Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-11-2011) 02-12-2011, n. 44876

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22.3.2010, il Tribunale di Palermo dichiarò N.I. responsabile del reato di cui all’art. 707 c.p. e – concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva – lo condannò alla pena di mesi 4 di arresto, confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Palermo, con sentenza in data 29.3.2011, confermò la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo:

1. violazione della legge processuale in relazione alla perquisizione del veicolo, operata ai sensi della L. n. 152 del 1975, art. 4, ma al di fuori delle ipotesi previste da tale norma; la illegittimità della perquisizione renderebbe nudo ed inutilizzabile il sequestro;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 707 c.p. sulla base di elementi di natura indiziaria ed errando nella valutazione della circostanza secondo la quale l’imputato (insieme al coimputato) sarebbe stato appoggiato ad un’autovettura con segni di effrazione; N. ha giustificato il possesso degli arnesi in ragione della sua attività di raccoglitore e di soggetto autorizzato al recupero e riciclaggio di cascami metallici; la ritenuta compatibilità con i segni di effrazione rilevati su un’auto esula dalla fattispecie e comunque non è stata in alcun modo accertata tale compatibilità.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Anche a prescindere dalla considerazione che la Corte territoriale ha ritenuto legittima la perquisizione, allegando le ragioni di tale valutazione, la eventuale illegittimità della perquisizione non riverbera sul sequestro.

Infatti questa Corte ha affermato, in fattispecie analoga, che l’eventuale illegittimità della perquisizione eseguita di iniziativa dalla polizia giudiziaria ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 41 (T.U.L.P.S.) – sanzionabile con provvedimenti penali e/o disciplinari – non comporta la inutilizzabilità del sequestro del corpo del reato. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 42010 del 28.10.2010 dep. 26.11.2010 rv 249021).

Il secondo motivo di ricorso svolge censure di merito.

La Corte territoriale ha ritenuto generiche le indicazioni fornite dall’imputato e quindi inidonee a giustificare il possesso degli attrezzi.

Si tratta di valutazione di merito motivata in modo non manifestamente illogico e perciò non censurabile in questa sede.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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