Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-06-2012, n. 10295

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 2006 n. 12930 questa Corte in accoglimento di un motivo di ricorso della Agenzia Ippica Nuova Pisa di Ughi Paola s.n.c. – poi divenuta s.r.l. Giochi e scommesse La Torre – e del ricorso dell’Unire ha cassato la sentenza della Corte di appello di Roma a cui ha rimesso la causa affinchè accertasse la fondatezza della domanda dell’Agenzia ai sensi dell’art. 2041 c.c. nei confronti dell’Unire avendo il C.d.S. invalidato il sistema premiale incentivante collegato all’incremento delle giocate di cui all’art. 17 del disciplinare poichè in contrasto con le linee normative di cui alla L. n. 315 del 1942, artt. 2 e 3, previo accertamento della perdita patrimoniale del privato per l’attività aggiuntiva espletata, in adempimento di una disciplina dei compensi in parte nulla, dell’arricchimento dell’Ente e del riconoscimento, ancorchè implicito, ad opera di organi rappresentativi dell’Unire, della utilitas della prestazione incamerata (da ultimo Cass. 6570/05 – 16348/04). Ha accolto altresì il ricorso incidentale dell’Unire sulla domanda di condanna della Società Giochi e Scommesse alla restituzione dei premi incentivanti pagati negli anni dal 1984 al 1992 riaffermando (ex multis Cass. 21096/05) che sussiste l’indebito oggettivo là dove manchi la causa della prestazione e l’accipiens non abbia titolo per riceverla, e ciò sia nei casi di nullità del contratto sia in quelli di nullità di specifiche clausole per la restituzione di specifiche prestazioni da tali clausole originate non essendovi ragione per ritenere che l’esaurimento di situazioni giuridiche preclude la ripetizione del corrisposto se non sussistono preclusioni di legge.

Con sentenza del 12 novembre 2009 la Corte di appello di Roma ha escluso l’esistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione di arricchimento non avendo l’agenzia provato, neppure mediante presunzioni, di aver svolto una o più attività aggiuntive, rispetto a quella contrattualmente prevista di gestione delle scommesse, compensata a norma dell’art. 16 del disciplinare, nel caso di verifica di aumento delle scommesse entro il 31 dicembre di ogni anno, ad esse causalmente collegate e perciò da compensare con il premio incentivante a norma dell’art. 17 in corrispettivo dei maggiori oneri per l’agenzia e del suo depauperamento.

Quanto alle circostanze allegate all’atto di appello dell’agenzia – investimenti in tecnologia, pubblicità etc. – erano tardivamente prospettate, non avendo costituito oggetto del thema probandum e perciò non potevano essere considerate, anche se non contestate dall’Unire, mentre le richieste istruttorie ed i documenti prodotti in sede di rinvio erano inammissibili perchè non dipendenti dalla decisione della Suprema Corte. Inoltre difettava il riconoscimento dell’utilitas della prestazione da parte dell’Unire, requisito necessario essendo una P.A., e non ravvisabile nell’accettazione delle quote delle giocate depurate del premio incentivante dell’anno precedente in mancanza di prova che gli incassi siano stati ricevuti da organi dotati di capacità rappresentativa dell’ente e comunque trattandosi di un comportamento passivo ed equivoco.

Circa la domanda dell’Unire di restituzione dei premi incentivanti essendo stata dichiarata la nullità delle relative clausole, erano ripetibili le prestazioni da esse previste non ostandovi nè il giudicato, nè la prescrizione. Tuttavia in mancanza di qualsiasi documentazione contabile, nulla risultando neppure dall’indice del fascicolo di parte, sull’ammontare del premio incentivante versato nel periodo considerato, anche tale domanda doveva esser respinta.

Ricorre per cassazione l’Unire cui resiste la s.r.l. Giochi e Scommesse La Torre che ha altresì proposto ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. – Va pregiudizialmente premesso che a norma della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, l’onere di corredare il ricorso per cassazione del quesito di diritto (art. 366-bis cod. proc. civ.), abrogato dall’art. 47 della medesima, non si applica ai ricorsi avverso provvedimenti pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge e cioè al 4 luglio 2009.

1.1- Con il primo motivo di ricorso l’Unire deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 167 c.p.c..

con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 sulla asserita carenza della domanda Unire" per avere fin dalla comparsa di risposta in primo grado avanzato domanda riconvenzionale affermando: "L’Unire ha corrisposto L. 632.315.181 in attuazione dell’art. 17 del disciplinare" chiedendo la condanna dell’attrice al relativo pagamento.

Il motivo è inammissibile per mancanza di correlazione con la ratio decidendi che non ha affermato la mancanza di tempestiva proposizione della domanda bensì di prova della medesima.

1.- 2.- Con la seconda parte del primo motivo l’Unire deduce:

"Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo: illogicità manifesta; con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5" e lamenta che la mancanza di documenti contabili ritenuta dalla Corte di merito contrasta con le risultanze in atti tra cui i tabulati comprovanti le erogazioni effettuate a favore delle singole agenzie ippiche dal 1984 al 1992 suddivise per singole annualità, con copia dei mandati di pagamento e con i relativi allegati (cfr. doc. n. 8 attestante il depositato dei prospetti riepilogativi delle Agenzie ippiche beneficiarie del premio incentivante nel fascicolo di primo grado) e da tale documentazione contabile emerge l’illogicità, la carenza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Il motivo è infondato.

Ed infatti dall’esame del fascicolo dell’Unire in primo grado il documento n. 8 non è indicato nell’elenco dei documenti depositati il 9 giugno 1998 (A, B, C; da 1 a 5, e aggiunti a penna, 6 e 7) nè comunque è rinvenibile all’interno del fascicolo di detta fase di giudizio. In ogni caso è onere delle parti provvedere in sede di rinvio ad esibire i documenti già depositati e ritirati dai fascicoli di parte nelle precedenti fasi di giudizio.

Prospetti riepilogativi sono invece indicati con le lettere a) – i) nell’elenco dei documenti depositati il 16 marzo 2001, e quindi in appello (atteso che la sentenza di primo grado è del 2000), ma non sono rinvenibili nel fascicolo dell’Unire in tale seconda fase.

Peraltro, come correttamente statuito dalla corte di merito, la produzione di nuovi documenti in appello è inammissibile (art. 345 cod. proc. civ.) nè essi potevano esser esaminati dopo la cassazione della sentenza di appello del 2003 poichè in sede di rinvio il giudice è investito del potere – dovere di riesaminare il merito della causa sulla base di quanto acquisito sino al momento della emissione della sentenza cassata, essendo precluso alle parti di produrre nuove prove documentali, non rese necessarie dalla sentenza di cassazione.

La censura di omesso esame della documentazione di controparte che secondo l’assunto contenuto in memoria dell’Unire sarebbe decisiva ai fini della fondatezza della riconvenzionale, è inammissibile perchè con la memoria non possono esser aggiunti nuovi motivi di impugnazione della sentenza impugnata. Pertanto la decisione di difetto di prova della domanda riconvenzionale è immune da vizi logici e giuridici.

2.- Con il secondo motivo deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, illogicità manifesta; il tutto con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5" e lamenta che la Corte di merito ha violato il principio secondo il quale devono ritenersi pacifici i fatti che sono ammessi dalla linea difensiva della controparte come emerge dalle note autorizzate in primo grado dell’Agenzia Ippica secondo cui l’annullamento di atti normativi non si estende agli effetti esauriti, affermazione che ha per presupposto i pagamenti dei premi incentivanti per gli anni anteriori alla pronuncia del Consiglio di Stato (1993). Inoltre detta Agenzia in sede di rinvio afferma di avere titolo a percepire il premio incentivante in tal modo ammettendo di averlo ricevuto, e quindi la Corte di merito doveva astenersi da qualsiasi accertamento probatorio.

2.1- Con il terzo motivo deduce: "Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; illogicità manifesta, il tutto con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5" per non avere la Corte di merito considerato che il premio incentivante era stato corrisposto per effetto di atti amministrativi vincolanti ed annullati dal Consiglio di Stato si che deve presumersi che le relative delibere siano state eseguite, diversamente se non fossero stati pagati i premi detti atti non sarebbero stati annullati.

I motivi, congiunti, sono inammissibili essendo volti ad inficiare il principio di diritto innanzi richiamato per effetto dell’omessa valutazione, rimessa al giudice di merito, del ricorso alla prova presuntiva senza neppure indicare l’esistenza dei requisiti di legge prescritti – gravità univocità e concordanza – anche alla luce degli atti del processo, limitandosi perciò ad esprimere un convincimento diverso da quello del giudice di merito, il cui ragionamento decisorio non è reso illogico o contraddetto dalle evidenziate inferenze induttive, nè dalla domanda di condanna indebito arricchimento dell’Agenzia Ippica nei confronti dell’Unire, attinente agli anni 1993/1995 come assume, senza contestazione dell’Unire, nel controricorso la s.r.l. Giochi e Scommesse La Torre.

3.- Con il primo motivo di ricorso incidentale la s.r.l. Giochi e Scommesse La Torre deduce: "Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. – artt. 88 e 167 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3" per non avere la Corte di merito applicato il principio di non contestazione dell’attività aggiuntiva svolta, essendosi l’Unire limitata a contestare l’autonomia dell’art. 18 del disciplinare;

l’inapplicabilità dell’art. 2041 c.c. e l’effetto caducatorio delle clausole prevedenti il premio derivante dalla pronuncia del Consiglio di Stato.

2.- Con il secondo motivo deduce: "Violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.. Omessa e/o insufficiente motivazione su di un punto deciso della controversia con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5" non avendo la Corte considerato che la parti a norma dell’art. 18 del disciplinare avevano nominato un Comitato paritetico per valutare l’esistenza dei presupposti per l’indebito arricchimento ed infatti per gli anni 1993/1995 l’Unire aveva iscritto nella posta passiva di bilancio il corrispondente importo del premio incentivante e quindi l’Agenzia non doveva assolvere altri oneri probatori.

I motivi, congiunti, sono da respingere per le medesime ragioni indicate negli speculari motivi nn. 2 e 3 innanzi riassunti del ricorso dell’Unire.

3.- Con il terzo motivo lamenta: "Violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3" per non aver applicato il principio espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui la previsione di un premio incentivante fa ritenere, quanto meno in astratto, che vi sia stata un’attività aggiuntiva, e questo fatto perciò era da ritenere pacifico.

4.- Con il quarto motivo deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 183, 184, 345 e 384 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5" per non aver considerato le prove, anche induttive, agli atti e comunque non aver ammesso le prove richieste in sede di rinvio.

I motivi, congiunti, sono inammissibili essendo volti a richiedere una diversa valutazione delle risultanze di fatto che la Cassazione ha demandato al giudice di rinvio e che la Corte di appello ha effettuato con motivazione immune da vizi logici e giuridici.

5.- Concludendo i ricorsi devono esser respinti.

Stante la reciproca soccombenza, si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte pronunciando sui ricorsi riuniti li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2012

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