Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-10-2011) 01-12-2011, n. 44619

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di L’Aquila, in data 31 marzo 2011, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal difensore di F. L., per la mancata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con l’immediato dissequestro delle somme presenti sul conto corrente della Combat s.r.l., in relazione all’ordinanza emessa in data 3 marzo 2011 dal Gip presso il tribunale di L’Aquila a carico dello stesso F. per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato e falso. A sostegno dell’impugnazione il p.m. ricorrente ha dedotto:

a) Violazione e/o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il P.M. ricorrente lamenta che la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia stata operata unicamente sulla base dell’interpretazione postuma da parte della Regione Abruzzo della normativa disciplinante il meccanismo contributivo di cui ha usufruito il F.. Tale interpretazione postuma sarebbe insufficiente ad eliminare la circostanza di fatto che l’assunzione della dipendente sarebbe avvenuta con un ritardo di mesi due e giorni otto rispetto al semestre successivo alla ripresa dell’attività lavorativa, in violazione dunque della condizione necessaria del raggiungimento nei tempi prefissati dell’obiettivo occupazionale minimo dalla riattivazione dell’attività produttiva.

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di l’Aquila reputa sufficiente per ritenere allo stato l’insussistenza dell’ipotesi di truffa la circostanza che il termine semestrale per la legittima fruizione del contributo debba essere computato dalla data della pubblicazione della graduatoria di merito delle imprese che ne avevano fatta domanda, individuata nel 25 giugno 2010, come ritenuto dalla Regione e regolarmente osservato dal F., che ha provveduto all’assunzione del dipendente in data 13 luglio 2010, prima della richiesta di erogazione del saldo del contributo,e non dal giorno effettivo della ripresa dell’attività.

Su questa base ha annullato il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip. Osserva la Corte che allo stato la controversa interpretazione della disciplina normativa fa ritenere perlomeno sotto il profilo soggettivo, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza tali da giustificare l’adozione della misura cautelare impugnata.

La ritenuta formale decorrenza del termine,secondo l’interpretazione della Procura, circostanza sulla quale è stata basata l’adozione della misura cautelare, di fronte ad una interpretazione diversa dell’Autorità amministrativa, intervenuta in epoca precedente alla presentazione della domanda da parte del F. per ottenere l’erogazione del saldo del contributo, non può ritenersi quindi univocamente idonea a fissare le condizioni richieste dalla legge.

Alla luce delle suesposte considerazioni deve essere rigettata l’impugnazione proposta dal P.M.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso Roma, il 7 ottobre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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