Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-07-2011) 01-12-2011, n. 44636

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del l/9/2009 il Tribunale di Milano applicava, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., a B.M. ed altro coimputato, la pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 200= di multa con la diminuente del rito, per il delitto di cui agli artt. 56-624-625, 61 bis cod. pen., n. 11, per il tentato furto di uno zaino ad un viaggiatore in coda alla stazione (acc. in (OMISSIS).

Nel corso delle indagini il P.M. a fronte della dichiarazione dell’imputato di essere nato nel 1993, faceva svolgere accertamenti presso l’ospedale di (OMISSIS), da cui risultava che l’età ossea dell’indagato era di un diciottenne.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando:

2.1. la violazione di legge per esser stato svolto il processo innanzi ad un giudice incompetente, tenuto conto della miniore età dell’imputato. Infatti l’accertamento dell’età ossea non era sufficiente a garantire certezza sull’età dell’imputato;

2.2. la violazione di legge, laddove il processo si era svolto a carico di un imputato incapace e non in grado di autodeterminarsi sul patteggiamento.

2.3. Con memoria fatta pervenire via fax in data 29/6/2011 il difensore dell’imputato insisteva per l’accoglimento del motivo di ricorso relativo alla incompetenza, allegando una certificazione dell’Ospedale (OMISSIS) con la quale veniva attestata l’età di anni 15 del B..

Motivi della decisione

3. La censura di incompetenza è infondata.

Invero coerentemente il Tribunale di Milano ha ritenuto la propria competenza sulla base della certificazione dell’ospedale (OMISSIS) in cui è attestato che "l’età ossea del soggetto indagato è riferibile a maschio di anni 18".

Quanto alla documentazione inviata via fax dal difensore dell’imputato, essa è irricevibile. Infatti, con consolidato orientamento, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che "Nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti ad eccezione di quelli che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25897 dei 15/05/2009 Ud. (dep. 19/06/2009), Milone, Rv. 243902; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8996 del 10/02/2011 Cc. (dep. 08/03/2011) Rv.

249614).

Nel caso di specie, il certificato inviato è datato 4/2/2008, pertanto poteva essere esibito opportunamente al giudice di merito, onde consentire gli accertamenti di fatto eventualmente ritenuti necessari.

4. La sentenza impugnata va comunque annullata in ragione del fatto che nella valutazione della pena è stato tenuto conto dell’aggravante di cui al n. 11 bis dell’art. 61 cod. pen. (clandestinità), dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2010.

Tale illegittimità deve essere rilevata di ufficio (cfr. Cass. Sez. 6, sentenza n. 2081 del 06/12/1994 ud. (dep. 28/02/1995), stendardo, Rv. 200555) e travolge l’intero patto, l’imponendo l’annullamento senza rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti al giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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