Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-06-2012, n. 10310 Legittimazione attiva e passiva

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Firenze ha respinto il gravame proposto dal S. contro la sentenza del tribunale di Pisa che aveva dichiarato inammissibile la sua azione risarcitoria proposta contro la USL (OMISSIS) per difetto di legittimazione passiva sia della USL, sia della costituita ASL. Propone ricorso per cassazione il S. attraverso quattro motivi. Non resiste l’intimata ASL. Il ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Il quesito collegato al primo motivo chiede di sapere se, alla luce della L.R. Toscana n. 49 del 1994, artt. 1 e 23 la Azienda Ospedaliera pisana, costituitasi in giudizio qualificandosi come:

succedente ope legis alla Usl (OMISSIS) pisana, fosse legittimata a subentrare ad ogni effetto alla pregressa Usl.

Con il quesito collegato alla secondo motivo il ricorrente chiede di sapere se possa essere contestata la legittimazione passiva delle gestioni liquidatorie, essendo state istituite in Toscana con leggi successive alla data di notifica dell’atto di citazione.

Con il quesito collegato al terzo motivo il ricorrente chiede di sapere se, alla luce del fatto che la regione Toscana ha legiferato in merito alla successione di rapporti attivi e passivi delle pregresse Usl, solamente con L.R. 21 ottobre 1997, n. 75 il soggetto subentrante nelle posizioni giuridiche delle soppresse Usl sia stato correttamente individuato nella Azienda Ospedaliera pisana.

Con l’ultimo dei quesiti il ricorrente chiede di sapere se la costituzione in giudizio da parte dell’Azienda Ospedaliera pisana, qualificatasi come "succedente ope legis la Usl (OMISSIS) pisana", sia idoneo a sanare la nullità della citazione della soppressa Usl alla luce del principio del concreto raggiungimento dello scopo cui l’atto è preordinato, sancito dall’art. 156 c.p.c., comma 3.

Tutti i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Questa S.C. ha avuto già modo di spiegare che con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (emanato sulla base della L. n. 421 del 1992, di delega per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego e di finanza territoriale), è stato realizzato il riordinamento della disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle U.S.L. e l’istituzione delle Aziende unità sanitarie locali, aventi natura di "enti strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica" (art. 3 del Decreto).

La L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 1, ha disposto che "in nessun caso è consentito alle regioni far gravare sulle aziende di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, nè direttamente, nè indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l’ufficio responsabile delle medesime". La L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 14, dispone che "per 1’accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali comprese nell’ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui alla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 1, sono trasformate in gestioni liquidatorie. I commissari entro il termine di tre mesi provvedono all’accertamento della situazione debitoria e presentano le risultanze ai competenti organi regionali". Il D.L. 29 dicembre 1995, n. 553, art. 2, comma 1, secondo periodo, recava la conferma che "la contabilità economico – finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relative agli anni precedenti al 1995 sono garantite direttamente dalle regioni, che ne assumono integralmente le relative obbligazioni". La disposizione è stata reiterata con il D.L. 26 febbraio 1996, n. 89, e, successivamente, col D.L. 2 aprile 1996, n. 18 6; ma decaduto quest’ultimo provvedimento per difetto di tempestiva conversione in legge, essa non è più stata riprodotta in altri testi normativi. All’attuazione dei principi della legislazione statale la Regione Toscana procedette innanzitutto con la L. n. 49 del 1994, quindi con la L. n. 1 del 1995 ed in fine con la L. n. 75 del 1997, che, in particolare, ebbe ad affidare ai direttori delle nuove Ausl la funzione di commissari liquidatori delle gestioni liquidatorie delle cessate USSL. La L.R. Toscana 29 giugno 1994, n. 29, art. 23, dopo avere statuito che "le unità sanitarie locali di nuova istituzione operano dal 1 gennaio 1995" (comma 1) e che "ciascuna delle unita sanitarie locali subentra, alla data del 1 gennaio 1995, alle Unità Sanitarie locali costituite … nel rispettivo ambito territoriale" (comma 2), dispose al comma 3, che: "Il subentro di cui al comma 2 opera agli effetti dei rapporti attivi e passivi, del personale, del patrimonio, nonchè ad ogni altro effetto, con esclusione dei rapporti di tesoreria e di quanto non compatibile con il nuovo ordinamento".

Quest’ultima riserva è stata già interpretata da questa Corte nel senso che "quando è intervenuta la disposizione di cui alla Legge Statale n. 124 del 1994, art. 6, quest’ultima ha trovato immediata applicazione nell’ambito della Regione Toscana, atteso che la legge regionale non era ostativa, avendo, anzi, la stessa espressamente fatto salvi i principi del nuovo ordinamento in materia sanitaria" (così, in motivazione, Cass. n. 8586 del 2002, nonchè, sempre in motivazione, Cass. n. 7486 del 2008). Occorre pure osservare che è costante orientamento giurisprudenziale quello secondo cui, stante il carattere imperativo della legislazione statale di cui alla menzionata legge n. 724 del 1994, l’interpretazione delle normativa regionale in questa materia, debba essere effettuata nel senso di preferire quella interpretazione che "consenta di affermare la coerenza dell’ordinamento, tenuti presenti anche i limiti del potere legislativo regionale tra cui, per quel che interessa in questa sede, il rispetto dei principi delle ed. grandi riforme" (Cass. 23 febbraio 2000, n. 2032; cfr. anche n. 14974/2001).

Ciò, del resto, conformemente a quanto sancito anche dal Giudice delle Leggi con la sentenza n. 89 del 2000, secondo cui la Legge Statale n. 724 del 1994, art. 6sebbene a contenuto specifico e dettagliato, si pone per la finalità perseguita, in rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione con le norme principio che connotano il settore dell’organizzazione sanitaria locale, così da vincolare l’autonomia finanziaria regionale in ordine alla disciplina prevista per i debiti ed i crediti delle soppresse USL. Nella specie, il giudizio in trattazione è stato introdotto con atto di citazione notificato il 13 aprile 1995 nei confronti della USL (OMISSIS), quando ormai quest’ultima aveva perso la legittimazione passiva rispetto al credito risarcitorio preteso.

Nessun rilievo ha la circostanza che il contraddittorio fu a suo tempo accettato dalla ASL, la quale, per le esposte ragioni, non aveva titolo per costituirsi.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto in ragione del principio secondo cui:

In tema di legittimazione delle neo costituite Aziende Unità Sanitarie Locali, l’entrata in vigore della Legge Statale n. 724 del 1994 (la quale all’art. 6 stabilisce che "in nessun caso è consentito alle regioni far gravare sulle aziende di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, nè direttamente, nè indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l’ufficio responsabile delle medesime") ha trovato immediata applicazione nell’ambito della Regione Toscana, non costituendo ostacolo la L.R. n. 29 del 1994, la quale al terzo comma dell’art. 23, espressamente esclude il subentro delle neo costituite Aziende Sanitarie Locali per "quanto non compatibile con il nuovo ordinamento". La mancata difesa dell’intimata esonera la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2012

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