Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-01-2012, n. 23 Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Gli appellanti in epigrafe indicati hanno impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza con la quale il T.A.R. del Veneto ha dichiarato inammissibile il ricorso da essi proposto per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Padova in ordine all’istanza con la quale era stato sollecitato l’avvio della procedura di determinazione provvisoria dell’indennità di esproprio in relazione a suoli inclusi in un P.E.E.P.

A sostegno dell’appello è stata dedotta l’erroneità della sentenza:

– in relazione alla mancata considerazione della rilevanza del fattore tempo nell’azione amministrativa (anche tenuto conto dell’età avanzata degli istanti);

– in relazione alla reiezione dell’eccezione di illegittimità costituzionale della vigente normativa con riguardo alla disparità di trattamento fra i tempi della corresponsione dell’indennità di esproprio nelle situazioni del tipo di quella che interessa gli odierni appellanti e quelli che connotano la posizione di chi veda il proprio suolo assoggettato a vincolo espropriativo ai fini della realizzazione di una qualsiasi opera pubblica.

Si è costituito il Comune di Padova, opponendosi all’accoglimento dell’appello e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.

Alla camera di consiglio del 13 dicembre 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. I signori F.M., L.M., M.M., S.B., S.C. e G.G. sono proprietari di suoli siti in territorio del Comune di Padova, inclusi nel perimetro di un P.E.E.P. approvato nel 2000.

Col ricorso di primo grado, essi si sono doluti della mancata attivazione del procedimento di determinazione dell’indennità di esproprio da parte del Comune, contestando espressamente – anche sotto il profilo della ipotizzata illegittimità costituzionale – la disciplina di cui all’art. 20 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in base alla quale i termini per la determinazione provvisoria di detta indennità decorrono dall’approvazione del Piano di dettaglio, nella specie da predisporsi entro 25 anni dall’approvazione del P.E.E.P.

Con la sentenza impugnata, il T.A.R. del Veneto ha dichiarato inammissibile il ricorso, considerando insussistente in capo al Comune alcun obbligo di provvedere nei sensi auspicati dagli istanti, nonché manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale.

2. Tanto premesso, l’appello è infondato e va conseguentemente respinto.

3. E difatti le deduzioni degli odierni appellanti, pur comprensibili sul piano umano (lamentando essi l’indefinita deminutio di valore dei suoli in loro proprietà a fronte di una contropartita economica che, in considerazione della non verde età degli interessati, potrebbe intervenire in un momento in cui sarà inidonea a costituire seria e concreta utilità), non valgono a superare il chiaro disposto dell’ultimo comma del citato art. 20 del D.P.R. n. 327 del 2001, a mente del quale, qualora la dichiarazione di pubblica utilità sia implicita nell’approvazione di un piano esecutivo, il dies a quo del procedimento di determinazione dell’indennità corrisponde al momento dell’approvazione del piano di attuazione di questo.

Nel caso di specie, non risultano ancora decorsi i termini di legge (fissati in 25 anni) per l’approvazione del Piano di dettaglio del P.E.E.P. nel quale sono inclusi i suoli appartenenti agli istanti, e pertanto correttamente il primo giudice ha escluso la sussistenza di alcun obbligo di avviare il procedimento di determinazione dell’indennità.

4. Del pari condivisibile è il giudizio di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in primo grado dai ricorrenti in relazione alla normativa sopra richiamata.

In particolare, come osservato dal medesimo T.A.R., non può ravvisarsi violazione dello statuto del diritto di proprietà ex art. 42 Cost. in quanto risulta pacifico – anche alla stregua della pregressa giurisprudenza costituzionale – che l’esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità coincidente, come nella specie, con l’imposizione del vincolo espropriativo sui suoli costituisce legittimo esercizio della potestà pianificatoria e conformativa del Comune, bilanciato dalla facoltà di alienare e cedere l’immobile al suo pieno valore venale, proprio grazie alla certezza che, qualora sopravvenga l’espropriazione, sarà dovuto un indennizzo corrispondente appunto a tale valore.

Detta considerazione vale a neutralizzare gli opposti rilievi di parte appellante, i quali assumono che l’inclusione delle aree nel P.E.E.P. sarebbe già di per sé sufficiente a determinare una significativa deminutio del loro valore; può aggiungersi, al riguardo, che la pendenza di un P.E.E.P. comporta bensì la possibilità di un esproprio dei suoli interessati, ma si tratta di evenienza tutt’altro che certa, dipendendo dalle successive scelte dell’Amministrazione e anche da variabili di natura finanziaria.

Infine, quanto alla disparità di trattamento rispetto alla posizione di chi veda il proprio suolo investito da dichiarazione di pubblica utilità connessa all’approvazione del progetto di una specifica opera pubblica, questa non sussiste proprio in ragione di quanto rilevato circa l’incertezza dei tempi e delle modalità di attuazione del P.E.E.P.: al contrario, laddove la dichiarazione di pubblica utilità discenda dal progetto di una specifica opera pubblica, è del tutto ragionevole che all’Amministrazione procedente siano imposti tempi molto più rapidi.

5. Alla luce dei rilievi che precedono, s’impone una decisione di reiezione dell’appello e di conferma della sentenza impugnata.

6. La peculiarità della vicenda esaminata giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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