MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINAN E DECRETO 18 febbraio 2015, n. 41 Regolamento concernente l’individuazione delle finalita’, degli obiettivi, dell’organizzazione, nonche’ delle modalita’ concorsuali per l’accesso al corso superiore di polizia tribut

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del
Corpo della Guardia di finanza»;
Visto l’articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come
sostituito dall’articolo 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
69, e in particolare il comma 5, nella parte in cui prevede che le
finalita’, gli obiettivi e l’organizzazione del corso superiore di
polizia tributaria del Corpo della Guardia di finanza, nonche’ le
modalita’ concorsuali per l’accesso sono stabilite con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 4, secondo comma, della legge 3 maggio 1971, n.
320, recante «Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887,
sull’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza»,
ai sensi del quale l’ammissione alla frequenza di uno dei corsi tra
il corso superiore di polizia tributaria e il corso superiore di
stato maggiore esclude la possibilita’ dell’ammissione alla frequenza
dell’altro;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante
«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare,
gli articoli 19, comma 2 e 57;
Visto l’articolo 751, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare», ai sensi del
quale presso l’Istituto superiore di stato maggiore interforze e’
svolto il corso superiore di stato maggiore interforze cui possono
partecipare anche gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza
nonche’ ufficiali delle Forze armate estere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione
della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai
sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449»;
Visto il proprio decreto 1° aprile 2004, n. 125, e successive
modificazioni, recante «Regolamento concernente l’individuazione
delle finalita’, degli obiettivi, dell’organizzazione, nonche’ delle
modalita’ concorsuali per l’accesso al corso superiore di polizia
tributaria»;
Ritenuto di modificare le disposizioni regolamentari vigenti, allo
scopo di rendere maggiormente selettivo il concorso per l’accesso al
corso superiore di polizia tributaria, nonche’ di adeguare
l’attivita’ didattica alle piu’ moderne tecniche di formazione
dirigenziale;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 17 marzo 2014;
Considerato pero’, in ordine alle osservazioni formulate dall’Alto
Consesso, che il corso rivolto ai capitani in avanzamento non ha
natura valutativa ai fini della promozione al grado di maggiore e ha
subito, nel tempo, una contrazione nella durata tale da non
suggerirne la valorizzazione nell’ambito del concorso per
l’ammissione al corso superiore di polizia tributaria;
Ritenuto, inoltre, che le modalita’ di valutazione del profitto dei
frequentatori del corso superiore di polizia tributaria debbano
ispirarsi ai moderni canoni della formazione dirigenziale, creando un
clima piu’ favorevole all’apprendimento e alla crescita
professionale;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 3-5899/UCL del 23 giugno 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita’ del corso superiore di polizia tributaria

1. Il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due
anni, ha la finalita’ di preparare gli ufficiali frequentatori a
ricoprire incarichi connotati da elevata complessita’ gestionale e
organizzativa, in relazione alla particolarita’ del contesto
istituzionale, alla dimensione della struttura e al livello di
responsabilita’.
2. Il superamento del corso superiore costituisce titolo per
l’avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o
titoli acquisiti, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

Art. 2

Obiettivi del corso superiore di polizia tributaria

1. Per la realizzazione delle finalita’ di cui all’articolo 1, il
corso superiore di polizia tributaria si pone gli obiettivi di:
a) sostenere ciascun frequentatore nello sviluppo delle proprie
potenzialita’, attraverso un percorso di studi, ricerche ed
esperienze tesi ad arricchire le capacita’ professionali,
comportamentali e gestionali necessarie per l’assunzione degli
incarichi di destinazione;
b) affermare e consolidare i valori e la cultura della Guardia di
finanza, rafforzando nei partecipanti il patto con l’istituzione ed
il senso di appartenenza e fedelta’;
c) elevare la capacita’ di attivazione dei processi di
miglioramento ed innovazione delle strategie e delle tecniche
utilizzate per il perseguimento delle finalita’ istituzionali della
Guardia di finanza. A tale fine, nell’ambito del corso superiore di
polizia tributaria sono realizzate iniziative di generazione di nuove
conoscenze e l’apertura nei confronti del mondo scientifico,
accademico e militare, nonche’ della societa’ civile, sia a livello
nazionale che internazionale. A seguito di apposite convenzioni con
atenei stipulate ai sensi della normativa vigente, le attivita’
didattiche seguite durante la frequenza del corso superiore di
polizia tributaria possono dare titolo al riconoscimento di crediti
formativi al fine del conseguimento di master universitari.

Art. 3

Bando di concorso

1. Al corso superiore di polizia tributaria accedono i vincitori di
un concorso per titoli ed esami, indetto annualmente con
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza ed al
quale possono partecipare gli ufficiali in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887 e che, ai
sensi dell’articolo 4, secondo comma, della legge 3 maggio 1971, n.
320, non siano titolati «Istituto superiore di stato maggiore
interforze» ovvero frequentatori del corso superiore di stato
maggiore interforze di cui all’articolo 751 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66. Il bando, che viene pubblicato sul foglio
d’ordini della Guardia di finanza, stabilisce il numero dei posti a
disposizione, i singoli titoli valutabili e il relativo punteggio,
definiti ai sensi dell’articolo 5, comma 2, i programmi di esame, le
modalita’ di svolgimento delle prove di esame e le cause di
esclusione dal concorso per motivi verificatisi dopo l’ammissione
ovvero di revoca del giudizio di idoneita’ prima dell’inizio del
corso.
2. Al corso superiore di polizia tributaria possono partecipare,
previe intese con le amministrazioni interessate, ufficiali di altre
Forze armate e di polizia, nonche’ rappresentanti di altre pubbliche
amministrazioni, anche internazionali, sulla base di modalita’
stabilite con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza.

Art. 4

Fasi concorsuali

1. Il concorso di cui all’articolo 3 si articola nelle seguenti
fasi:
a) valutazione dei titoli;
b) prove di esame.

Art. 5

Valutazione dei titoli

1. I titoli da valutare ai fini del concorso per l’ammissione al
corso superiore di polizia tributaria, per un massimo di trenta
punti, calcolati sino al centesimo, sono le qualita’ morali, di
carattere, fisiche e professionali e le doti intellettuali e di
cultura dell’ufficiale emergenti dal libretto personale.
2. Nella determinazione dei punteggi da assegnare alle qualita’ e
doti di cui al comma 1 vengono valorizzati:
a) i giudizi complessivi espressi nella documentazione
caratteristica, fino a un massimo di 10 punti;
b) l’esito del corso di formazione o del concorso di ammissione
al servizio permanente, fino a un massimo di 5 punti;
c) l’esito dell’avanzamento al grado di maggiore, fino a un
massimo di 5 punti;
d) le qualita’ fisiche, morali, di carattere e professionali,
nonche’ le doti intellettuali e di cultura, risultanti dal libretto
personale dell’ufficiale, fino a un massimo di 10 punti.

Art. 6

Prove di esame

1. Gli esami di concorso per l’ammissione al corso superiore di
polizia tributaria consistono in:
a) una prova scritta in materia di diritto tributario;
b) una prova scritta in materia di tecnica professionale;
c) una prova orale in materia di diritto tributario;
d) una prova orale in materia di tecnica professionale;
e) una prova di lingua inglese.
2. La prova scritta di cui al comma 1, lettera b), consiste nella
redazione di atti relativi ad un caso pratico di esecuzione dei
compiti di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza.
3. Ogni membro con diritto di voto della commissione giudicatrice
di cui all’articolo 7 attribuisce a ciascun candidato, per ognuna
delle prove di cui al comma 1, un punteggio in trentesimi.
4. Il punteggio conseguito da ciascun candidato per ognuna delle
prove di esame di cui al comma 1 e’ determinato calcolando sino al
centesimo la media aritmetica dei punteggi di cui al comma 3.
5. Ciascuna delle prove di esame di cui al comma 1 e’ superata dal
candidato che abbia conseguito almeno diciotto trentesimi. Sono
ammessi alle prove orali e di lingua inglese i candidati che abbiano
superato entrambe le prove scritte.
6. Al termine delle prove di esame la commissione di cui
all’articolo 7, dopo aver espletato le procedure di cui ai commi 3 e
4, calcola per ogni candidato, sino al centesimo:
a) il punteggio complessivo delle prove scritte, costituito dalla
media aritmetica dei punteggi conseguiti nelle prove di cui al comma
1, lettere a) e b);
b) il punteggio complessivo delle ulteriori prove, costituito
dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti nelle prove di cui al
comma 1, lettere c), d) ed e).

Art. 7

Commissione giudicatrice e graduatoria

1. La commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e
delle prove di esame, di cui agli articoli 5 e 6, e’ nominata
annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia
di finanza. La stessa e’ presieduta dal Comandante in Seconda della
Guardia di finanza e composta da due ufficiali generali della Guardia
di finanza, da un colonnello del Corpo e da un professore
universitario in diritto tributario. Per lo svolgimento della prova
di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e), la commissione e’
integrata da un esperto di lingua inglese. Le funzioni di segretario,
senza voto, sono esercitate da un ufficiale superiore della Guardia
di finanza.
2. Prima di procedere all’esame dei titoli posseduti dai candidati
e alla somministrazione delle prove di esame, la commissione
giudicatrice definisce, in appositi verbali, i criteri cui attenersi
nelle valutazioni di cui agli articoli 5 e 6.
3. Ultimati gli esami, la commissione procede alla formazione della
graduatoria generale dei candidati sulla base dei punteggi di merito
attribuiti con le modalita’ di cui agli articoli 5 e 6.
4. La graduatoria generale di merito del concorso e’ formata in
base alla media aritmetica, calcolata sino al centesimo, tra il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, di cui
all’articolo 5, il punteggio complessivo di cui all’articolo 6, comma
6, lettera a) e il punteggio complessivo di cui all’articolo 6, comma
6, lettera b). E’ data precedenza in graduatoria, a parita’ di voto,
al concorrente piu’ elevato in grado. In caso di ulteriore parita’
prevale il candidato con maggiore anzianita’ relativa.
5. La graduatoria generale e’ approvata con determinazione del
Comandante Generale della Guardia di finanza e pubblicata sul foglio
d’ordini del Corpo.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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