Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-11-2011) 02-12-2011, n. 45006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di C. A. avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Marsala in data 24.6.2011 applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui all’art. 110 c.p., art. 572 c.p., commi 1 e 2, per maltrattamenti in pregiudizio della figlia minore L.C.M.P., in concorso con L.C.T., il Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza in data 13-7-2011, rigettava tale richiesta ribadendo la comprovata sussistenza della gravità indiziaria e delle concrete esigenze di tutela dal pericolo di recidivanza. Avverso detta ordinanza l’indagata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore, la violazione dell’art. 273 c.p.p. con manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di consapevole e volontaria commissione del reato da parte della ricorrente, costretta, per contro, dal convivente e coimputato a condurre una vita gravemente immorale, con il costringerla alla prostituzione, profittando dello stato di soggezione psicologica della donna verso l’uomo. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza ed assoluta genericità dei motivi addotti.

Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro mille alla cassa delle ammende.

La gravità dei fatti di estremo ed inaudito allarme sociale,portatore di un penoso disagiato e travagliatissimo regime di vita per una creatura di piccolissima età, con conseguenze nefande non solo a livello morale ma anche a livello fisico, come comprovatamente emergente in atti, se, da un canto, non manca di lasciare perplessi sulla benevolenza del tipo di misura cautelare applicata dal GIP procedente, dall’altra esclude che tali fatti, incontestabilmente supportati da gravità indiziaria in punto di convergente prova specifica, oltre che di dolorose conseguenze fisiche e psicologiche in danno della piccola, possano essere attribuiti alla sola volontà del coindagato L.C. in assenza di qualsivoglia pur possibile e doveroso intervento dell’indagata a tutela della propria creatura, sconvolgendo i più elementari canoni di naturalità del rapporto genitoriale, salvo a ritenere la donna comprovatamente in condizioni di incapacità di intendere e volere totale o, almeno, apprezzabilmente parziale.

In assenze assoluta, di un riscontro nemmeno labilmente indiretto di tanto, l’assunto difensive si risolve in un maldestro tentativo di elusione delle conseguenze di diritto, oltre che di fatto, all’inqualificabile condotta della ricorrente, a prescindere da quella del concorrente, riservata alla valutazione in altra e competente sede.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento ielle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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