Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-06-2012, n. 10318 Assicurazione della responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.R. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha accolto solo parzialmente il suo appello avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato il convenuto M.N. esclusivo responsabile dell’investimento avvenuto in (OMISSIS) condannandolo, in solido con la sua assicuratrice SAI, al risarcimento dei danni in misura, tuttavia, inferiore a quanto richiesto dall’attrice.

La Fondiaria-SAI resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Il ricorso verte unicamente sulla liquidazione dei danni, determinati, nella sentenza di primo grado, in complessivi Euro 40.903,38, oltre rivalutazione dal fatto al soddisfo, e, nella sentenza di secondo grado, nella ulteriore somma di Euro 1.450,13.

Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2.- Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la liquidazione del danno derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica sia ricompresa nel cosiddetto danno biologico.

2.1.- Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha infatti affermato che, nella nozione di danno biologico, rientrano tutte le ipotesi di danno non reddituale, ivi compresi i danni derivanti da riduzione della capacità lavorativa generica (Cass. n. 12247 del 25 maggio 2007 e Cass. n. 15859 del 15 dicembre 2000).

3.- Con il secondo motivo, sotto i profili della nullità della sentenza e del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5), la ricorrente si duole della mancata liquidazione del danno patrimoniale dovuto alla circostanza che, a seguito dell’evento, essa non fu più in grado di attendere alle mansioni di casalinga.

3.1.- Il secondo motivo è inammissibile quanto alla nullità della sentenza, essendo in realtà dedotto, nella prospettazione della ricorrente, solo un vizio di motivazione e cioè una discrasia tra motivazione e risultanze istruttorie.

3.2.- Il vizio di motivazione non sussiste, essendo congrua la motivazione della Corte di appello, che ha osservato che nè l’appellante B. nè la testimone D.R.R. (domestica) hanno specificato "quale fosse la grandezza della casa, dove doveva essere espletato il servizio domestico, nè il numero dei componenti della famiglia dell’appellante, nè la quantità delle ore di lavoro prestate giornalmente presso l’attrice, elementi tutti che avrebbero consentito al giudicante di valutare, in assenza di documentazione scritta in relazione al salario che si assume versato, l’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali circa l’ammontare de salario solo oralmente dichiarato e la effettiva necessità della B. (…) di ricorrere all’opera di una collaboratrice per il disbrigo delle faccende domestiche".

4.- Il ricorso va quindi rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.200, di cui Euro 1.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte ridetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.200, di cui Euro 1.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 5 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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