Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-01-2012, n. 20

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato chiesto dall’odierna appellante T.C., l’annullamento della delibera del C.S.M. assunta in data 1 luglio 2009, con la quale era stato deliberato il conferimento dell’Ufficio direttivo di Presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro al dott. L.T. e degli atti conseguenziali e connessi.

L’originaria ricorrente aveva prospettato motivi di censura incentrati sui vizi di violazione di legge e di circolari (art. 192 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e artt. 5 e 6 della L. n. 352 del 1951, art. 12 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 Circolare CSM n. 13000 dell’8 luglio 1999 e successive modifiche, Circolare CSM 21 novembre 2007) e di eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche.

Il Tribunale amministrativo regionale ha in primo luogo esaminato partitamente le dedotte censure infraprocedimentali, (essenzialmente incentrate sulla circostanza che al controinteressato dott. T. era stata fornita la possibilità di integrare la documentazione dopo la scadenza del termine perentorio per la presentazione della stessa, attraverso l’escamotage del ritorno della pratica in Commissione per approfondimenti) respingendole.

In particolare, il Tribunale amministrativo ha rilevato che doveva ritenersi sempre possibile che, per esigenze istruttorie, l’autorità procedente disponesse l’acquisizione di ulteriore documentazione laddove avesse rinvenuto circostanze, attinenti ai profili delle attitudini e del merito, che richiedevano un maggiore approfondimento per giungere ad una più meditata valutazione del candidato maggiormente idoneo a ricoprire l’incarico a concorso.

Nel caso di specie, peraltro, non sussisteva alcuna disparità di trattamento tra la odierna appellante ed il controinteressato, atteso che entrambi erano stati invitati a trasmettere ulteriore documentazione ritenuta utile per illustrare il proprio profilo professionale.

Peraltro neppure era dimostrato che proprio la documentazione così prodotta (ulteriore rispetto a quella relativa al periodo di servizio dal T. prestato presso la Pretura di Chivasso) avesse inciso in maniera determinante sulla decisione assunta dal CSM.

Il primo giudice ha poi esaminato il merito ed ha respinto la articolata doglianza incentrata sulla illegittimità della delibera che aveva asseritamente dato prevalenza al dott. T. unicamente a cagione della notevole (dieci anni) maggiore anzianità di servizio dello stesso.

Ciò perché la circolare n. 13000/1999 del 21 novembre 2007, pur essendo profondamente innovativa rispetto alla disciplina precedente valorizzando soprattutto i parametri delle attitudini e del merito che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo unitario attribuiva ancora oggi un particolare rilievo all’esperienza professionale acquisita.

Tanto che, se si fosse dovuto conferire un ufficio direttivo non specializzato per cui la legge richiedeva ai fini della legittimazione l’attribuzione della quarta valutazione di professionalità, la dott. C., essendo il magistrato più giovane, non sarebbe rientrata nella prima utile rosa di aspiranti valutabili.

Trattandosi del conferimento di un incarico direttivo di un ufficio specializzato (Tribunale dei minorenni) la circolare sopra richiamata, aveva previsto un meccanismo di recupero delle professionalità specializzate che diversamente sarebbe stato escluso da una procedura che privilegia in prima battuta il fattore ‘durata’.

Tuttavia il dott. T.,nel giudizio comparativo con la dott.ssa C. aveva prevalso non soltanto a cagione della maggiore anzianità di servizio, ma per una pluralità di elementi convergenti, riposanti nella maggiore positiva esperienza professionale acquisita in ragione della notevolmente più ampia anzianità di servizio, ma anche nel livello di competenza e conoscenza nell’esercizio delle funzioni di giudice minorile svolte in uffici di più ampia dimensione e nella circostanza che questi vantava più pregnanti esperienze organizzative sia nel settore minorile sia in quello della giurisdizione ordinaria.

Tale complessiva valutazione, che pure non disconosceva l’ eccellente profilo professionale dell’odierna appellante, appariva immune da vizi e pertanto il ricorso è stato respinto.

Avverso la sentenza in epigrafe l’ originaria ricorrente ha proposto appello evidenziando che la motivazione della impugnata decisione era apodittica e non teneva conto della circostanza che il criterio valutativo della posizione degli aspiranti al conferimento di incarichi direttivi fondato sull’anzianità era ormai stato soppiantato da quello incentrato sulla valutazione dei parametri delle attitudini e del merito.

Con una articolata memoria di replica l’appellante ha puntualizzato e ribadito le proprie doglianze.

L’appellato dott. T. si è costituito chiedendo la reiezione del gravame perché inammissibile ed infondato evidenziando che il supplemento di istruttoria che aveva dato causa al ritorno della pratica in commissione era stato originato dalla sopravvenuta necessità di approfondire un aspetto del percorso professionale dell’appellato (riposante in un contrasto insorto tra il predetto ed un dirigente di un ufficio torinese presso il quale egli aveva prestato servizi in passato). La circostanza che detto aspetto da approfondire fosse potenzialmente sfavorevole al predetto appellato dimostrava che nessun preconcetto orientamento favorevole allo stesso era riscontrabile, né il rinvio in commissione era stato disposto per favorirlo.

Entrambi i concorrenti in detta occasione erano stati poi invitati ad integrare la propria documentazione prodotta, di guisa che era stata pienamente rispettata la parità delle posizioni tra di essi( ed anche al cospetto degli altri candidati, posto che gli odierni contraddittori vantavano una posizione differenziata in quanto ad una prima valutazione si era ritenuto possedessero i curricula più pregnanti).

Anche l’amministrazione ha depositato una diffusa memoria chiedendo la reiezione dell’appello perché infondato.

Alla odierna pubblica udienza del 13 dicembre 2011 la causa è stata posta in decisione dal Collegio.

Motivi della decisione

1.L’appello è infondato e va respinto.

2.In ordine logico la prima doglianza da esaminare è quella relativa alla contestata illegittimità infraprocedimentale asseritamente perpetrata dal Consiglio Superiore della Magistratura mercè l’ illegittimo remand in commissione della pratica per il conferimento dell’ incarico direttivo di Presidente del Tribunale dei Minorenni di Catanzaro.

Sostiene l’appellante, in via prioritaria, che gli artt. 26 e 49 del regolamento interno del C.S.M. non prevedono che -allorchè la pratica sia già approdata al Plenum- essa possa far ritorno in Commissione; secondariamente, che ciò non possa eccezionalmente avvenire se non per valutare elementi nuovi, non in precedenza rilevabili dal fascicolo personale del candidato.

Certamente comunque – si sostiene nell’appello- ciò non potrebbe aver luogo al fine di consentire ad un candidato di integrare le lacune documentali rinvenute nella propria produzione se non alterando il meccanismo concorsuale che prevede termini perentori per la presentazione delle domande di conferimento degli incarichi (art. 3 della circolare n. 13000/2009, da leggere in combinato-disposto con le disposizioni contenute nei bandi di pubblicazione dei posti direttivi e semidirettivi).

Sotto altro profilo, con una articolazione della censura intimamente connessa alle precedenti, si evidenzia che il ritorno della pratica in Commissione era stato disposto al fine di approfondire la valutazione del periodo di servizio trascorso dal contro interessato presso la Pretura di Chivasso; se questa era la "causale", doveva ritenersi illegittima la condotta che, esuberando da detta giustificazione ha di fatto espletato una nuova istruttoria, integrativa/sostitutiva della precedente, basata su elementi diversi.

Quanto alla circostanza che, dopo animato dibattito, ed a maggioranza, la Commissione aveva ritenuto di disporre una audizione personale dei due candidati, l’appellante evidenzia che esuberava dalla funzione delle audizioni stesse l’approdo cui la Commissione era giunta, laddove aveva sostanzialmente invitato i candidati a produrre ulteriore documentazione (e, per quel che più rileva, non soltanto i pareri del Consiglio Giudiziario di Torino relativi agli accertamenti svolti in ordine al contrasto insorto tra il controinteressato dott. T. ed il dott. L.G., ma anche atti relativi agli ultimi anni di carriera dei candidati).

In ultimo, l’appellante censura anche la impugnata decisione laddove questa ha ritenuto che, comunque, i "nuovi elementi" (tra cui una bozza di relazione organizzativa) prodotti in sede di audizione dal controinteressato non siano risultati decisivi.

Ciò contrastava per tabulas con quanto ritenuto dal CSM nella impugnata delibera conclusiva, laddove si dava rilievo proprio alla seconda autorelazione prodotta dal controinteressato in occasione della audizione illegittimamente disposta (ed anche allorchè si ponevano in risalto elementi che soltanto in minima parte ed in modo generico erano stati in precedenza illustrati dal candidato nella propria autorelazione del 23 ottobre 2007) .

2.1. La complessiva articolata censura non persuade il Collegio.

Si rileva infatti una significativa convergenza di disposizioni regolamentari (ed attuative trasfuse nella invocata circolare n. 13000/2009) che militano in senso contrario alla tesi dell’appellante.

Innanzitutto l’art. 26 comma I del regolamento interno del CSM prevede espressamente che " si procede quindi, terminata la discussione, alle votazioni, prima, sulle proposte di assunzioni istruttorie e di rinvio in Commissione per qualsiasi adempimento, poi, su quelle di definizione del merito.".

Come esattamente rilevato dal primo giudice, quindi, il rinvio in commissione costituisce una evenienza assolutamente ordinaria, espressamente prevista dalla normativa che regolamenta lo svolgimento dei lavori dell’assemblea plenaria (c.d. Plenum) del Csm.

Analoga indicazione si trae dall’art. 49 commi 2 e 3 del regolamento medesimo ("La richiesta di rinvio, la questione preclusiva e quella sospensiva sono ammissibili soltanto se proposte prima o subito dopo la relazione -o le relazioni- della Commissione o la illustrazione della proposta principale da parte del proponente. Il Presidente dell’assemblea può ammettere la proposizione di tali richieste e questioni anche in momenti successivi qualora le stesse siano collegate a nuove circostanze o questioni.

Per la richiesta di rinvio, per la questione preclusiva, per quella sospensiva, per quella regolamentare e per l’opposizione alla trattazione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 45, comma 3, sono ammessi soltanto interventi di durata non superiore a cinque minuti e sono escluse repliche e dichiarazioni di voto.

Per la questione preclusiva, il Presidente, prima della discussione, può aumentare i tempi ed il numero degli interventi") che, si rileva per incidens, non circoscrive la evenienza del rinvio della pratica in commissione al verificarsi di eventi eccezionali.

2.1.1.La astratta possibilità del rinvio costituisce ad avviso del Collegio circostanza incontestabile: si rileva peraltro che, se anche tale principio non fosse stato espressamente codificato a livello regolamentare, ugualmente non si potrebbe concordare con la tesi preclusiva sostenuta dall’appellante, posto che costituisce principio immanente dell’attività di amministrazione attiva quello della completezza dell’attività istruttoria(e, specularmente, figura sintomatica di eccesso di potere il vizio difetto di istruttoria).

L’Amministrazione deve sempre potere disporre un supplemento di istruttoria laddove vi siano circostanze giuridiche o fattuali che necessitino di approfondimento: il limite di tale principio ( e fatte salve le ipotesi in cui la eventuale perentorietà dei termini per la definizione dei procedimenti prevista ex lege si colleghi ad un effetto significativo, in termini di assenso o di diniego legato al decorso del tempo) si rinviene nell’obbligo di non aggravio del procedimento.

Ma il contemperamento delle esigenze di celerità con quelle di completezza dell’istruttoria non pare al Collegio sia stato violato nel caso di specie.

2.1.2. La verifica giudiziale si deve quindi incentrare sull’avvenuto rispetto da parte della deliberazione predetta del principio di completezza dell’istruttoria e di quello di non aggravio dell’azione amministrativa: non ritiene il Collegio che – anche nella prospettazione di parte appellante- si rinvengano elementi che inducano ad un contrario convincimento.

In particolare, la stessa appellante riconosce che v’erano degli aspetti in ordine alla posizione dell’appellato (ed in particolare, relativamente ad un periodo della esperienza professionale a questi riferibile e inquadrabile temporalmente all’inizio della carriera) che necessitavano di approfondimento.

E una volta accertato che i precedenti lavori in commissione non avevano visto emergere tali elementi (sebbene essi dovessero comunque rinvenirsi nel fascicolo dell’appellato) la tesi contraria al supplemento di istruttoria postula un non condivisibile principio di irretrattabilità delle valutazioni svolte anche laddove ci si renda conto che esse non erano state – per le più varie ragioni- "complete".

Ne discende la immunità da mende della scelta di rinviare la pratica in commissione.

D’altro canto si evince dai verbali del Plenum citati dalla stessa appellante che fu proprio il Consigliere relatore della proposta di maggioranza in favore del controinteressato T. che, rinvenute nella relazione di minoranza in favore dell’appellante espressioni non scandagliate (o neppure emerse) durante i lavori della Commissione sollecitò il rinvio della pratica per approfondimenti.

Se anche dovesse convenirsi con l’appellante che gli elementi relativi alla posizione del dott. T. emersi nella relazione di minoranza si trovavano già agli atti del fascicolo personale del T., la circostanza che essi non fossero stati approfonditi durante i lavori di commissione rendeva comunque legittimo il rinvio della pratica (che testimonia anzi scrupolo e volontà di approfondimento di particolari che non erano stati posti in luce e comunque non avevano formato oggetto di specifico vaglio).

2.2. Tale affermazione non esaurisce il compito affidato al Collegio; resta in particolare da esaminare la tesi dell’appellante secondo cui il rinvio non può essere strumentalmente utilizzato per superare il barrage temporale perentorio fissato dalle delibere di pubblicazione dei posti direttivi e relativo all’auto-produzione dei candidati: chè se si verificasse tale paventata eventualità, lo strumentale rinvio della pratica in commissione consentirebbe di superare per tal via la omessa allegazione di elementi a corredo della domanda di conferimento dell’ incarico e, in ultima analisi, di "superare" un difetto di produzione ascrivibile al candidato, violando la par condicio dei concorrenti i quali erano vincolati al rispetto dei termini perentori indicati dalle predette delibere.

2.2.1. La doglianza, seppure espressiva di principi che in via astratta appaiono meritevoli di considerazione non appare in concreto condivisibile.

Ciò perché, a seguito del rinvio della pratica in commissione, venne in detta sede deciso di invitare entrambi i candidati – e non già soltanto il controinteressato appellato – a sostenere una audizione. All’esito di tale audizione entrambi furono invitati a produrre ulteriore documentazione.

Ciò elide in radice la possibilità di configurare il vizio di disparità di trattamento, ma, soprattutto, comprova la legittimità del disposto supplemento di istruttoria in quanto in partenza rivolto ad accertare circostanze potenzialmente sfavorevoli al dott. T..

Emerse tutte le circostanze relative agli episodi oggetto di approfondimento appare non censurabile la scelta di progredire nell’istruttoria disponendo un’audizione personale dei candidati e, ancora all’esito di quest’ultima, consentire ai candidati medesimi di produrre ulteriore documentazione ritenuta utile.

2.2.2. Né appare accoglibile la tesi dell’appellante secondo cui la finalizzazione originaria del supplemento istruttorio privasse comunque l’amministrazione – una volta esaurito detto argomento- della possibilità di soddisfare esigenze di completezza dell’acquisizione dei dati anche avendo riguardo a circostanze non originariamente sottese al rinvio: una simile restrittiva interpretazione mutilerebbe senza ragione apprezzabile la discrezionalità amministrativa in punto di acquisizione dei dati oggetto di ponderazione e non è infatti rinvenibile nel sistema, e per altro verso se dal supplemento di istruttoria posto in essere siano emersi ulteriori elementi suscettibili di valutazione non si vede sulla base di quale principio l’amministrazione procedente avrebbe dovuto ignorarli ovvero omettere di fare ad essi riferimento.

3.Quanto al profilo sostanziale, l’appellante critica la impugnata decisione laddove essa non ha considerato che, a seguito della L. 30 luglio 2007, n. 111 (paragrafo 5.1. della delibera del CSM del 21 novembre 2007) il parametro dell’anzianità aveva assunto valore recessivo e che ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 i parametri valutabili fossero (quasi esclusivamente) quelli dell’attitudine e del merito.

Il paragrafo 5.2. della delibera del CSM del 21 novembre 2007 del quale il primo giudice aveva soltanto parzialmente valutato i contenuti, dava atto di tale mutato assetto valutativo rispetto al passato. Del pari ci si trovava al cospetto di una errata valutazione del paragrafo 5.4. della delibera del CSM del 21 novembre 2007 (relativo agli "Uffici specializzati")

Con un ulteriore insieme di censure, che per la loro intima connessione può essere esaminato congiuntamente, l’appellante evidenzia che alla maggiore anzianità dell’appellato non corrispondeva alcuna valutazione assolutamente positiva o di eccellenza, rammentando che i pareri redatti all’inizio della carriera davano atto di preparazione sufficiente e di qualche problema dello stesso a confrontarsi con la ordinaria attività, né sussisteva alcuna rilevante esperienza organizzativa dello stesso (trattandosi al più di ordinaria attività giurisdizionale).

Evidenzia altresì che il primo giudice non aveva colto che la impugnata delibera aveva omesso di valutare le rilevanti esperienze professionali dell’odierna appellante, che integravano un profilo professionale eccellente, anche sotto il profilo organizzativo e con specifico riferimento al settore minorile e aveva valutato in termini riduttivi la eccezionale laboriosità dell’odierna appellante.

3.1. Rammenta in proposito il Collegio che, trattandosi del conferimento di un ufficio direttivo, trova applicazione la circolare del CSM P-13.000 in data 8 luglio 1999, nel testo successivamente modificato, in base alla quale, ai fini della nomina, si fa riferimento ai criteri delle attitudini, del merito e dell’anzianità, opportunamente integrati tra loro.

3.1.1. Nell’impugnata delibera a seguito della selezione dei candidati, e sulla base della proposta della V Commissione, si perveniva, tra l’altro, al raffronto tra i profili professionali dei due magistrati di cui sopra, valutati entrambi in maniera assolutamente positiva.

Le ragioni della prevalenza accordata al controinteressato rispetto alla odierna appellante sono state sinteticamente rinvenute nella: maggiore positiva esperienza professionale acquisita in ragione della notevolmente più ampia anzianità di servizio, nel livello di competenza e conoscenza nell’esercizio delle funzioni di giudice minorile svolte in uffici di più ampia dimensione in più pregnanti esperienze organizzative sia nel settore minorile sia in quello della giurisdizione ordinaria.

3.2. Ritiene il Collegio che la articolata censura svolta dall’appellante, incentrata sull’illegittima evidenziazione della maggiore anzianità di servizio dell’appellato (quest’ultimo era stato nominato con D.M. 13 maggio 1981 mentre l’appellante con D.M. 1 agosto 1991) muova da un approccio limitato e parziale.

Tale dato della maggiore anzianità di servizio,infatti, è stato sì evidenziato, ma insieme ad altri elementi che in punto di fatto sono rimasti incontestati e che si distaccano dalla mera quantificazione della rispettiva permanenza dei candidati negli Uffici giudiziari.

Trattandosi del conferimento di un incarico direttivo di natura specializzata, è stata esaminata la specifica attività svolta da entrambi gli aspiranti nel settore minorile.

Si è rilevato in proposito che, quanto alla durata dell’esperienza professionale nello specifico settore, essa era quasi identica per entrambi gli aspiranti (l’appellante svolgeva dal 2 marzo 1999 la funzione di giudice del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, mentre l’appellato aveva svolto la medesima funzione presso il Tribunale per i minorenni di Firenze dall’1 luglio 1999).

Si è evidenziata però la differente consistenza degli Uffici presso i quali gli aspiranti prestavano le proprie funzioni (ovviamente, il Tribunale per i minorenni del capoluogo toscano è di ben maggiori dimensioni rispetto a quello di Catanzaro).

Un primo dato, a tal proposito, ritiene di dovere evidenziare il Collegio: dalla consistenza differenze degli Uffici non possono, in via di principio, traslarsi conseguenze in termini di prevalenza dell’una o dell’altra esperienza professionale.

E purtuttavia, tale approdo merita qualche contemperamento allorchè vengano in valutazione componenti di giudizio quali le esperienze organizzative, apparendo ovvio che in Uffici giudiziari di maggiori dimensioni ci si debba confrontare con problematiche di maggiore complessità.

3.3. Come è noto, i criteri per il conferimento degli uffici direttivi, già oggetto della circolare del CSM n. 13000 del 1999 e successive modificazioni, incentrati su attitudini, merito ed anzianità, sono stati oggetto di recenti modifiche, nel 2007, con specifico riguardo al criterio dell’anzianità, che ha assunto caratteristiche recessive.

Contestualmente si è ivi ribadita l’integrale rilevanza delle disposizioni precedentemente vigenti in materia di attitudine e merito.

Il Collegio non ritiene assolutamente di doversi discostare nel caso di specie dal condivisibile approdo – già più volte affermato in passato dalla Sezione, si veda ex multis Consiglio di Stato, Sezione Quarta n. 797/2010- secondo il quale per quanto riguarda il giudizio attitudinale, le recenti modifiche lo qualificano come la valutazione dell’aspirante ad esercitare degnamente- per requisiti di indipendenza, prestigio e capacità, le funzioni direttiva da conferire, tenendo, altresì, conto del periodo di permanenza che l’aspirante è in grado di assicurare all’ufficio.

Per quanto riguarda il merito, viene valorizzato l’impegno valutato in relazione alla qualità e quantità del lavoro svolto, la concreta capacità organizzativa di cui il candidato abbia dato prova nello svolgimento delle funzioni e nell’osservanza dei propri doveri, oltre che la puntualità e la diligenza dimostrate e la disponibilità a far fronte alle esigenze dell’ufficio.

In via residuale rileva il criterio dell’anzianità, quale espressione della maggiore esperienza maturata, a parità di requisiti attitudinali e di merito.

La detta circolare prevede, poi, una valutazione comparativa degli aspiranti al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudine, merito ed anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed , eventualmente, a particolari profili ambientali.

Richiede, altresì, che le ragioni della scelta siano esplicitate in una espressa motivazione, riferita anche ai requisiti di indipendenza e di prestigio, nonché all’assenza di elementi negativi rispetto all’ufficio da ricoprire.

Alla luce della disciplina richiamata, ritiene il Collegio che i contenuti della sentenza impugnata siano pienamente condivisibili con riferimento al profilo della coerenza dei presupposti di fatto e di diritto della valutazione così come effettuata, oltre che a quello della congruità della motivazione del giudizio di prevalenza dell’appellato rispetto alla dott. C..

3.4. Ciò perché, in sostanza, è stata correttamente ritenuta immune da censure la valutazione resa dal Consiglio Superiore della Magistratura che nel profilo professionale degli odierni contendenti non ha rinvenuto alcuna sicura prevalenza dell’ uno sull’altro, ed ha pertanto valorizzato un dato (quello del maggiore lasso di tempo in cui sono state esercitate le funzioni giurisdizionali) che, se isolatamente considerato e non è in grado autonomamente di condurre ad un giudizio di prevalenza di uno o di un altro candidato, in quanto dimostrativo della maggiore esperienza professionale può legittimamente essere posto a sostegno della discrezionalità valutativa al fine di giungere ad un convincimento favorevole.

3.4.1. Gli assunti dell’appellante sul punto non appaiono condivisibili, laddove la stessa attribuisce l’esito del giudizio favorevole al Dott. T. unicamente ad una indebita valutazione del -recessivo- parametro dell’anzianità.

Tale critica si fonda sulla enfatizzazione di elementi che, in realtà, non si rinvengono nel fascicolo processuale.

Al di là delle aggettivazioni utilizzate, non può dubitarsi della circostanza che entrambi i candidati fossero in possesso di un curriculum degno di piena considerazione: l’avere accentrato – da parte dell’appellante – le proprie critiche su un remoto periodo della carriera del controinteressato (durante in quale questi, effettivamente, aveva riportato valutazioni non eccelse ma, come si è accertato, ascrivibili ad una situazione di conflitto con il dirigente pro-tempore dell’Ufficio dott. L.G.) non appare al Collegio effettivamente sintomatico della sicura prevalenza del profilo professionale dell’appellante (che, in tesi, avrebbe reso indebita la valutazione della più lunga attività professionale dell’appellato).

Si evidenzia in proposito che di tali isolate e remote valutazioni non v’è traccia alcuna nelle successive valutazioni del dott. T. laddove non emerge alcuna perplessità od incertezza sulle ottime capacità professionali dello stesso (ad anche l’affermazione secondo cui la preparazione del medesimo appariva più accurata in alcuni settori non implica che in altri settori essa non fosse positivamente apprezzabile).

E si vuole altresì puntualizzare che neppure risponde al vero la tesi dell’appellante secondo cui sarebbero stati sottovalutati alcuni dati emergenti dal proprio fascicolo personale dimostrativi del proprio eccelso profilo professionale anche con riferimento alla capacità organizzativa.

Al contrario, è bene precisare che – seppure nella necessaria sintesi che deve presiedere alla formulazione delle proposte- pare al Collegio che sia stato adeguatamente valorizzato dall’amministrazione il profilo assolutamente rimarchevole della esperienza professionale dell’appellante; che siano stato adeguatamente poste in luce le doti di impegno,capacità, sacrificio, la resa statistica, della stessa durante gli anni della propria attività professionale, e che la prova di tale non superficiale valutazione sia rinvenibile per tabulas nel protratto contrasto di opinioni emerso in sede consiliare (sia in commissione che in Plenum), a testimonianza del lusinghiero apprezzamento da essa ricevuto e della "difficoltà" nel considerare il complessivo profilo professionale della stessa, seppur di poco, sub valente rispetto al controinteressato candidato.

3.4.2. Al contempo nella proposta favorevole al controinteressato sono stati valorizzati elementi che – sia pure causalmente ricollegabili alla circostanza che questi abbia svolto l’attività giurisdizionale per più tempo rispetto all’appellante- si discostano dalla una mera valutazione dell’anzianità di servizio ( e si traducono appunto in quelle "esperienze maturate ed attività realizzate" da inquadrarsi nei parametri del merito e delle attitudini, cui fa riferimento la circolare predetta).

3.4.3. Si rammenta in proposito, esemplificativamente, che è stata valorizzata dall’amministrazione appellata la circostanza che il dott. T. sia nel settore minorile che in quello della giurisdizione ordinaria, aveva palesato versatilità ed una capacità di far fronte a tutte le esigenze di vari uffici giudiziari, capacità "che garantiscono pienamente anche delle sue capacità direttive di un tribunale minorile".

E si rammenta altresì che è stata fatta risaltare la circostanza che questi aveva svolto dal 2005 funzioni di coordinatore dell’ufficio Gip e Gup (mentre l’appellante, sostanzialmente, aveva sostituito il Presidente per brevi torni di tempo durante i periodi feriali ed era stata eletta due volte al Consiglio Giudiziario, esperienze, queste, non paragonabili a quella prima citata svolta dal controinteressato) il che implicava che direttamente ed in prima persona si era dovuto confrontare con problematiche di natura organizzativa che avrebbero costituito utile viatico per il successivo svolgimento dei compiti dirigenziali affidatigli.

3.4.4. Tali elementi, se correttamente valutati nel quadro di partenza di una sostanziale equivalenza di ulteriori "titoli" professionali dai due candidati vantati (ci si riferisce alle ulteriori esperienze del dott. T. quale referente dell’informatica,partecipante e relatore ad incontri di studio etc, ed a quelle della dott. C. quale componente nel Consiglio Giudiziario per due mandati, come componente della commissione flussi e pendenze, referente per la formazione decentrata, relatrice a convegni,etc) e depurati dalle affermazioni più o meno enfatiche contenute nelle rispettive proposte, inducono al convincimento che l’anzianità di servizio non abbia costituito illegittimo parametro valutativo in base al quale si è formulato un giudizio di prevalenza, ma presupposto attraverso il quale sono state valutate le -giocoforza più ampie e differenziate- esperienze professionali dell’appellato, ed è stata fatta risaltare una caratteristica (quella della versatilità) che l’appellante ha avuto modo di dimostrare maggiormente dell’appellante a cagione del proprio più lungo percorso professionale.

4. E’ certo che nell’attuale assetto normativo vengono in rilievo soprattutto i parametri delle attitudini (in particolare direttive) e del merito, che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo unitario.

Ma la stessa circolare dianzi richiamata, al punto 5.2., chiarisce espressamente che (si riporta di seguito un breve stralcio della stessa "E’ evidente però che il fattore "tempo", o meglio il fattore "durata", è destinato ad avere un peso specifico nella valutazione delle attitudini e del merito, fino a potersi considerare requisito di ingresso per una prima utile comparazione.

Attitudini positive, mantenute e reiteramente riscontrate in un determinato arco di tempo, assumono infatti un valore particolarmente pregnante giacché evidenziano capacità espresse in maniera costante anche in contesti temporali, funzionali e territoriali diversi.

Analogo discorso vale per la positiva valutazione del merito che acquista un valore aggiunto laddove il positivo rendimento del magistrato si sia realizzato in un significativo periodo di tempo.

Così interpretato il fattore "durata" diviene criterio di validazione dei parametri del merito e delle attitudini dei quali attesta la costanza e la persistenza e perciò lo specifico valore.

Il positivo esercizio delle funzioni giudiziarie ed il positivo profilo professionale, accertati per periodi di tempo da determinarsi avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare, rappresentano quella precondizione degli stessi parametri del merito e delle attitudini necessaria per pervenire ad una preliminare utile comparazione.

In altri termini si può affermare che una maggiore esperienza professionale, purchè strettamente collegata a positive valutazioni sul piano delle attitudini e del merito, segnala che il magistrato ha maturato una capacità professionale ed un profilo attitudinale peculiari che gli consentono di affrontare con maggiore sollecitudine e in termini più adeguati le problematiche relative alla conduzione e gestione di un ufficio direttivo.

Con la precisazione che si è di fronte ad una valutazione astratta (e perciò destinata ad essere superata a fronte di profili professionali particolarmente meritevoli e rilevanti) e capace di conferire valore alla duratura dimostrazione di doti attitudinali e del merito senza tradursi nella riproposizione della maggiore anzianità come criterio di formazione di una graduatoria.".

E quanto agli uffici caratterizzati da elementi di specializzazione (tra cui rientra, in quanto Ufficio minorile, quello in ordine al quale si controverte) il punto 5.4. della circolare più volte citata non esclude la superiore affermazione, ma unicamente amplia la platea dei soggetti legittimati a concorrere avuto riguardo alla specializzazione richiesta

4.1. Il Collegio non può che rilevare che l’amministrazione appellata si è pienamente conformata a tale prescrizione della circolare e che non sia stato abnorme il convincimento espresso dall’amministrazione, in chiave prognostica della futura gestione del delicato incarico, che ha preso atto – a fronte di un percorso professionale sostanzialmente valutabile in termini equivalenti- della già dimostrata caratteristica di versatilità e capacità organizzativa (che la odierna appellante certamente sarà in grado di dimostrare in futuro ove il prosieguo della propria attività costituisca coerente sviluppo di quella, lusinghiera, sinora manifestata e sintetizzata alle pagg. 31-34 del ricorso in appello) del controinteressato appellato; tutti gli argomenti di doglianza prospettati dall’appellante anche nella proprie memorie difensive non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

5. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

6. Sussistono giuste ragioni, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando sull’appello, numero di registro generale 1648 del 2011come in epigrafe proposto,lo respinge.

Spese processuali compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *