MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 25 febbraio 2015, n. 40 Regolamento recante requisiti di accesso e modalita’ di svolgimento del concorso per orchestrale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 145 e 148…

…del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» ed in
particolare l’articolo 148 che prevede disposizioni relative al
personale della banda musicale del medesimo Corpo;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l’articolo 6, comma 4, lettere c) e d), della legge 31 marzo
2000, n. 78, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo
in materia di riordino dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di
Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11
della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e successive modificazioni, recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di
svolgimento dei concorsi pubblici, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.
212, «Regolamento recante disciplina per la definizione degli
ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre
1999, n. 508»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012,
n. 64, recante «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei
vigili del Fuoco, ai sensi dell’articolo 140 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78,
recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita’ fisica,
psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per
l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2008, n.
163, «Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per
l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco.
Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217.»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 8 ottobre 2012, n. 197,
recante «Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di
eta’ per l’ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Direttore generale della protezione civile e
dei servizi antincendi n. 29/29923 del 18 dicembre 1995, concernente
istituzione della Banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del
Fuoco;
Considerato che, a norma dell’articolo 145, comma 2, del decreto
legislativo n. 217/2005, con regolamento del Ministro dell’interno,
da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di eta’ e di idoneita’
fisica, psichica e attitudinale per l’accesso al ruolo dei vigili del
fuoco in qualita’ di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai
regolamenti di cui all’articolo 5 comma 1, lettere b) e c) del
decreto legislativo 3 ottobre 2005, n. 217, e le modalita’ di
svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 dello stesso articolo;
Considerato altresi’, che a norma dell’articolo 148, del decreto
legislativo n. 217/2005, le disposizioni degli articoli 145, 146 e
147 si applicano, in quanto compatibili, al personale della banda
musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di sezione del 24
luglio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400, cosi’ come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri con nota n.Dagl/4.3.13.3/19 del 29 gennaio 2015;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Scopo e campo di applicazione

1. La banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di
seguito denominata banda musicale, costituita da personale del Corpo
stesso, e’ un complesso organico destinato a partecipare alle
celebrazioni istituzionali nonche’ a rappresentare il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco in occasione di manifestazioni pubbliche.
2. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 148 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplina lo svolgimento del
concorso pubblico per titoli per l’accesso al ruolo dei vigili del
fuoco in qualita’ di orchestrale della banda musicale di cui al comma
1.
3. Nella tabella I, che costituisce parte integrante del presente
regolamento, sono indicati gli strumenti musicali che compongono la
banda musicale, ivi compreso il posto da maestro-direttore. I singoli
bandi di concorso individuano i posti disponibili relativi agli
strumenti musicali di cui alla tabella I.

Art. 2

Titoli

1. I titoli musicali e culturali ammessi a valutazione, con a
fianco indicato il punteggio attribuito, sono:
a) diploma accademico di primo livello nello strumento musicale
per il quale si concorre per i posti da orchestrale ovvero diploma
accademico di secondo livello in discipline musicali per il posto da
orchestrale con funzioni di maestro-direttore, conseguiti presso gli
istituti superiori musicali e coreutici di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212: punti 5,00;
b) ulteriore diploma accademico di primo livello in uno degli
strumenti che compongono la banda musicale, aggiuntivo rispetto a
quello per il quale si concorre: punti 2,00;
c) servizio temporaneo nella banda musicale, come personale
volontario di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139 nell’ultimo quinquennio dalla data di scadenza del bando
di concorso: punti 0,50 ogni 40 giorni, fino a un massimo di punti
5,00;
d) partecipazione, in qualita’ di orchestrale in formazioni
musicali bandistiche di altre pubbliche Amministrazioni: punti 0,50
all’anno per un massimo di punti 1,00;
e) incarichi di insegnamento musicale presso gli Istituti
superiori musicali e coreutici o altri tipi di scuola superiore
pubblica: punti 0,25 a trimestre, fino a un massimo di punti 1,00.
2. I titoli di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di
scadenza del bando di concorso.
3. Sulla base del punteggio riportato nei titoli, la commissione
formula le graduatorie di merito per strumento.

Art. 3

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e’ nominata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile.
2. La commissione e’ presieduta da un dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, in servizio presso il Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ed e’
composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto del
concorso non inferiore a due, e da un segretario. Ove, per esigenze
di servizio non sia disponibile personale del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si applicano
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
ovvero da un appartenente ai ruoli della Amministrazione civile
dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile.
4. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o
piu’ componenti e del segretario della commissione, puo’ essere
prevista la nomina dei relativi supplenti, da effettuarsi con il
decreto di nomina della commissione medesima o con successivo
provvedimento.
5. In relazione al numero dei candidati, la commissione puo’ essere
suddivisa in sottocommissioni, unico restando il presidente, con
l’integrazione di un numero di componenti pari a quello della
commissione originaria.

Art. 4

Graduatorie finali

1. Sulla base delle graduatorie di merito, l’Amministrazione redige
le graduatorie finali del concorso per strumento, ivi compreso quello
per maestro-direttore, tenuto conto, a parita’ di merito, dei titoli
di preferenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. A parita’ di
punteggio conseguito, costituisce titolo preferenziale la piu’
giovane eta’, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 15
maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.
2. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle
graduatorie finali, tenuto conto delle riserve previste dalla
normativa vigente.
3. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, pubblicato sul Bollettino
ufficiale del personale del Ministero dell’interno, con avviso della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
sono approvate le graduatorie finali del concorso.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco
e ammessi a frequentare uno specifico corso di formazione prescritto
per l’accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita’ di
orchestrale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.

Art. 5

Requisiti di eta’ e di idoneita’ fisica,
psichica e attitudinale

1. I limiti di eta’ per la partecipazione al concorso per l’accesso
al ruolo dei vigili del fuoco in qualita’ di orchestrale della banda
musicale sono i seguenti:
a) limite minimo di eta’ previsto dall’articolo 1, comma 1, del
decreto del Ministro dell’interno 8 ottobre 2012, n. 197;
b) limite massimo, in deroga a quello ordinario per l’accesso al
ruolo dei vigili del fuoco, previsto dall’articolo 1, comma 2,
lettera d), del decreto del Ministro dell’interno 8 ottobre 2012, n.
197.
2. I requisiti di idoneita’ fisica e psichica per l’ammissione al
concorso per l’accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita’ di
orchestrale della banda musicale, in deroga a quelli ordinari, sono
quelli indicati all’articolo 3, del decreto del Ministro dell’interno
11 marzo 2008, n. 78.

Art. 6

Accertamento dei requisiti di idoneita’ fisica e psichica

1. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di
idoneita’ fisica e psichica dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria finale, l’amministrazione ha facolta’ di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla
normativa vigente.

Art. 7

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, del
decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2008, n. 163, e, in
quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
Roma, 25 febbraio 2015

Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015
Interno, foglio n. 738
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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