Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-11-2011) 02-12-2011, n. 44905

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 4.2.2011 il Gup del Tribunale di Sciacca, a seguito di opposizione al decreto penale di condanna, con il rito abbreviato, condannava M.L. ed A.G. alla pena di Euro 200 di ammenda ciascuno, nonchè, in solido al risarcimento del danno alla parte civile, per il reato di cui all’art. 110 c.p., e art. 659 c.p., comma 1, accertato sino al (OMISSIS), per avere disturbato le occupazioni ed il riposo di T.P. non impedendo lo strepito di due cani.

La responsabilità degli imputati veniva affermata sulla base delle dichiarazioni di T.P., ritenute attendibili, il quale con atto di querela aveva denunciato che da circa due anni gli strepiti continui di due cani, provenienti dall’abitazione dirimpettaia, disturbavano ininterrottamente sia durante le ore del giorno che della notte. Tali circostanze risultavano confortate dal contenuto delle relazioni di servizio redatte dai Carabinieri.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite il difensore di fiducia, con un unico atto, deducendo: la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all’art. 659 c.p.; la violazione di legge in ordine alla valutazione della prova della responsabilità degli imputati;

l’inosservanza del principio dell’"oltre ogni ragionevole dubbio".

Il giudice aveva omesso qualsivoglia verifica e valutazione in ordine al presupposto del superamento del limite di normale tollerabilità dei rumori determinati dall’abbaiare e dai gemiti dei cani. Aveva fondato la prova su relazioni redatte dai colleghi del T., querelante, prive della data dell’intervento effettuato e contraddette da altro accertamento effettuato da altro militare secondo il quale l’abbaiare proveniva da altra abitazione; inoltre, era stato del tutto sottovalutato il contenuto dell’informativa di reato del (OMISSIS).

Non è stata effettuata alcuna valutazione critica in ordine alla effettiva idoneità degli strepiti e dei lamenti degli animali a recare pregiudizio alla quiete ed al riposo di un numero indeterminato di soggetti.

Infine, si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla configurabilità della responsabilità in capo ad entrambi i ricorrenti.

Motivi della decisione

Il ricorso, ai limiti dell’ammissibilità, non è fondato.

Va ricordato che se è vero che per la configurabilità della contravvenzione prevista dall’art. 659 c.p. è necessario che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi e a costituire un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorchè non tutte siano state, poi, disturbate (Sez. 1, n. 1394, 09/12/1999, Bedlgni, rv. 215327), tuttavia, trattandosi di reato di pericolo presunto, non è necessaria la prova dell’effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone (Sez. 1, n. 40393, 08/10/2004, Squizzato, rv. 230643).

Nella specie, invero, il giudice ha precisato che, alla luce degli elementi acquisiti, pur non risultando la prova dell’effettivo disturbo di una pluralità di soggetti, risultava dimostrata l’idoneità del potenziale disturbo di un numero indeterminato di persone. Con motivazione immune da vizi di coerenza e logicità ha rilevato che lo strepito di cani per il suo modo di manifestarsi, intensità e frequenza nel giorno e nella notte, provenendo da cani tenuti in un terrazzino di un appartamento circondato da altre abitazioni, situato nel pieno centro abitato, costituiva senza dubbio un potenziale disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.

Pertanto, risultano infondate le censure dei ricorrenti in ordine alla omessa valutazione critica circa l’effettiva idoneità degli strepiti e dei lamenti degli animali a recare pregiudizio alla quiete ed al riposo di un numero indeterminato di soggetti, nonchè, avuto riguardi alla verifica del superamento del limite di normale tollerabilità.

Le doglianze relative alla circostanza che la prova è stata fondata su relazioni redatte dai colleghi del T. prive della data dell’intervento effettuato e contraddette dall’accertamento effettuato da altro militare, secondo il quale l’abbaiare proveniva da altra abitazione, nonchè, dal contenuto dell’informativa di reato del (OMISSIS), oltre a sostanziarsi in censure di fatto, peccano sotto il profilo dell’autosufficienza in mancanza di qualsivoglia allegazione dei citati atti.

Del tutto aspecifica è la contestazione in ordine alla configurabilità in capo a ciascuno dei ricorrenti dell’obbligo di impedire che i cani abbaiassero e della conseguente condotta omissiva.

In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato ed i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e in solido alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita che si liquidano in Euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè, in solido alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in Euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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