Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-06-2012, n. 10381 Alimenti e mantenimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, pronunciata con sentenza non definitiva del (OMISSIS) la separazione personale dei coniugi sig. F.M. G. e sig.ra N.A., unitisi in matrimonio il (OMISSIS), stabilì poi, fra l’altro, con sentenza definitiva del 19 dicembre 2007, che il marito avrebbe dovuto versare alla moglie un assegno di Euro 250,00 mensili con decorrenza dal dicembre 2007, ferma per il passato la determinazione del medesimo assegno in Euro 900,00 mensili, come disposto dal Presidente del Tribunale con provvedimento del 21 settembre 2005, poi ridotti dal Giudice istruttore ad Euro 450,00 mensili a decorrere dall’ottobre 2006.

Appellata da entrambe le parti la decisione del Tribunale, la Corte di Roma elevò l’assegno ad Euro 600,00 mensili con decorrenza dal luglio 2006, fermo restando sempre, per il periodo antecedente, quanto stabilito del Presidente del Tribunale, come si è già detto, e ciò dispose sulla base, tra l’altro, dell’accertamento dei redditi delle parti.

La sentenza di appello fu impugnata dal sig. G. per revocazione, ma la Corte distrettuale ha respinto l’impugnazione.

Avverso quest’ultima decisione il sig. G. ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo di censura, illustrato anche da memoria. L’intimata non ha resistito. Dopo la discussione la difesa del ricorrente ha presentato osservazioni scritte sulle conclusioni del P.M..

Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e dell’art. 156 c.p.c., si lamenta che la Corte d’appello abbia qualificato come errori di valutazione della prova, piuttosto che come errori revocatori, quelli denunciati con la domanda di revocazione. Il ricorrente, premesso che secondo la sentenza di appello il suo reddito netto del 2007 ammontava ad Euro 14.573,00, risultante dalla somma di Euro 2.676,00 (di cui alla riga 3 del riepilogo del mod. 730, recante "Redditi dei fabbricati") e di Euro 12.467,00 (di cui alla riga 4, recante "Redditi da lavoro dipendente") detratti Euro 570,00 ("Imposta netta" di cui alla riga 27), deduce che la sentenza conteneva i seguenti errori: a) non aver considerato che alla riga 7 del riepilogo del suo mod. 730 risulta la deduzione per abitazione principale per Euro 2.676,00, "onde è evidente che il reddito dei fabbricati, di cui alla riga 3, è quello relativo alla casa dove il G. abita, che non è reddito effettivo, cioè effettiva disponibilità di ricchezza di cui poter disporre ai fini della dazione dell’assegno, nè reddito potenziale, non potendo di certo l’immobile essere locato"; b) non aver considerato che il reddito da lavoro dipendente indicato alla riga 4 del medesimo riepilogo è "quello al lordo di tutte le trattenute effettuate nella busta paga, fiscali e non fiscali".

1.1. – Il motivo è infondato.

Dall’esposizione del ricorrente non emerge che gli errori indicati consistano effettivamente in mere sviste, ossia nella mancata o erronea percezione di dati documentali oggettivi. Nulla impone di ritenere che i dati indicati siano stati scorrettamente percepiti dai giudici nella loro oggettività e non, piuttosto, semplicemente valutati secondo criteri non condivisi dal ricorrente.

2. – Il ricorso va pertanto respinto. In mancanza di attività difensiva della parte intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2012

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