T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 09-01-2012, n. 1 Destituzione e dispensa dall’impiego Procedimento e punizioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso indicato in epigrafe e per i motivi di seguito esposti, l’odierno istante, Assistente Capo di Pubblica Sicurezza F.V., ha impugnato il decreto n. 333- D/80824 dd. 9.12.2010, con il quale è stata disposta nei suoi confronti la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, in relazione ai fatti penalmente accertati nei confronti dello stesso istante e giudicati meritevoli della grave sanzione disciplinare inflittagli.

Trattasi della condanna per il reato di cui all’art. 317 c.p., in quanto, abusando della qualità di agente della Polizia di Stato, si era fatto consegnare da un conducente di un mezzo pesante la somma di L..50.000 al fine di evitare l’irrogazione della sanzione amministrativa per la violazione del Codice della Strada.

La condanna subita in primo grado veniva confermata in sede di appello e quindi dalla Suprema Corte di Cassazione.

Avverso il provvedimento impugnato sono state dedotte le seguenti doglianze:

Violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990, per mancato avviso di avvio del procedimento.

Violazione di legge per mancanza di motivazione.

Violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine alla graduazione della sanzione.

Violazione di legge per disparità di trattamento.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, rilevando la legittimità del provvedimento disciplinare irrogato, in considerazione della gravità dei fatti addebitati e confermati in sede penale, per quindi concludere per la reiezione del gravame avverso lo stesso proposto.

Con ordinanza cautelare n. 328/2011 è stata accolta la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, ordinanza tuttavia successivamente riformata in sede di appello, con ordinanza n. 3483/2011.

All’udienza del 1 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Esaminati i motivi di censura, ritiene il Collegio di dover confermare l’orientamento già espresso in sede cautelare, rilevando la sussistenza dei profili di illegittimità del provvedimento impugnato con puntuale e specifico riguardo alla denunciata violazione del principio di proporzionalità della sanzione inflitta.

Al riguardo, pur tenendo conto e condividendo quanto statuito nell’ordinanza cautelare di appello, ove è stata ritenuta l’esigenza di tutela della legalità e del rispetto dei fondamentali doveri di servizio, il Collegio ritiene doveroso osservare come detti principi, così come ricordati dal giudice di appello, se pacificamente non possano e non debbano essere messi in discussione, essendo palesemente condivisibili, debbano al contempo essere misurati con l’altrettanto rilevante principio della proporzionalità delle sanzioni disciplinari, soprattutto nei casi in cui (come quello in esame) la sanzione finisce per incidere in modo definitivo sul rapporto di servizio.

Nel caso di specie, ferma restando – lo si ripete – la valenza dei principi testè ricordati, è infatti dato osservare come la decisione assunta dall’amministrazione cui appartiene il ricorrente, non abbia debitamente tenuto conto – come prescritto dalla stessa disposizione normativa applicata – di tutte le ulteriori circostanze rilevanti, le quali, se debitamente valutate, avrebbero rispettato l’altrettanto importante principio della proporzionalità della sanzione disciplinare da irrogare.

Invero, in presenza dei pur gravi fatti contestati, gravità evidente soprattutto in rapporto all’immagine esterna del corpo di appartenenza del ricorrente, nonché dei riflessi all’interno dell’amministrazione (così come osservato nel provvedimento contestato), nel decreto impugnato, che ha irrogato l’altrettanto grave sanzione della destituzione, difetta ogni considerazione in merito agli altri elementi che, in base al dettato di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 737 del 1981, devono essere tenuti in debito conto all’atto della valutazione della sanzione da infliggere.

E’ infatti necessario, proprio nel momento in cui viene valutata la tipologia di sanzione da irrogare in ragione dei fatti accertati, che vengano considerate anche le eventuali circostanze attenuanti, ma soprattutto, con specifico riguardo al caso di specie, i precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, il carattere, l’età, la qualifica posseduta e l’anzianità di servizio.

Detti elementi, poi, non possono essere disgiunti dalla valutazione circa l’episodicità del comportamento contrario ai doveri di ufficio, nonché dello stesso atteggiamento tenuto dal dipendente in epoca successiva al comportamento da sanzionare.

Orbene, ferma restando l’insindacabilità delle valutazioni finali che l’amministrazione procedente vorrà assumere, è tuttavia necessario che alla base del giudizio finale e quindi del provvedimento disciplinare adottato siano state poste anche le richiamate valutazioni, proprio per bilanciare i diversi interessi coinvolti.

Fermo restando quindi il giudizio di disvalore espresso nei confronti del comportamento tenuto dal ricorrente in relazione ai fatti addebitatigli, è tuttavia censurabile, in quanto carente sul punto specifico, la valutazione operata in questo caso dall’amministrazione, laddove non ha adeguatamente ponderato la proporzionalità della sanzione da infliggere anche in considerazione del comportamento complessivo del dipendente, prima e dopo il fatto addebitato, nonché l’episodicità dello stesso.

Per detti motivi ed entro tali specifici limiti il ricorso può trovare accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono evidenti ragioni per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente FF

Riccardo Savoia, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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