Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-07-2011) 01-12-2011, n. 44667 Ammissibilità e inammissibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’imputato M.M. ricorre per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Roma 10/5/2011, con la quale, in sede di appello cautelare, è stato confermato il provvedimento del G.U.P. di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere.

2. Il ricorso è inammissibile, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d) ed a), in quanto l’imputato ha rinunciato all’impugnazione avendo nelle more della procedura beneficiato degli arresti domiciliari, non avendo più interesse a coltivare il ricorso.

3. Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr.

Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 300,00 (trecento).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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