T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 10-01-2012, n. 9 Ammissione al concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La Regione Basilicata con D.G.R. 17 febbraio 2009, n. 247 approvava l’avviso pubblico per la selezione dei candidati da ammettere al corso di formazione degli addetti al settore forestale al fine di ottenere figure professionali da utilizzare nelle attività relative alle lavorazioni boschive da eseguirsi con gli enti territoriali delegati.

La selezione era scandita in due fasi:

-la prima relativa alla valutazione dei titoli e alla formazione di una prima graduatoria;

-la seconda fase consistente nel superamento di test attitudinali con formulazione di graduatoria finale e generale.

2.- Il sig. M.F. riferisce, in punto di fatto, di aver inoltrato domanda di partecipazione come aspirante avente un’età superiore ai quaranta anni, per la quale categoria l’avviso prevedeva due posti e di aver conseguito nella graduatoria provvisoria relativa alla prima fase di valutazione dei titoli punti 60, collocandosi al terzo posto.

Successivamente, però, con la pubblicazione della graduatoria conclusiva della prima fase il ricorrente afferma di essere stato collocato al posto n. 4 con l’attribuzione di punti 110.

3.- Con ricorso notificato in data 24 gennaio 2011 e depositato in data 19 febbraio 2011 M.F. ha chiesto l’annullamento della graduatoria definitiva pubblicata in data 26 novembre 2010 della prima fase della selezione per titoli della procedura selettiva per la partecipazione al corso di formazione per addetto al settore forestale nella comunità montana Marmo Platano, limitatamente al comune di Muro Lucano e per aspiranti con età superiore ai 40 anni, nella parte in cui: attribuisce al ricorrente punti 110, anziché punti 130; colloca il ricorrente al posto n.4 della graduatoria anziché al posto n.1. o comunque ai posti n.2. e 3 e conseguentemente non dichiara il ricorrente ammesso alla seconda fase di selezione.

3.1. In punto di diritto il ricorrente, con una prima doglianza, lamenta la mancata attribuzione di 20 punti per aver effettuato 57 giornate lavorative nell’anno 2007.

3.2.- Con una seconda doglianza, poi, deduce l’erronea formulazione della graduatoria poiché il punteggio per le giornate lavorative in agricoltura sarebbe stato erroneamente moltiplicato per ciascun anno, mentre, a suo avviso avrebbe dovuto essere attribuito in unica soluzione per il triennio di riferimento.

3.3.-E’ infine dedotta la violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, poiché dalla graduatoria degli ammessi al test attitudinale non emergevano le ragioni giustificatrici del punteggio attribuito a ciascun candidato.

4.- Per resistere al ricorso si è costituita la Regione Basilicata eccependo l’infondatezza del ricorso nel merito perché al ricorrente sono stati effettivamente attribuiti 20 punti per le giornate lavorative in agricoltura dichiarate; eccepisce inoltre l’erroneità della tesi sostenuta dal ricorrente in relazione all’attribuzione del punteggio in misura fissa e cumulativa per le giornate lavorate in agricoltura e che la motivazione dei punteggi attribuiti era evincibile attraverso l’esame dei verbali della commissione e delle schede analitiche di valutazione.

5.- Si è costituita la controinteressata I.C. la quale deduce di essere stata collocata al primo posto della graduatoria in seguito alla Delib. G.R. 14 aprile 2010 e chiarisce che il punteggio fissato per le giornate lavorative in agricoltura andava computato per ciascun anno. Deduce, quindi, l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di tale delibera.

6.- Con motivi aggiunti notificati in data 4 maggio 2011 e depositati in data 12 maggio 2011 il ricorrente, dopo essere venuto a conoscenza della scheda di valutazione, lamenta la violazione del bando di concorso per la mancata attribuzione di 10 punti per il coniuge a carico, che gli avrebbe consentito di collocarsi al primo posto in graduatoria.

7.- Con nuovo atto di motivi aggiunti notificato in data 6, 9 e 22 agosto e depositato in data 1 settembre 2011 il ricorrente contesta la motivazione fornita in giudizio dall’amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del punteggio per il coniuge a carico, contenuta nella relazione di chiarimenti sollecitata da questo T.a.r. con ordinanza collegiale n. 358/2011.

In particolare l’amministrazione chiarisce di non aver potuto considerare il coniuge come a carico perché nell’anno 2007 questi avrebbe percepito un reddito lordo di Euro 3.603,00, importo superiore a quello di Euro 2.836, 00 fissato come soglia massima perché il coniuge possa essere considerato a carico.

Il ricorrente contesta tale assunto, perché il bando non richiedeva che la condizione familiare del concorrente fosse dichiarata con riferimento all’anno 2007, ma questa avrebbe dovuto esser considerata con riferimento al momento di proposizione della domanda.

8- All’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

9.- Quanto al primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduce la mancata attribuzione del punteggio di venti punti per le 57 giornate lavorative svolte nel 2007, la Regione Basilicata con la sua difesa in giudizio ha chiarito che i venti punti sono stati effettivamente attribuiti per le giornate lavorative del 2007. Tale circostanza non risulta essere stata specificamente contestata dalla ricorrente nei successivi scritti difensivi e pertanto può essere ritenuta acquisita in virtù del principio di "non contestazione" di cui all’art. 64, comma 2, del codice del processo amministrativo e all’art. 115, comma 1, c.p.c..

Ne consegue la inammissibilità della censura per difetto di interesse.

10.- E’ invece infondato il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente afferma che, nella riformulazione della graduatoria degli ammessi al test attitudinale, la commissione avrebbe erroneamente sommato per ciascun anno del triennio 2005-2007 il punteggio stabilito per le giornate lavorate in agricoltura.

Al riguardo, il punto C2 dell’avviso pubblico stabilisce tre scaglioni di punteggio, prevedendo l’attribuzione di: 20 punti da 51 a 100 giornate contributive; 30 punti da 51 a 150 giornate contributive; 35 punti per chi avesse effettuato oltre 150 giornate contributive per ciascun anno durante il triennio 2005-2007.

In relazione ai dubbi insorti con riferimento al criterio da adottare per l’attribuzione del punteggio relativo a tale requisito, con deliberazione 14 aprile 2010, n. 692- non impugnata- avente valore interpretativo delle disposizioni del bando, la Giunta regionale della Basilicata ha chiarito che il punteggio per le giornate contributive per lavoro agricolo non va attribuito cumulativamente e quindi in misura fissa, ma va attribuito "per ogni anno di attività nel triennio".

11.- Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame con il quale il ricorrente deduce l’impossibilità di ricostruire le ragioni sottese all’attribuzione di ciascun punteggio.

In proposito, è appena il caso di rilevare che le motivazioni sottese a ciascun punteggio avrebbero potuto essere agevolmente ricavate attraverso una comparazione tra i criteri vincolanti previsti nel bando, che non lasciavano alcun margine di valutazione discrezionale in capo alle commissioni giudicatrici e le schede di valutazione relative a ciascun candidato, la cui esibizione avrebbe potuto essere richiesta dall’interessata con apposita istanza di accesso.

12.- Nondimeno si rivelano fondati i motivi aggiunti con i quali il ricorrente lamenta la mancata attribuzione del punteggio di 10 punti previsto nel bando per il coniuge a carico.

Il bando al punto A.2 disciplina i punteggi da attribuire in ragione del nucleo familiare e prevede l’attribuzione di 10 punti per il coniuge a carico, senza però alcuna limitazione riferita agli anni in cui il coniuge fosse considerabile a carico e tanto più alcun riferimento particolare all’anno 2007.

L’amministrazione pertanto non avrebbe potuto attribuire alcuna rilevanza alla circostanza che il coniuge del ricorrente nell’anno 2007 avesse conseguito un reddito superiore all’importo di Euro 2.836,00 (reddito fissato come soglia massima perché il coniuge possa essere considerato a carico) poiché, come correttamente dedotto nel secondo atto di motivi aggiunti, i punteggi da attribuire per la situazione familiare del partecipante avrebbero dovuto esser valutari con riferimento alla situazione reddituale relativa all’anno precedente a quello di presentazione della domanda di partecipazione.

Di conseguenza, poiché la domanda di partecipazione era stata presentata in data 11 novembre 2009, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la situazione reddituale relativa all’anno 2008.

Né può condurre a conclusioni difformi la circostanza che il fac simile di domanda allegato all’avviso pubblico, nello spazio da compilare per il coniuge convivente a carico, suggeriva di indicare il reddito individuale lordo percepito nell’anno 2007. Ciò in quanto, in una procedura comparativa l’introduzione di requisiti e le condizioni per la loro valutabilità può avvenire solo ed esclusivamente nelle norme contenute nell’avviso di selezione medesimo, che è l’atto deputato a dettare la regole della procedura concorsuale e mai può essere contenuta nei fac-simile di domanda o di dichiarazione, che hanno esclusivamente una finalità pratica: quella di agevolare, da un lato, i partecipanti nella redazione degli atti, dall’altro, l’Amministrazione nel riscontro degli stessi (T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 14 gennaio 2011 , n. 34).

A quanto sopra consegue la fondatezza della doglianza con la quale il ricorrente lamenta la mancata attribuzione del punteggio di 10 punti per il coniuge a carico, come dichiarato nella domanda di partecipazione e pertanto il ricorso va accolto limitatamente a tale doglianza.

13.- Le spese di giudizio vanno poste a carico della Regione secondo l’ordinario criterio della soccombenza e sono invece compensate con la controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Condanna la Regione Basilicata al pagamento in favore della ricorrente di Euro 2000, 00 (duemila/00) per diritti, onorari, oltre accessori di legge e alla rifusione delle spese per il contributo unificato nella misura versata.

Compensa le spese con la controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Antonio Ferone, Consigliere

Paola Anna Gemma Di Cesare, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *