T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 09-01-2012, n. 2

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I. Il ricorrente impugna l’ordinanza sindacale in epigrafe con cui si dispone il trasferimento di 18 cuccioli di cane dai locali – siti in Lonato e al medesimo concessi comodato – al canile ASL di Brescia e dopo aver ricostruito la vicenda pregressa (precedenti sopralluoghi di due medici veterinari, sequestro degli animali a causa del decesso di 6 degli originari 38 cuccioli, loro dissequestro, denuncia del ricorrente a carico dei due sanitari per omissione di atti d’ufficio) deduce, in diritto, la contraddittorietà del provvedimento con i verbali redatti dagli Ufficiali sanitari e con la relazione del Distretto n. 2 dell’ASL, in ordine allo stato di salute degli animali e all’idoneità dei locali.

II. Resiste al ricorso il Comune di Lonato che, in particolare, il 25 ottobre 2011 ha prodotto in giudizio l’ordinanza sindacale 8.10.2009, di revoca della precedente n. 16/2008, qui avversata, per esser venuti meno gli originari presupposti, stante che i tentativi di restituire gli animali al proprietario, previo pagamento delle somme dovute, non hanno avuto effetto e che l’ASL ha conseguentemente attivato la procedura per il loro affido.

III. In precedenza,con ordinanza 3-4 aprile 2008, questa Sezione staccata aveva respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente, evidenziando:

1) la permanenza dell’inidoneità dei locali;

2) la distinzione intercorrente tra l’ordinanza impugnata e il sequestro (e dissequestro) amministrativo.

Indi all’odierna pubblica udienza il ricorso è passato in decisione, previa produzione da parte del ricorrente (1 giugno 2011) di memoria difensiva e documentazione, entrambe facenti leva sulla sentenza 20 aprile 2011, n. 1057, con cui il Tribunale di Brescia ha mandato assolto il ricorrente dal reato ex art. 727 c.p.

IV.1. Ciò premesso, il Collegio ritiene di confermare, in questa sede di merito, l’avviso già espresso in fase cautelare e di cui sopra si è dato conto.

IV.2. Invero, l’impugnata ordinanza sindacale 28 febbraio 2008 poggia sull’espresso richiamo alla relazione, trasmessa il 27 febbraio 2008, del Servizio veterinario Distretto ASL di Lonato, in cui:

– si descrivono analiticamente le condizioni della struttura de qua;

– si rappresenta che essa non possiede "le caratteristiche di un canile idoneo per il ricovero prolungato di animali ma bensì di un punto di sosta breve (per un soggiorno massimo di 8 giorni) limitata ad un numero limitato di cuccioli";

– si indicano le modifiche strutturali da effettuare per "rendere conforme la struttura alla attività che si intende svolgere".

Siffatte risultanze non sono in alcun modo confutate dal materiale versato in causa dal ricorrente e consistente:

i) per un verso, nel contratto di comodato e nei vari atti che hanno punteggiato il profilo amministrativo della vicenda in esame (verbali di sopralluogo, di sequestro, dissequestro, ecc.: cfr. produzione allegata al ricorso introduttivo);

ii) per l’altro, nella documentazione afferente il profilo penale della medesima vicenda (dall’opposizione al decreto penale di condanna alla menzionata sentenza di assoluzione).

IV. Il ricorrente non ha, dunque, prodotto alcuna perizia di parte, proveniente da fonte tecnica qualificata (medico veterinario o altra figura professionale), attestante l’idoneità dei locali ad ospitare un ricovero permanente di cani, sì da revocare in dubbio il presupposto fondante dell’ordinanza sindacale, costituito dalle irregolari condizioni strutturali ed igienico-sanitarie dei locali stessi (cfr. parte finale del "rilevato" delle premesse).

Né siffatta idoneità emerge dalla sentenza penale di assoluzione, successivamente emessa dal tribunale di Brescia, essendosi l’AGO limitata a rilevare l’insussistenza del "fatto tipico di legge" rispetto all’imputazione ascritta, cioè la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze, ex art. 727 comma 2 c.p..

E’, invero, del tutto evidente la assoluta compatibilità logico-giuridica tra un giudizio di inidoneità dei locali a ospitare un ricovero permanente di cani e quello relativo all’insussistenza di responsabilità penale in ordine alle effettive condizioni di custodia degli stessi, ritenute tali da non integrare la suddetta fattispecie di reato, in quanto determinati locali ben possono risultare strutturalmente non idonei al suddetto scopo, senza per questo escludere che le concrete modalità del soggiorno degli animali (quanto a pulizia, nutrizione, riscaldamento, illuminazione) sottolineate nella sentenza penale, possano evitare lesioni alla loro dignità di esseri viventi o, ancor peggio, gravi sofferenze.

IV.4. Donde l’insussistenza del vizio di contraddittorietà denunciato dal ricorrente.

V. In conclusione, il ricorso – dallo stesso proposto – va respinto.

Tuttavia, la peculiarità e il complessivo andamento dei vari risvolti della vicenda dedotta in causa inducono il Collegio a compensare integralmente, tra le parti in causa, le spese di lite, mentre il contributo unificato resta a carico della parte soccombente che l’ha anticipato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RESPINGE.

Spese di lite compensate.

Contributo unificato a carico della parte soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore

Mauro Pedron, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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