Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-06-2012, n. 10300

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Catanzaro con sentenza del 10 maggio 2004 accoglieva la domanda proposta da \Matarazzo Francesco\, carpentiere dipendente da \Antonio Salvatore @Cosentino\ e che era rimasto folgorato da un cavo di corrente ad alta tensione, riportando lesioni personali gravi e sulla base di sentenza penale che aveva riconosciuto la responsabilità di \\Sirianni Cesare\, direttore dei lavori e del \Cosentino\, condannava in solido il \Cosentino\ e gli eredi del \\Sirianni\ al pagamento a titolo risarcitolo dei danni subiti di Euro 52.295,40 dal luglio 1971 all’attualità, oltre spese. Su gravame principale di \\Sirianni Maria Caterina\, nella qualità di erede di \\Sirianni Cesare\ e di \mascaro anna\ ed incidentale del \Matarazzo\ la Corte di appello di Catanzaro il 5 novembre 2008:

dichiarava il difetto di legittimazione passiva di \\Manfredi Caterina\, \Cosentino Giuseppe\, \Cosentino Paolo\, \Cosentino Salvatore\ e \Cosentino Vincenzina\:

dichiarava la inammissibilità dell’appello incidentale del \Matarazzo\;

rigettava la domanda risarcitoria per danno patrimoniale condannando la \\Sirianni Maria Caterina\ e la \Mascaro\ in solido al pagamento della somma liquidata già dal Tribunale a titolo di risarcimento di danno biologico e morale, oltre interessi, compensando le spese del grado.

Avverso siffatta decisione:

ha proposto ricorso per cassazione \Matarazzo Francesco\, affidandosi a tre motivi.

hanno proposto autonomo ricorso di cui al R.G.n.7665/10 \Matarazzo Maria\ e \Scarpino Caterina\, nella qualità dichiarata di eredi di \Matarazzo Francesco\, affidandosi a tre motivi dal tenore letterale e contenutistico identico al ricorso del \Matarazzo Francesco\ incardinato al R.G. n. 173/10.

Non risulta abbiano svolto attività difensiva per nessuno dei due ricorsi \\Cavigliano Vitaliano\ quale erede testamentario di \\Sirianni Maria Caterina\, nè gli altri intimati.

Motivi della decisione

Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

1. – In merito al ricorso proposto da \Matarazzo Francesco\ osserva la Corte che lo stesso va dichiarato inesistente. Infatti, dal ricorso proposto da \Matarazzo Maria\ e \Scarpino Caterina\ incardinato presso questa Corte con il n. di R.G.7665/10 si evince che il \Matarazzo Francesco\ è deceduto in *Nicastro il 23 novembre 2009*, mentre la procura speciale apposta in calce al suo ricorso è del 23 dicembre 2009. Questo dato è stato prospettato dal Collegio anche nella presente udienza al difensore delle ricorrenti, che nulla ha osservato in merito.

Si deve, perciò, dedurre che all’epoca del proposto ricorso, che risulta passato per la notifica ai vari intimati il 21 dicembre 2009, la parte ricorrente era già deceduta e non poteva, per tale ragione ed evento, proporre la impugnazione. In altri termini, l’esame della procura così come datata in relazione al decesso del \Matarazzo\ importa come corollario l’inesistenza del ricorso perchè non riconducibile al \Matarazzo\.

2. – In merito al ricorso delle dichiarate eredi di \Matarazzo Francesco\ va osservato quanto segue.

2.1. – Con il primo motivo le ricorrenti lamentano la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito, a loro avviso, dall’ammontare del risarcimento del danno biologico in ordine al quale l’appellante aveva censurato la sentenza di primo grado.

Contrariamente a tale assunto è sufficiente la lettura della parte motiva della sentenza impugnata per rendersi conto che il giudice ha accolto la censura proposta in appello dalle appellanti – la \\Sirianni\ e la \mascaro\ – perchè le voci di danno biologico e di danno morale furono determinate in moneta attualizzata alla data della sentenza di primo grado – il 10 maggio 2004, per cui il riconoscimento dalla data del sinistro, ossia dal 1971 integrava una illegittima duplicazione del danno da ritardo (v.p. 26 sentenza impugnata). Di conseguenza il motivo va respinto.

2.2. – Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione in ordine al danno morale.

Si tratta di censura che resta assorbita dal rigetto del primo motivo e, peraltro, priva del principio di autosufficienza, non avendo le ricorrenti riportato nè allegato in questa sede il motivo di censura a loro avviso non proposto dalle appellanti e su cui erroneamente si sarebbe pronunciato il giudice dell’appello.

2.3. – Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano nullità della sentenza per omessa liquidazione di ufficio della rivalutazione monetaria del danno intervenuta nel corso del giudizio di appello.

La censura si appalesa infondata per quanto si legge nella sentenza impugnata, nella quale si afferma testualmente" in virtù del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, gli interessi legali devono essere riconosciuti sull’intera somma devalutata alla data dell’infortunio ed anno per anno rivalutata sino alla data della pronuncia impugnata. Da tale data, sulla somma complessivamente ottenuta, devono essere riconosciuti gli interessi legali sino all’effettivo soddisfo" (p 26 sentenza impugnata).

Conclusivamente il ricorso va respinto, ma nulla disposto per le spese.

P.Q.M.

La Corte, riunito il ricorso n. RG. 7665/10 al ricorso n. RG. 173/10, dichiara inesistente il ricorso n. RG. 173/10, il primo incardinato e rigetta il ricorso n. RG. 7665/10, il secondo incardinato. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2012

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