Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-01-2012, n. 22

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe impugnata resa alla camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 fissata per la delibazione sulla domanda cautelare il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma – ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante A.T.S. volto ad ottenere l’annullamento della graduatoria del concorso per la nomina di n. 18 tenenti in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico dell’arma dei Carabinieri.

L’odierno appellante aveva premesso di avere partecipato per la "specialità amministrazione" per cui erano messi a concorso n. 5 posti (di cui uno riservato agli ufficiali complemento dell’Arma dei carabinieri in possesso dei prescritti requisiti) e di essersi classificato al 5 posto venendo scavalcato da un riservista.

Aveva proposto due articolate censure (con riserva di articolare motivi aggiunti all’esito della ostensione da parte dell’amministrazione appellata di tutti gli atti sottesi alla procedura concorsuale).

In particolare, con la prima doglianza aveva denunciato la violazione dell’art. 8 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 in quanto la correzione degli elaborati relativi alle prove scritte era stata effettuata in data 26 e 27 luglio 2010, prima della valutazione dei titoli di merito dei concorrenti, che era avvenuta solo il 22 settembre successivo

Con una ulteriore articolata censura, aveva lamentato che i titoli dallo stesso allegati non erano stati correttamente valutati ed il punteggio attribuitogli (5,225) era erroneo in quanto per la laurea magistrale in giurisprudenza conseguita presso un’accademia militare la commissione avrebbe dovuto corrispondergli gli interi due punti previsti dal bando di concorso (art. 9, c. 4, lett. a), per il voto di laurea, spettavano tutti e 4 i punti in palio (art. 9, c. 4, lett. b) e per il servizio prestato, erano stati presumibilmente attribuiti 0,225 punti ma non sembrava che l’amministrazione avesse valutato il servizio prestato presso il reparto sperimentale di standardizzazione al tiro aereo dell’aeronautica militare a Decimomannu.

Inoltre, egli aveva svolto prove non insufficienti, comunque non peggiori rispetto a quelle dei vincitori, di guisa che non avrebbe meritato un punteggio deteriore.

Il Tribunale amministrativo ha preso partitamente in esame le doglianze prospettate e le ha disattese.

In particolare, quanto alla prima censura, ha fatto applicazione dell’art. art. 21 octies, c. 2, primo periodo, della L. 7 agosto 1990, n. 241 in quanto, posto che alcun margine di discrezionalità valutativa residuava in capo alla commissione nella valutazione dei titoli, la violazione formale perpetrata non conduceva ad alcuna illegittimità.

Quanto alla seconda doglianza, ha osservato il primo giudice che l’art. 9, c. 4, lett. a) del bando, nel ripartire i punteggi, assegnava alla commissione la facoltà di attribuire "fino a punti due" al diploma di laurea conseguito all’esito di frequenza dei corsi presso le accademie delle forze armate" : ne discendeva che il bando aveva demandato alla commissione il compito di fissare, nell’ambito della forchetta di due punti, quanti ne sarebbero spettati al diploma di laurea e quanti al "servizio prestato presso enti/reparti dell’arma",affidando alla stessa commissione il relativo giudizio di valore – implicito all’attribuzione dei relativi punteggi – sulla consistenza e rilevanza di rispettivi titoli.

Ne discendeva che legittimamente la commissione nel verbale n. 2, propedeutico all’avvio delle prove, si era determinata e vincolata ad assegnare punti 1 a tutti i candidati che si fossero trovati a far valere quel titolo specifico, per tal via rispettando anche il principio di par condicio.

Né la lamentata circostanza, che per il "servizio prestato presso enti/reparti dell’arma" la commissione si era avvalsa, diversamente, dell’intera "forchetta" dei punti a disposizione (due) conduceva ad alcuna illegittimità, ricorrendo situazioni non esattamente sovrapponibili e la scelta di utilizzare l’intero monte- punti (due) per la valutazione del "servizio prestato presso enti/reparti dell’arma" appariva coerente con l’evidente finalità di valorizzare la professionalità acquisita nel tempo nei reparti operativi.

Quanto alla censura relativa alla valutazione del titolo di studio, esisteva perfetta corrispondenza tra il punteggio prestabilito dalla commissione nel verbale n. 2 e quello attribuito all’odierno appellante per il titolo di studio conseguito, anche alla luce del voto finale del corso di laurea.

Quanto infine alla valutazione del servizio prestato ( la commissione gli aveva attribuito punti 0,225)il punteggio appariva coerente con i criteri predeterminati dalla commissione nel verbale n. 2., mentre la censura relativa al "merito" delle prove sostenute era generica non avendo l’appellante indicato le ragioni per le quali le sue prove sarebbero state migliori di quelle sostenute dagli altri candidati o, comunque, non peggiori.

L’ originario ricorrente ha impugnato la detta decisione criticandola sotto numerosi angoli prospettici: ne ha chiesto pertanto l’annullamento ed ha riproposto i motivi di censura prospettati nel mezzo di primo grado e non esaminati dal Tribunale amministrativo avanzando altresì motivi aggiunti ( ex art. 104 comma 3 del codice del processo amministrativo) attingenti la specifica posizione di due candidati che lo avevano preceduto.

In particolare, l’odierno appellante ha ribadito che la commissione avrebbe dovuto corrispondergli gli interi due punti previsti dal bando di concorso (art. 9, comma 4, lett. a) per la laurea da questi conseguita presso l’Accademia Militare.

La detta clausola, infatti, conteneva la locuzione "ovvero", che metteva sullo stesso piano i due titoli ivi contemplati (il servizio prestato presso enti/reparti dell’arma dei carabinieri nella specialità per la quale si concorreva ovvero, appunto, per le specialità medicina, telematica, commissariato, amministrazione, il diploma conseguito presso un’accademia militare); la scelta della commissione di valutare il secondo titolo con il punteggio di un punto (mentre il primo veniva valutato con due punti) era arbitraria e di fatto modificava inammissibilmente il bando di gara.

Né possedeva pregio la "giustificazione" di tale modus operandi fornita dal primo giudice laddove questi aveva affermato che la scelta di utilizzare l’intero monte- punti (due) per la valutazione del "servizio prestato presso enti/reparti dell’arma" appariva "coerente con l’evidente finalità di valorizzare la professionalità acquisita nel tempo nei reparti operativi".

Il bando, infatti, era centrato sulla valorizzazione delle esperienze teoriche, tanto che il comma 4 lett. b dell’ art. 9 prevedeva l’attribuzione di ben quattro punti per il voto della laurea specialistica richiesta per la partecipazione al concorso.

L’appellante ha poi proposto motivi aggiunti ex art. 104 comma 3 del codice del processo amministrativo attingenti la specifica posizione di due candidati che lo avevano preceduto, chiarendo di non avere potuto proporre le dette doglianze in primo grado a cagione della avvenuta definizione della causa all’adunanza camerale fissata per la delibazione dell’istanza cautelare di sospensione della esecutività dei provvedimenti impugnati (allorchè la istanza di accesso agli atti della procedura da questi formulata non era stata ancora esitata favorevolmente).

In particolare, quanto alla posizione del controinteressato D.M.G. (che precedeva in graduatoria l’appellante per punti 0, 225) ha evidenziato che l’attribuzione di un punto per l’avvenuto conseguimento del diploma di specializzazione post-laurea era priva di causa, posto che l’appellato non aveva mai dichiarato né altrimenti documentato (art. 9 comma 2 del bando) di avere conseguito il predetto titolo;

quanto alla posizione del controinteressato C.G. ( che lo precedeva di 0,280 punti) parimenti era stato ingiustificatamente attribuito un punto per l’avvenuto conseguimento del diploma di specializzazione post-laurea/esame di stato ma il detto titolo non era stato mai documentato né dichiarato (e se invece l’attribuzione avesse trovato causa nell’avvenuto – e documentato- superamento da parte del predetto candidato dell’esame di avvocato, ugualmente si sarebbe trattato di un errore, visto che la commissione aveva dichiarato – verbale n. 1- che di detto titolo non si sarebbe tenuto conto).

Ha quindi nuovamente chiesto la tutela cautelare.

Il controinteressato appellato D.M.G. (che precedeva in graduatoria l’appellante per punti 0, 225) ha depositato una memoria chiedendo la reiezione dell’appello perché infondato in quanto volto a sindacare scelte discrezionali della commissione non irragionevolmente esercitate; quanto alla propria specifica posizione, egli aveva inserito nella domanda di partecipazione l’avvenuto conseguimento del diploma di specializzazione post-laurea che la commissione aveva "premiato" attribuendo un punto di valutazione.

All’adunanza camerale del 7 giugno 2011 fissata per la delibazione della domanda di sospensione della esecutività dell’appellata decisione la Sezione, con la ordinanza n. 2445/2011 ha accolto la domanda cautelare alla stregua della considerazione per cui "considerato che, nei limiti della sommaria cognizione cautelare, appaiono suscettibili di positiva valutazione le doglianze sull’irragionevolezza delle scelte della commissione in merito all’attribuzione dei punteggi ai singoli candidati, sia in rapporto alle previsioni del bando di concorso che in relazione alle esigenze della stessa amministrazione;

considerato che le esigenze cautelari della parte appellante, che potrebbero essere soddisfatte solo con l’ammissione al prossimo corso, devono comunque passare attraverso un nuovo vaglio della stessa commissione di concorso, a cui va ordinato di operare una nuova valutazione degli atti della procedura relativi alla parte interessata, da concludersi in tempo utile da consentire anche l’eventuale tutela giudiziaria cautelare prima dell’inizio del corso a cui si aspira;".

Con ordinanza resa all’ adunanza camerale del 25 ottobre 2011 la Sezione ha dichiarato improcedibile il ricorso per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare suindicata, considerato che, "nelle more del giudizio, l’amministrazione ha dato seguito alla pronuncia cautelare, con una nuova valutazione operata dalla commissione appositamente riunitasi in data 6 settembre 2011, peraltro in data antecedente alla notifica del ricorso per l’ottemperanza, avutasi in data 21 settembre 2011;considerato che la eventuale non satisfattività dell’azione amministrativa deve essere valutata nel merito e quindi al momento della decisione finale, atteso che l’attuale fase processuale è destinata unicamente ad accertare l’adempimento all’ordinanza cautelare emessa;".

L’appellante ha puntualizzato e ribadito le doglianze contenute nel ricorso in appello depositando una memoria riferibile al giudizio di ottemperanza per la esecuzione della ordinanza cautelare di accoglimento della domanda di sospensiva.

Ivi ha evidenziato che la nuova delibazione della commissione non aveva tenuto conto dell’ordinanza cautelare della Sezione n. 2445/2011 in quanto l’art. 9, comma 4, lett. a) del bando era stato nuovamente interpretato nel senso di potere attribuire ex ante al titolo accademico soltanto un punto.

La erroneità di tale iter motivo era evidente in quanto essa aveva giustificato tale attribuzione di punteggio, all’asserito fine di evitare che (posto che comunque il monte-punti era pari a due) al concorrente in possesso soltanto del titolo accademico potesse essere attribuito il medesimo punteggio attribuito al concorrente che, in via di ipotesi, oltre al titolo accademico avesse posseduto anche quello relativo al servizio prestato nell’Arma nella specialità per la quale si concorreva.

Senonchè, in disparte la circostanza che nessun concorrente si trovava in tale ipotetica condizione, la formulazione della clausola non autorizzava tali interpretazioni mettendo sullo stesso piano i due titoli in esame, e non prevedendo alcun incremento in favore di chi, per avventura, li avesse posseduti entrambi.

Alla odierna camera di consiglio del 13 dicembre 2011 la causa è stata posta in decisione e il Collegio ha emesso ordinanza cautelare di accoglimento dell’appello con sospensione della esecutività della impugnata decisione facendo ivi altresì presente che le motivazioni del giudizio di fondatezza sarebbero state contenute nella decisione breve successivamente pubblicata.

Motivi della decisione

1.Stante la completezza del contraddittorio e la mancata opposizione delle parti rese edotte della possibilità di immediata definizione della causa, la controversia può essere decisa nel merito tenuto conto della fondatezza dell’appello.

2. Rileva il Collegio in primo luogo che l’impianto complessivo della impugnata decisione contiene una endemica contraddizione che ha impedito al primo giudice di cogliere i vizi da cui era affetta l’azione amministrativa censurata.

2.1. Si rammenta in proposito che ivi è stata respinta la censura incentrata sulla violazione dell’art. 8 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (formulata con riferimento alla incontestata circostanza di fatto che la correzione degli elaborati relativi alle prove scritte era stata effettuata in data 26 e 27 luglio 2010, prima della valutazione dei titoli di merito dei concorrenti, che era avvenuta solo il 22 settembre successivo) richiamando in proposito l’art. art. 21 octies, c. 2, primo periodo, della L. 7 agosto 1990, n. 241 ed affermando che posto che alcun margine di discrezionalità valutativa residuava in capo alla commissione nella valutazione dei titoli, la violazione formale perpetrata non conduceva ad alcuna illegittimità.

Successivamente, però, (quanto alla censura incentrata sul’art. 9 comma 4 punto a del bando) si è affermato nella impugnata decisione che la scelta di utilizzare l’intero monte- punti (due) per la valutazione del "servizio prestato presso enti/reparti dell’arma" appariva "coerente con l’evidente finalità di valorizzare la professionalità acquisita nel tempo nei reparti operativi", con ciò inevitabilmente smentendo il presupposto posto a supporto della reiezione della censura prima richiamata e dando atto di un esercizio di discrezionalità da parte della Commissione.

3. Ciò sarebbe sufficiente ad accogliere l’appello proposto.

4. Nel merito si rileva che entrambe le dette censure sono fondate: il Collegio le esaminerà entrambe, ancorchè il prioritario interesse dell’appellante riposi nella corretta valutazione dei propri titoli.

5. Quanto alla prima, si rammenta che l’art. 8 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 nel testo applicabile ratione temporis alla odierna vicenda processuale (l’antevigente primo comma era il seguente: "nei casi in cui l’ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, precede le prove d’esame") stabilisce che "nei casi in cui l’ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame."

5.1. Nel caso di specie è incontestato che l’amministrazione non ebbe a confermarsi a tale perentoria disposizione valutando i titoli di merito dei concorrenti solo il 22 settembre 2010, mentre le prove erano state scrutinate in data 26 e 27 luglio 2010.

La detta disposizione, come è noto, mira ad evitare che le commissioni esaminatrici stabiliscano i criteri di valutazione dei titoli successivamente al momento dell’avvenuta correzione delle prove così potendo calibrare i punteggi da attribuire ai titoli a seconda dei punteggi conseguiti dai candidati dopo che siano state corrette le prove scritte.

5.2. Essa – se violata -potrebbe costituire mera irregolarità soltanto laddove il computo dei titoli sia integralmente determinato nel bando con esclusione di qualsiasi potere discrezionale della commissione: non così, all’evidenza, è avvenuto nel caso di specie, né in astratto (il bando prescriveva punteggi massimi attribuibili ai titoli di guisa che ne era ben possibile la graduazione ad opera della commissione) né in concreto, come meglio si chiarirà immediatamente.

6. Quanto al secondo profilo,stabiliva il bando selettivo all’ art. 9, c. 4, lett. a) che fino a due punti potevano essere attribuiti "per il servizio prestato presso enti/reparti dell’arma dei carabinieri nella specialità per la quale si concorreva ovvero, per le specialità medicina, telematica, commissariato, amministrazione, il diploma conseguito presso un’accademia militare".

Da tale prescrizione si evince: la equiordinazione dei suddetti titoli, e la graduabilità del punteggio agli stessi attribuibile in concreto ad opera della commissione.

La commissione, invece (verbale n. 1 del 23 giugno 2010)aveva stabilito di attribuire 2 punti al servizio prestato presso enti/reparti dell’arma dei carabinieri nella specialità per la quale si concorreva ed 1 punto soltanto al diploma conseguito presso un’accademia militare per le specialità medicina, telematica, commissariato, amministrazione .

6.1. Secondo il primo giudice tale scelta appariva immune da mende.

6.2. Anche in tal caso il Collegio non condivide tale approdo: e ciò né avuto riguardo alla prescrizione del bando né sotto il profilo dell’operato discrezionale esercitato dalla commissione

6.2.1. Quanto al primo aspetto una determinazione "anticipata e generale" quale quella compiuta dalla commissione, di fatto immuta il bando di gara e introduce tra i predetti titoli una gerarchia interna smentita dallo stesso bando che li accomunava sia "geograficamente" -in quanto inseriti nella stessa prescrizione che fissava il punteggio ad essi attribuibile- che intrinsecamente utilizzando la locuzione "ovvero" e quindi ponendoli sullo stesso ordine valutativo.

6.2.2. La detta determinazione peraltro, in concreto risulta del tutto immotivata.

Il primo giudice ha ritenuto di ravvisarne la ratio "nella evidente finalità di valorizzare la professionalità acquisita nel tempo nei reparti operativi".

Senonchè, come correttamente segnalato dalla difesa dell’appellante, tale supposta ratio, a tutto concedere, sarebbe stata propria della commissione, ma comunque, oltre a restare inespressa, essa collide con l’intera impostazione del bando che invece privilegiava, all’evidenza, l’approccio teorico posto che l’art.4 lett. b dell’ art. 9 prevedeva l’attribuzione di ben quattro punti per il voto della laurea specialistica richiesta per la partecipazione al concorso.

6.3. Né le successive giustificazioni dell’amministrazione rese in sede di rivalutazione delle prove dell’appellante in ottemperanza all’ordinanza cautelare resa dalla Sezione persuadono il Collegio, perché se la clausola era malformulata e dava aggio alla possibilità di non premiare adeguatamente il concorrente (che- soltanto in via di ipotesi, perché in concreto non ve ne erano- fosse stato) in possesso di entrambi i titoli, la conseguenza doveva essere la riformulazione del bando, ma non certo la pratica disapplicazione della clausola predetta utilizzando il potere valutativo demandato alla commissione per raggiungere un obiettivo che esuberava dai poteri della stessa.

7. Conclusivamente l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata deve essere accolto il ricorso di primo grado con assorbimento nella statuizione demolitoria delle ulteriori censure proposte dall’appellante.

8. La complessità e particolarità delle questioni trattate rende doverosa la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, numero di registro generale 3609 del 2011 come in epigrafe proposto lo accoglie, ed in riforma della decisione impugnata accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti impugnati.

Spese processuali compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Guido Romano, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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