T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 09-01-2012, n. 7 Controinteressati al ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso indicato in epigrafe, e con i successivi motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato i vari provvedimenti adottati dal comune di Palermo relativi alla determinazione delle tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni dal 1992 al 2010, ed alla approvazione dei ruoli, concernenti la quantificazione della tassa per gli studi professionali.

In tali impugnative vengono articolate le censure di: violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies L. n. 241 del 1990, violazione del giudicato formatosi sulla decisione del CGA del 1 febbraio 2001 n. 33, violazione dell’art. 65 D.Lgs. n. 507 del 1993 ed eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione.

Si è costituito il comune di Palermo che ha depositato scritti difensivi, ed ha chiesto che il presente gravame venga dichiarato inammissibile, irricevibile o comunque infondato.

Alla pubblica udienza di discussione, presenti i procuratori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare deve essere esaminata la censura, sollevata da parte ricorrente, di nullità dei provvedimenti impugnati, ai sensi dell’art. 21 septies L. n. 241 del 1990, per violazione di giudicato.

Ritiene il collegio che tale censura sarebbe dovuta essere proposta nelle forme del giudizio di ottemperanza, previste dagli artt. 112 e segg. del c.p.a., dinanzi al C.G.A. competente a norma del comma 1 dell’art. 113 c.p.a.

Invero, seppur l’art. 21 septies della L. n. 241 del 1990 individua un’espressa ipotesi di nullità dell’atto adottato in violazione di un giudicato, lo strumento processuale dell’ottemperanza – volto a far emergere tale nullità – ha carattere esclusivo e non può essere ritenuto concorrente con l’ordinaria azione di impugnazione dinanzi al G.A.

Né, nella fattispecie in questione, potrebbe ovviarsi al problema, di carattere sostanzialmente processuale, con la semplice "conversione" dell’azione proposta, atteso che questo Tribunale sarebbe comunque incompetente a scrutinare l’eventuale giudizio di ottemperanza che deve essere proposto dinanzi al C.G.A., ai sensi del comma 1 dell’art. 113 c.p.a.

Per quanto riguarda le ulteriori censure articolate nel presente gravame, il collegio, in via preliminare ritiene che non può essere condivisa l’eccezione di inammissibilità, per la mancata notifica ad alcuno dei controinteressati, sollevata dalla difesa del comune resistente.

Infatti, secondo il costante orientamento del Consiglio di Stato, "nei regolamenti e negli atti generali, pur essendo individuabili i controinteressati in senso sostanziale, non vi sono controinteressati in senso formale, sicché è ius receptum che i ricorsi che impugnano tali atti non debbano essere notificati ai soggetti meramente interessati alla conservazione dell’atto generale e del regolamento" (Consiglio Stato , sez. VI, 21 giugno 2006 , n. 3717)

Ciò precisato, deve essere dichiarata l’irricevibilità di tali censure, in quanto proposte con ricorsi notificati oltre il perentorio termine decadenziale di impugnazione, decorrente dalla loro pubblicazione.

Invero, a parere del collegio gli atti di determinazione della tariffa TARSU hanno carattere regolamentare, come precisato – seppur ad altro fine – nella sentenza di questa Sezione n. 1405/2011; in ogni caso, quand’anche venissero ricostruiti quali atti di carattere generale, non regolamentare, sarebbero egualmente soggetti all’obbligo di pubblicazione presso l’albo comunale, come tutte le delibere del consiglio comunale.

Conseguentemente ritiene il Collegio che non possa esservi dubbio che il termine per la loro impugnazione decorra dal momento in cui è trascorso il periodo di pubblicazione presso l’albo comunale, mentre, nella presente vicenda, sono state impugnate a distanza di anni – e comunque oltre il termine di sessanta giorni – dalla loro pubblicazione.

In merito sembra opportuno precisare che la decisione del C.G.A. n. 33/2001 ha ritenuto che non potesse ritenersi decorso il termine di impugnazione delle Delib. n. 490 del 1989 e Delib. n. 178 del 1989 in quanto le stesse non erano ancora divenute efficaci, a seguito della loro sospensione da parte del Ministero delle Finanze; mentre nella fattispecie per cui è causa è pacifico tra le parti che le delibere impugnate siano efficaci; delibere sulla base delle quali sono stati adottati gli specifici atti impositivi che hanno riguardato il ricorrente.

Inoltre non è stata sollevata alcuna censura concernente l’eventuale mancata omologazione delle delibere impugnate, ai sensi dell’art. 270 R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, norma comunque espressamente abrogata dall’art. 80 del D.Lgs. n. 507 del 1993 e quindi non più in vigore per le delibere di determinazione della tassa successive all’entrata in vigore di tale legge.

Le censure volte a far dichiarare l’illegittimità di tali delibere devono pertanto essere ritenute irricevibili.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte irricevibile.

Ritiene il Collegio che sussistano gli estremi per la compensazione delle spese del giudizio, anche in considerazione del carattere processuale della decisione adottata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF, Estensore

Giovanni Tulumello, Consigliere

Aurora Lento, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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