Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-06-2012, n. 10307 Attività pericolose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Toscana Energia S.p.A., quale incorporante la Fiorentina Gas S.p.A., propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, previa riunione degli appelli proposti contro la sentenza di primo grado, in riforma di questa ha condannato la Fiorentina Gas ha pagare agli attori le somme indicate in sentenza, a titolo di risarcimento dei danni per un’esplosione, dovuta a fuga di gas, verificatasi in (OMISSIS).

Resistono con separati controricorsi P.M., R. A., Ba.Re., il Comune di Firenze e N. L., B.M. e D.L.R..

Resiste con controricorso anche F.G., proponendo due motivi di ricorso incidentale.

C.F., Bo.El. e la Tecnoscuola di Cerati Aldo, Carlo e C. s.n.c. non si sono costituiti.

Hanno depositato memorie la Toscana Energia S.p.A, L. N. + 2 e F.G..

Motivi della decisione

1.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno preliminarmente riuniti ex art. 335 cod. proc. civ..

2.- Con il primo motivo, sotto i profili della violazione dell’art. 2050 cod. civ. e del vizio di motivazione, la ricorrente principale si duole che la Corte di Appello abbia qualificato come pericolosa l’attività di distribuzione del gas metano, pur affermando che non sono soggette all’art. 2050 cod. civ. quelle attività nelle quali l’eventuale pericolosità si determina ove intervengano errori o colpe di terzi utenti.

2.1.- Il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Questa Corte ha affermato che l’accertamento in concreto se una certa attività, non espressamente qualificata come pericolosa da una disposizione di legge, possa o meno essere considerata tale ai sensi dell’art. 2050 cod. civ. implica un accertamento di fatto, rimesso in via esclusiva al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivato (Cass. 19 gennaio 2007 n. 1195).

La motivazione adottata dal giudice di merito per qualificare come pericolosa l’attività di distribuzione del gas metano appare d’altro canto congrua, essendo fondata non soltanto sulla giurisprudenza formatasi riguardo alla diversa, ma connessa, ipotesi di distribuzione del gas in bombole, ma anche sulla legislazione in materia.

3.- In subordine, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, con il secondo motivo la ricorrente principale si duole che la Corte di Appello non abbia ritenuto superata la presunzione di cui all’art. 2050 cod. civ., assumendo che tale presunzione non trasforma quella di cui all’art. 2050 cod. civ. in una ipotesi di responsabilità oggettiva, e in conclusione formula i seguenti quesiti di diritto: "se il caso fortuito costituisce una causa di esclusione della responsabilità nella fattispecie disciplinata dall’art. 2050 c.c."; "se quella regolata dalla stessa norma sia un’ipotesi di responsabilità oggettiva" ovvero "costituisca un’ipotesi di responsabilità per colpa"; "se un evento imprevedibile integra gli estremi del caso fortuito" e, infine, "se la prova liberatoria che l’esercente l’attività pericolosa deve fornire per superare la presunzione di responsabilità coincida con la prova dell’adozione di tutte le cautele idonee anche astrattamente possibili per evitare il danno".

3.1.- Il secondo motivo è inammissibile, quanto alla assenta violazione di legge, per inidoneità dei quesiti di diritto, incentrati sull’interpretazione dell’art. 2050 cod. civ. e privi di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta.

E’ infondato quanto al vizio di motivazione, in quanto non è vero che la Corte di merito abbia omesso – come si sostiene nel momento di sintesi – di motivare le sue conclusioni con riferimento al carattere di imprevedibilità dell’evento, avendola al contrario in sostanza esclusa, ritenendo, in coerenza con l’interpretazione adottata dell’art. 2050 cod. civ., che "lo sviluppo della tecnica e della conoscenza in materia di costruzione e manutenzione dei gasdotti consigliava la posa in opera di materiali più resistenti e la predisposizione di sistemi di protezione più adeguati di quelli ormai risalenti ai primi decenni del secolo scorso" al fine di evitare situazioni di pericolo.

4.- Con il terzo motivo la ricorrente principale, sotto il profilo della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., si duole che la Corte di Appello non abbia esaminato la sua richiesta di condanna, in suo luogo, del Comune di Firenze per responsabilità ex art. 2051 cod. civ. mentre, con il quarto motivo, sotto i profili della violazione di legge e dell’omessa motivazione, assume che detta responsabilità avrebbe dovuto essere affermata.

4.1.- Il terzo e quarto motivo sono inammissibili per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto le proprie conclusioni in appello.

5.- Con il quinto motivo la ricorrente principale, sotto i profili della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del vizio di motivazione, si duole che la Corte di Appello abbia liquidato a N.L. e a B.M., a titolo di risarcimento del danno morale, più di quanto da costoro complessivamente richiesto, senza peraltro fornire alcuna indicazione circa i criteri utilizzati per detta liquidazione.

5.1.- Il quinto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza quanto al preteso vizio di ultrapetizione, non avendo riportato – nè citato – la società ricorrente le conclusioni definitive assunte in appello dai menzionati attori.

E’ pure inammissibile quanto al vizio di motivazione nella liquidazione del danno morale, essendo evidente che si tratta di liquidazione equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale fa comunque riferimento (pag. 10) alle "tabelle in uso presso la Corte".

6.- Con il sesto motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricorrente principale si duole della mancanza di motivazione:

riguardo alla liquidazione di Euro 7.746,85 alla N., per danno patrimoniale conseguente alla perdita del mobilio; riguardo alla liquidazione di Euro 10.329,14 ad R.A. per danno patrimoniale conseguente alla perdita delle attrezzature ed arredi del negozio; riguardo alla liquidazione alla Tecnoscuola di Euro 1.807,60 per arredi andati distrutti, di Euro 1.032,91 per merce parzialmente recuperabile e di Euro 12.911,42 per merce non potuta recuperare.

6.1.- Il sesto motivo è inammissibile per inadeguatezza del momento di sintesi, individuandosi il fatto controverso nella mancanza di indicazione dei criteri "scelti per la valutazione "equitativa" dei danni asseritamente subiti dagli appellanti". Infatti – a tacer d’altro – deve osservarsi che non tutte le voci indicate nel motivo attengono a valutazione equitativa (non quelle, ad esempio, in favore della Tecnoscuola).

7.- F.G., in via di ricorso incidentale, si duole, con il primo motivo, di omessa motivazione quanto alla liquidazione, in suo favore, dell’importo di Euro 2.556,46, invece di quello di Euro 67,552,56, quanto al danno patrimoniale conseguente alla necessità di locare altro immobile per l’esercizio della professione.

7.1.- Il mezzo è parzialmente fondato, essendo del tutto immotivata la compiuta liquidazione.

8.- Sotto il profilo della insufficiente motivazione, con il secondo motivo, il F. si duole della liquidazione in Euro 10.535,72, piuttosto che in quella di almeno Euro 15.183,83, del danno patrimoniale conseguente alla risoluzione dei contatti di locazione dei tre locali andati distrutti nell’esplosione.

8.1.- Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente infatti non indica le ragioni per le quali il mancato guadagno sarebbe pari non a 36 mensilità, come ritenuto dalla Corte di Appello, ma a 45 mensilità, per il primo e terzo contratto, ed a 46, per il secondo.

9.- In conclusione, decidendo sui ricorsi riuniti, va accolto il primo motivo del ricorso incidentale di F.G., rigettato il ricorso principale ed il secondo motivo dell’incidentale; la sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il principale ed il secondo motivo dell’incidentale; accoglie il primo motivo dell’incidentale, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 17 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2012

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