Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-10-2011) 01-12-2011, n. 44620

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di Catanzaro, in data 4 marzo 2011, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal difensore di M.G., per la mancata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con l’immediata restituzione all’indagato della merce, ritenuta contraffatta e posta sotto sequestro a seguito della convalida da parte del P.M. del sequestro probatorio operato in via d’urgenza da parte della P.G. A sostegno dell’impugnazione il p.m. ricorrente ha dedotto:

a) Violazione e/o erronea applicazione della legge penale, art. 324 c.p.p. in relazione all’art. 355 c.p.p..

Il P.M. ricorrente lamenta che la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia stata operata unicamente sulla base dell’assenza di un’adeguata descrizione, verbale o figurativa delle scarpe in sequestro per verificare la sussistenza del marchio Hogan, soltanto affermata dagli esperti intervenuti. Tale circostanza non avrebbe consentito al Tribunale la valutazione delle effettive caratteristiche dei beni sequestrati e conseguentemente la fondatezza della ritenuta contraffazione.

Osserva la corte che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione tali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti di coerenza, o completezza o ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere chiaro l’itinerario logico seguito dal giudice rispetto alle premesse di diritto adottate, (v. in generale Sez. 5, 13/10/2009 n. 43068, CED. 245093); ciò premesso in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare l’astratta sussistenza del reato ipotizzato, valutando il "fumus commissi delieti" sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro (Sez. 5, Sentenza n. 24589 del 18/04/2011 Cc. (dep. 20/06/2011) Rv. 250397). Orbene nel caso in esame il Tribunale ha evidenziato chiaramente come il provvedimento impugnato sia stato annullato sulla base di una ritenuta impossibilità di verificare in concreto, quindi in dettaglio, la sussistenza della contraffazione. Tale conclusione non è condivisibile proprio perchè sono presenti agli atti, e sono stati sottolineati dal p.m. ricorrente, l’esistenza di elementi tali per verificare, con una valutazione astrattamente "consapevole", l’esistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento di sequestro sotto il profilo del fumus boni iuris. Con logica argomentazione, il p.m. ricorrente ha evidenziato come il reato presupposto non sia stato solo descritto nella norma richiamata, ma individuato dagli agenti operanti con l’indicazione della tipologia dell’alterazione e del simbolo oggetto dell’alterazione medesima (la lettera H del marchio Hogan), peraltro riconosciuto come marchio comunitario depositato, dallo stesso Tribunale del riesame. Questi elementi devono ritenersi idonei per effettuare la verifica in astratto dell’antigiuridicità del fatto, in modo consapevole e sufficiente all’interno di un procedimento incidentale. Al contrario il Tribunale, pur partendo da presupposti giuridici corretti è scivolato in una valutazione che si scontra con il divieto di una verifica in concreto dell’ipotesi accusatoria, secondo un regime di gravità indiziaria che non appartiene alla disciplina delle misure cautelari reali, anche perchè il Tribunale non ha evidenziato confutazioni o altri elementi offerti dall’indagato che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del "fumus" dei reati contestati (ad esempio possesso di licenza per la vendita di prodotti del gruppo TOD’S).

Il provvedimento pertanto appare chiaramente viziato sotto il profilo giuridico, escludendo in modo non corretto nella sua decisione finale la possibile astratta ipotizzabilità del reato contestato; la motivazione in ordine alla insussistenza del fumus è stata infatti ricondotta alla insussistenza di congrui elementi concreti che in realtà non possono venire in rilievo nella fase cautelare, per apprezzare la reale coincidenza con le risultanze processuali del provvedimento di sequestro (v. Cass., SS.UU., 20 novembre 1996, Bassi, CED 206657).

Il ricorso deve essere pertanto accolto e il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

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