Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-06-2012, n. 10306 Intermediazione finanziaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

E.A. e T.M.G. propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato, quanto all’ E., da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna – Sezione distaccata di Imola, ha rigettato le domande da loro proposte, a titolo risarcitorio, nei confronti di G.L., promotore finanziario della "Eagle"sim, posta in liquidazione coatta amministrativa.

G.L. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono, sotto il profilo della violazione di legge, della ritenuta inapplicabilità, ratione temporis, del regolamento della CONSOB n. 19629 (recte: 10629) dell’8/4/97, assumendo che la più consistente dazione di denaro alla sim "Eagle", per il tramite del G., sarebbe avvenuta nel mese di ottobre 1997 e dunque dopo l’entrata in vigore della normativa.

1.1.- Il primo motivo – anche a prescindere dall’inadeguatezza del quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie trattandosi di sentenza depositata il 30/5/06 – è comunque inammissibile, richiedendo l’accertamento in fatto relativo all’epoca delle dazioni di denaro, non evincibile dalla sentenza impugnata.

2.- Con il secondo motivo i ricorrenti, sotto il profilo della violazione di legge, lamentano che la Corte di Appello, affermando l’insussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, abbia in sostanza addossato ad essi l’onere di provare l’inadempimento del promotore ai suoi obblighi, benchè il D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 18, comma 5, addossi l’onere probatorio di avere agito con la diligenza richiesta al consulente finanziario.

2.1.- Il mezzo – a prescindere dalla sua inammissibilità per l’inidoneità del quesito di diritto – è infondato. I "soggetti abilitati" di cui al D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 18, comma 5, sono, oltre alle imprese di investimento ed alle banche, gli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 3, dello stesso Decreto. La norma si riferisce, cioè, all’azione di responsabilità nei confronti dell’intermediario e non del promotore, cui non fanno riferimento, del resto, nemmeno le direttive 93/22/CEE e 93/6/CEE di cui la normativa interna costituisce recepimento.

La tesi del giudice di merito, secondo la quale il G. è estraneo al contratto tra gli investitori e la sim, appare d’altro canto ineccepibile.

3.- Con il terzo motivo i ricorrenti censurano come illogica la tesi secondo cui vi sarebbe un diverso regime probatorio quanto alle azioni di responsabilità nei confronti dell’intermediario e del promotore, formulando in conclusione il seguente quesito: "Si chiede di cassare la sentenza anche sotto questo profilo, dal momento in cui, contra legem, pretende di avvallare infondatamente un diverso regime probatorio, partendo da un diverso profilo di responsabilità, per soggetti che, secondo la normativa in vigore, sono vincolati da una responsabilità solidale, scaturente dal medesimo contratto e sostenuta dalla medesima ratio: l’esigenza di tutela rafforzata del risparmio".

3.1.- Il mezzo è inammissibile, tra l’altro, per inadeguatezza del quesito di diritto, dalla cui lettura non si evince nemmeno quale sarebbe la norma di cui i ricorrenti lamentano la violazione.

4.- Con il quarto motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, i ricorrenti si dolgono della valutazione dei fatti provati da parte della Corte di Appello e, nel momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis, chiedono alla Corte di cassazione "se non sia (…) riscontrabile un deficiente esame di punti decisivi della controversia ed una forte contraddittorietà (…)".

4.1.- Il mezzo è inammissibile per inadeguatezza del momento di sintesi, nel quale non sono indicati i fatti decisivi che si assumono non adeguatamente esaminati o le ragioni di contraddittorietà.

5.- I ricorso va dunque rigettato.

Si reputa equo, valutato ogni aspetto della vicenda, compensare le spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 17 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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