Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-11-2011) 02-12-2011, n. 44867

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 9/03/2010, la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza con la quale in data 10/05/2004 il tribunale della medesima città aveva ritenuto G.R.R. e G.C. responsabili del delitto di ricettazione di un’autovettura Mercedes provento di furto.

2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, a mezzo del comune difensore con un unico ricorso hanno proposto ricorso per cassazione deducendo illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale – limitandosi a ripetere la sentenza di primo grado – ritenuto la responsabilità degli imputati sulla base di una lacunosa ricostruzione dei fatti, senza aver tenuto conto degli elementi addotti dalla difesa. In particolare, i ricorrenti lamentano la mancanza dell’elemento soggettivo.

3. Il ricorso, nei termini in cui è stato dedotto, è manifestamente infondato.

Il fatto, nella sentenza impugnata, è stato ricostruito nei seguenti termini: "in ordine all’accertamento della responsabilità degli imputati deve essere rilevato che i Carabinieri escussi come testimoni nel corso del dibattimento di primo grado hanno dichiarato di aver notato i fratelli G. mentre erano intenti ad armeggiare intorno alla vettura indicata nel capo di imputazione e di aver rilevato altresì che all’interno del vano motore vi erano punzoni, asticine di metallo ed un punteruolo. Le circostanze sopra riportate, direttamente percepite dai militari operanti, consentono di affermare che il veicolo rubato fosse nella disponibilità degli imputati, i quali sono stati sorpresi mentre effettuavano operazioni prodromiche all’alterazione dei numeri di telaio identificativi dell’auto. La condotta descritta dai testi risulta di univoca interpretazione ed appare emblematica non solo del fatto che gli imputati avessero la disponibilità dell’autovettura, ma anche della consapevolezza della provenienza delittuosa della stessa, come desumibile dall’attività di modifica di alcune parti, evidentemente finalizzata ad ostacolare accertamenti in ordine all’origine del veicolo".

Questa essendo la motivazione – congrua, logica e coerente con gli evidenziati elementi fattuali – è del tutto evidente che la doglianza dei ricorrenti è generica ed aspecifica non avendo i medesimi illustrato il motivo per cui la ricostruzione sarebbe lacunosa, quali sarebbero le prove a loro favore che la Corte non avrebbe considerato e per quali ragioni non sarebbe ravvisabile l’elemento soggettivo.

4. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara Inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *