Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-06-2012, n. 10333

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Salerno, B.M., esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell’A.N.A.S. dal 21 maggio 19 84, con la qualifica di aiuto lucidista disegni, nel ruolo di operaia comune ed inquadrata nella corrispondente qualifica funzionale di coadiutore di 4^ livello; di essere stata successivamente inquadrata nel profilo professionale di operatore amministrativo corrispondente al 5^ livello ed infine, con decorrenza 18 aprile 1996, nel profilo funzionale di 6 livello di "assistente amministrativo" con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 1997; chiedeva l’accertamento del suo diritto all’inquadramento superiore nel 7 livello del c.c.n.l.

(corrispondente alla qualifica di coordinatore amministrativo- A1) nel successivo periodo fino al 3 agosto 2000, e nel livello 8 dal 4 agosto 2000 e fino al 30 settembre 2001, ovvero al 7^ livello corrispondente alla qualifica di coordinatore legale per il medesimo periodo, con conseguente condanna dell’A.N.A.S. s.p.a., al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione del superiore inquadramento spettante, con accessori, come in ricorso quantificate o da determinarsi mediante consulenza tecnica d’ufficio. A sostegno del proprio assunto la lavoratrice evidenziava che dal tipo di responsabilità assunta e dalle mansioni svolte nel periodi indicati emergeva l’illegittimità dell’inquadramento nel 6^ livello che aveva conservato nonostante l’esercizio di mansioni superiori.

Deduceva la ricorrente, in particolare, di aver ricoperto la funzione di referente dell’ufficio U.R.P. e successivamente, conservando detto incarico per cui era richiesta la settima qualifica funzionale, era stata assegnata all’ufficio contenzioso liti attive e passive, ricevendo le pratiche in contenzioso direttamente dal dipendente di 8^ livello che di fatto sostituiva.

Si costituiva l’A.N.A.S. contestando la fondatezza delle avverse pretese, rilevando che la dipendente non aveva mai avuto effettive responsabilità in ordine alle attività che deduceva di aver compiuto, avendo sempre svolto compiti di segretaria del suo superiore e sotto la sua diretta direzione, nè sì era occupata di questioni legali alle quali era, esclusivamente, addetto un avvocato presso l’ufficio legale di Napoli. Concludeva pertanto per il rigetto delle domande anche nel merito.

Dopo l’espletamento di prova testimoniale ed acquisizione di documentazione, il Tribunale, all’udienza del 22 marzo 2007, accoglieva la domanda, condannando l’A.N.A.S. al pagamento delle somme in dispositivo indicate.

Il primo giudice riteneva rituale il ricorso e prescritte unicamente le pretese azionate sino al 24 ottobre 1997; accertava, sulla base delle testimonianze raccolte e dei documenti prodotti, che alla B. doveva essere riconosciuto l’inquadramento nel 7^ livello di coordinatore amministrativo e, successivamente, dall’agosto 2000, di coordinatore legale (8^ livello).

Avverso tale sentenza proponeva appello l’A.N.A.S., evidenziando che dalle risultanze processuali, erroneamente valutate dal primo giudice, non era affatto emersa l’autonomia delle prestazioni effettuate dalla B., quanto piuttosto che essa aveva svolto mansioni di segretaria del capo ufficio, svolgendo compiti esecutivi nell’ambito di specifiche e rigorose direttive impartitele dallo stesso.

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 9 giugno 2009, accoglieva il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, respingeva la domanda proposta dalla B..

Quest’ultima propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

Resiste l’A.N.A.S. s.p.a. con controricorso, poi illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., con riferimento alla rivendicata qualifica di coordinatore amministrativo di 7^ livello di cui al c.c.n.l. di categoria, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta che la Corte territoriale, nel ritenere correttamente riconducibili al 6livello le mansioni espletate dalla ricorrente, non aveva considerato la disposizione 28 luglio 1997 del Direttore Centrale dell’A.N.A.S., che trascriveva integralmente. Deduceva che da tale provvedimento "contenente il riconoscimento di una determinata qualifica in corrispondenza di certe mansioni, diventa impegnativa nei confronti del lavoratore" (pag. 9 ricorso), sicchè alla ricorrente doveva essere riconosciuto il 7livello di cui al c.c.n.l. di categoria.

Formulava il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte di Cassazione se l’impugnata sentenza ha disatteso l’art. 2103 c.c. per non aver valutato che la disposizione del 28.07.1997, con cui l’ANAS stabiliva che, per la responsabilità che ne derivava e per i compiti che il dipendente era chiamato a svolgere, la posizione di referente dell’ufficio U.R.P. dovesse essere ricondotta al 7^ livello del c.c.n.l. di settore, costituiva legittimo riconoscimento convenzionale del predetto livello al dipendente assegnato alla predetta funzione".

Il quesito, e con esso il motivo (Cass. sez. un. 9 marzo 2009 n. 5624) è inammissibile, per richiedere alla Corte un riesame delle emergenze di fatto e documentali, senza specificare per quali ragioni la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere la ricorrente responsabile dell’ufficio U.R.P. e per quale ragione il documento riportato imponeva nella specie il riconoscimento alla B. del livello contrattuale rivendicato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del c.c.n.l. A.N.A.S. 18 aprilel996 e dell’art. 67 c.c.n.l. A.N.A.S. 17 maggio 1999, con riferimento alla qualifica di coordinatore amministrativo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamentava che le norme contrattuali collettive indicate disponevano che "rientrano nell’area Quadri i dipendenti con: (….) f) conoscenza ed esperienza pluriennale maturata anche in posizioni appartenenti ad aree inferiori", sicchè proprio in base a tali requisiti l’azienda aveva ritenuto di attribuire alla ricorrente il ruolo di referente dell’ufficio U.R.P. di Salerno. Formulava il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte di Cassazione se l’impugnata sentenza ha disatteso gli artt. 69 del c.c.n.l. ANAS 18.04.1996 e 67 del c.c.n.l. ANAS 17.03.1999 per non aver valutato che rientrano nella categoria quadri, tra gli altri, i dipendenti in possesso di conoscenza ed esperienza pluriennale maturata anche in posizioni appartenenti ad aree inferiori".

Il quesito è inammissibile, limitandosi a richiedere se nella fattispecie vi sia stata o meno la violazione delle norme di diritto invocate, basandosi peraltro la richiesta sul generico presupposto che la categoria quadri poteva contrattualmente essere riconosciuta anche ai dipendenti appartenenti ad aree inferiori, muniti di adeguata esperienza.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia una "motivazione carente e apodittica in ordine al mancato riconoscimento della qualifica di assistente amministrativo" in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Lamenta che la Corte territoriale, ritenendo che la lavoratrice non avesse mai "esercitato in autonomia le funzioni di referente U.R.P., avendole piuttosto sempre svolte sotto la diretta, continua e precisa sorveglianza e coordinazione del dirigente dell’ufficio, per il quale ha sempre espletato mansioni di segretaria", non avesse precisato gli elementi di prova dai quali aveva tratto il suo convincimento, mentre risultava meramente tautologica la motivazione, contenuta nella sentenza impugnata, che escludeva l’autonomia delle funzioni sol perchè esercitate sotto la sorveglianza del dirigente dell’ufficio, essendo a questi gerarchicamente subordinata e dovendone perciò eseguire le direttive.

Lamenta che era inadeguata la motivazione della Corte territoriale laddove escludeva la riconducibilità delle sue mansioni al 7^ livello contrattuale, senza aver descritto i compiti del referente URP (così il quesito). Il motivo è inammissibile. Esso infatti richiede a questa Corte accertamenti di fatto, senza neppure indicare esattamente, in contrasto col principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., le mansioni svolte quale referente URP. D’altro canto risulta insanabilmente contraddittoria, e dunque parimenti inammissibile, l’osservazione secondo cui, dovendo essa eseguire le direttive del dirigente dell’ufficio, doveva evincersene che la ricorrente svolgeva le sue mansioni in autonomia.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, una motivazione carente ed apodittica in ordine al mancato riconoscimento della qualifica di coordinatore legale, avendo la Corte di merito trascurato talune dichiarazioni testimoniali, di cui riportava alcuni stralci, ed inoltre, nell’escludere lo svolgimento delle rivendicate mansioni di coordinatore legale (o responsabile dell’ufficio contenzioso), aveva omesso di "accertare la circostanza positiva contraria, cioè che vi era altro dipendente ANAS nominativamente individuato- che dall’anno 2000 aveva la gestione e responsabilità del predetto ufficio " (pag. 18 ricorso).

Formula il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se è inadeguata la motivazione con cui la sentenza impugnata ha escluso che le mansioni svolte dalla B. dall’anno 2000 siano riconducibili alla qualifica funzionale di coordinatore legale alla luce delle deposizioni rese dai testi in primo grado senza accertare se vi fosse altro dipendente che nel medesimo periodo svolgesse nella sede di Salerno le predette funzioni". Il quesito è inammissibile non contenendo, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, ed il momento di sintesi che consenta alla Corte di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso, senza necessità di un’attività interpretativa dell’intero motivo da parte della Corte (Cass. 30 dicembre 2009 n. 27680, Cass. 7 aprile 2008 n. 8897, Cass. 18 luglio 2007 n. 16002, Cass. sez. un. 1 "ottobre 2007 n. 20603). Esso richiede inoltre un inammissibile accertamento in fatto e non chiarisce le ragioni del preteso automatismo tra la dedotta mancanza di un coordinatore legale presso la sede di Salerno ed il necessario riconoscimento di tale qualifica in suo favore.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 67 del c.c.n.l. A.N.A.S. del 17 maggio 1999, con riferimento alla qualifica di coordinatore legale.

Deduceva che in base alle testimonianze raccolte era emerso che la B. predisponeva gli atti ed i documenti necessari; scriveva lettere, acquisiva verbali tecnici, redigeva relazioni che poi firmava; predisponeva contratti; richiedeva indennizzi alle compagnie assicurative.

Formulava il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se l’impugnata sentenza ha disatteso l’art. 67 del c.c.n.l. ANAS del 17.5.99 per non aver valutato che le mansioni di fatto esercitate dalla ricorrente dopo l’assegnazione all’ufficio contenzioso di Salerno sono riconducibili a quelle proprie del coordinatore legale".

Anche tale quesito è inammissibile, richiedendo accertamenti e valutazioni in fatto.

6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia carenza di motivazione in ordine al rigetto dell’appello incidentale con cui la B. chiedeva la parziale riforma della sentenza di primo grado laddove aveva ritenuto prescritti i crediti vantati per differenze retributive tra l’agosto 1997 e l’ottobre 1997.

Il motivo risulta assorbito, stante l’esito dei precedenti, che rendono definitivo l’accertamento circa la non spettanza di alcuna differenza retributiva.

7. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 40,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2012

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