Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-06-2012, n. 10298 CE Formazione professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p.1.1 ricorrenti indicati in epigrafe, tutti medici specializzatisi a seguito di corsi di specializzazione universitari, hanno proposto ricorso per cassazione, contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il Ministero dell’Economia, avverso la sentenza dell’11 gennaio 2010, con la quale la Corte d’Appello di Roma ha rigettato i loro appelli, proposti (anche da altri medici qui non ricorrenti) con tre distinti atti di citazione e quindi riuniti avverso la sentenza del Tribunale di Roma che nel luglio del 2004 ha rigettato la loro domanda, proposta nel giugno del 2002, intesa ad ottenere il riconoscimento dell’adeguata remunerazione e del risarcimento del danno in relazione alla frequenza del corso di specializzazione in anni nei quali si era verificato l’inadempimento dello Stato Italiano alla direttiva n. 82/76/CEE. p.1.1. Il Tribunale aveva rigettato la domanda riconducendola ad un ambito risarcitorio ed accogliendo l’eccezione di prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2947 c.c., sull’assunto che il relativo termine fosse decorso dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, la quale, con riferimento ai corsi di specializzazione iniziati dall’anno 1991-1992 aveva attuato la direttiva.

1.2. La Corte territoriale ha riqualificato la domanda nei termini di cui alla sentenza n. 9147 delle sezioni Unite della Corte, ma ha poi comunque ritenuto decorsa la prescrizione decennale applicabile in base ad essa, sempre facendola decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991.

2. Gli intimati hanno resistito con congiunto controricorso.

3. Le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

p.1. Preliminarmente va rilevato che i rapporti processuali originati dalla domanda proposta da ognuno dei medici a suo tempo attori erano riconducibili ad un litisconsorzio facoltativo iniziale per identità di questioni e tali sono rimasti nel corso del giudizio di merito. Ne consegue che riguardo ai medici che non hanno proposto il ricorso risultava applicabile l’art. 332 c.p.c.. Peraltro, la sua applicazione, essendo ormai preclusa l’impugnazione da parte loro, non ha più ragione d’essere.

p.2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia "violazione e falsa applicazione della legge in relazione agli artt. 2946 e ss. c.c. e all’art. 360, n. 3 stante l’imprescrittibilità del diritto azionato.

Il primato del diritto comunitario su quello nazionale (art. 117 Cost., comma 1 nel testo introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001)".

Vi si sostiene, invocandosi un precedente di merito, l’imprescrittibilità del diritto fatto valere dai ricorrenti.

p.2.1. Il motivo è privo di fondamento alla stregua delle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011 con le quali questa Corte, proprio esaminando ricorsi proposti contro sentenze del giudice di merito evocato a sostegno del motivo, ha disatteso l’assunto che la pretesa di risarcimento danni da inadempimento o – come nella specie – da tardivo adempimento statuale di direttiva comunitaria non self-executing non sia soggetta ad alcuna prescrizione.

p.3. Con il secondo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3" e vi si prospetta la tesi che l’inadempimento de quo abbia dato luogo ad un illecito di carattere permanente fino all’adempimento statuale, di modo che fino a quest’ultimo la prescrizione non sarebbe potuta decorrere.

p.4. Con il terzo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3", sotto il profilo che la prescrizione del diritto fatto valere dai ricorrenti sarebbe in ipotesi decorsa soltanto dal 25 febbraio 1999, data della pronuncia da parte della Corte di Giustizia CE della sentenza sul ricorso Carbonari ed altri.

5. Con il quarto motivo si denuncia "omessa o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5): errata applicazione del termine decennale di prescrizione".

Vi si sostiene che in ipotesi il termine decennale di prescrizione della pretesa risarcitoria, applicabile secondo la sentenza delle SS.UU. n. 9147 del 2009, sarebbe decorso dalla data di conseguimento del diploma di specializzazione.

6. Il secondo ed il terzo motivo, là dove censurano l’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione decennale con riferimento al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, sono fondati per quanto di ragione sulla base dell’applicazione dell’esatto diritto emergente dalla giurisprudenza di questa Corte ormai consolidatasi a seguito delle già citate sentenze gemelle.

Tale giurisprudenza (da ultimo Cass. n. 1917 del 2012 e n. 5533 del 2012) ha fissato il termine di prescrizione della pretesa dei medici nei seguenti termini: "il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1 gennaio 1983 all’anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, art. 11".

Le sentenze da ultimo citate hanno anche esaminato la questione, prospettata dai resistenti nella memoria riguardo alla sopravvenienza della L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 43, affermando che "Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1 gennaio 1983 all’anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11. In riferimento a detta situazione, nessuna influenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui alla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43, – secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell’art. 2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato – trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2012)".

In base a tale principio di diritto il secondo ed il terzo motivo debbono essere accolti perchè il diritto dei ricorrenti non risulta prescritto alla data della proposizione della domanda introduttiva del giudizio.

Va disposta la cassazione della sentenza impugnata limitatamente, naturalmente ai rapporti processuali relativi ai qui ricorrenti, perchè essa ha ritenuto erroneamente prescritto il diritto dei qui ricorrenti.

7. E’ disposto rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che deciderà con diversa sezione e comunque in diversa composizione anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Il carattere seriale della controversia oggetto del presente ricorso e la circostanza che la giurisprudenza della Corte ha ormai risolto anche i problemi di individuazione del danno risarcibile induce il Collegio a richiamare all’attenzione del giudice di rinvio le statuizioni in proposito presenti nelle citate sentenze nn. 1917 e 5533 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie per quanto di ragione il secondo ed il terzo. Assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione quanto ai rapporti processuali dei ricorrenti e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 30 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2012

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