila), oltre accessori di legge;

III. accoglie, nei limiti indicati in motivazione, la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto 25 giugno 2011 del Consorzio per la gestione associata dei laghi d’Iseo – Endine – Moro;

IV. conseguentemente, annulla il medesimo atto e – previa compensazione per metà delle spese di lite tra ricorrente e Consorzio – condanna quest’ultimo a rifondere al ricorrente, a tale titolo, la somma di Euro 1.000,00 (Euro mille/00) al netto degli accessori di legge;

V. contributo unificato a carico del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore

Mauro Pedron, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere

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