MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 12 marzo 2015, n. 46 Regolamento recante regime giuridico di alcuni veicoli utilizzati dalle autoscuole per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti di guida.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo codice della strada»,
ed in particolare gli articoli 116 e 123 concernenti,
rispettivamente, le patenti per la guida dei veicoli a motore e
l’attivita’ di autoscuole;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle
regioni ed enti locali ed, in particolare, l’articolo 105, comma 3;
Visto l’articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, laddove e’ previsto che il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, tra
l’altro, le caratteristiche delle attrezzature, tra cui i veicoli, di
cui devono disporre le autoscuole per esercitare la loro attivita’;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante
attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida, ed in particolare l’articolo 28 concernente
l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di patenti,
nonche’ l’allegato II, lettera B, concernente i criteri minimi che
devono essere soddisfatti dai veicoli impiegati per effettuare le
prove di capacita’ e comportamento;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17
maggio 1995, n. 317, e successive modifiche e integrazioni, recante
la disciplina dell’attivita’ delle autoscuole, come da ultimo
modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 10 gennaio 2014, n. 30;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30
gennaio 2013, recante «Disciplina della prova di controllo delle
cognizioni e di verifica delle capacita’ e dei comportamenti per il
conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche
speciali, C1E, CE, D1E e DE» ed in particolare l’articolo 6, comma 1,
lettere b) e c);
Ritenuto di dover adeguare la disciplina in materia di parco
veicolare delle autoscuole alle nuove disposizioni in materia di cui
al predetto allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche’ di
estendere il regime di mobilita’ del parco veicolare appartenente a
piu’ sedi di autoscuola aventi unico proprietario, anche ai centri di
istruzione automobilistica costituiti, nell’ambito della stessa
provincia, da un unico consorzio;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 18 dicembre 2014;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all’articolo 7-bis
del decreto 17 maggio 1995, n. 317

1. All’articolo 7-bis del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Possono essere messi a disposizione di un’autoscuola o di un
centro di istruzione automobilistica i veicoli utili per le
esercitazioni e per la prova di verifica delle capacita’ e dei
comportamenti per il conseguimento: della patente di categoria B con
il codice UE armonizzato 96, di cui all’articolo 116, comma 3,
lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, nonche’ per il conseguimento delle patenti di guida
speciali e delle categorie B1 BE, C1, C1E, D1 e D1E. Tali veicoli
possono essere messi a disposizione dall’allievo dell’autoscuola o
del centro di istruzione automobilistica, o da terzi, proprietari,
usufruttuari, locatari con facolta’ di acquisto o venditori con patto
di riservato dominio. Qualora la disponibilita’ da parte di un terzo,
in sede di prova di verifica delle capacita’ e dei comportamenti, sia
consentita a titolo oneroso, tali veicoli sono dotati del dispositivo
elettronico di cui al comma 1, terzo e quarto periodo.»;
b) al comma 4, le parole «e quelli di cui al comma 3, lettera a)»
sono sostituite da: «, B con il codice UE armonizzato 96, di cui
all’articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, B1 e BE nonche’ delle
patenti di guida speciali»;
c) al comma 5, le parole «di cui al comma 3, lettera b)» sono
sostituite da: «utili al conseguimento delle patenti di guida di
categoria C1, C1E, D1 e D1E»;
d) al comma 7 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I veicoli
in dotazione ad un consorzio possono essere utilizzati presso tutti i
centri di istruzione automobilistica costituiti dal medesimo
consorzio nell’ambito della stessa provincia.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 12 marzo 2015

Il Ministro: Lupi

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 1224

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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