MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 4 marzo 2011, n. 102 Regolamento recante le condizioni e le modalita’ operative del Fondo start-up, in attuazione dell’articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 157 del 8-7-2011

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha
istituito il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up)
di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate
e ne affida la gestione alla Simest SpA, ai sensi dell’articolo 25
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 1, comma 2, lettera h-ter), della legge 24 aprile
1990, n. 100 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede,
tra l’altro, la partecipazione di Simest SpA a societa’ italiane che
abbiano finalita’ strumentali correlate al perseguimento di obiettivi
di internazionalizzazione;
Visto l’articolo 3, comma 5, della citata legge n. 100 del 1990 e
successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che la quota di
utili di competenza del Ministero del commercio con l’estero (ora
Ministero dello sviluppo economico) affluisce all’entrata del
bilancio dello stato per essere contestualmente riassegnata a un
apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per interventi
volti a sostenere l’internazionalizzazione del sistema produttivo
italiano;
Visto l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
che eleva al 49% il limite massimo di intervento della Simest SpA in
caso di investimenti all’estero per attivita’ aggiuntive delle
imprese che garantiscano il mantenimento delle capacita’ produttive
interne;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
«disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con il quale
e’ stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro del commercio internazionale 27
settembre 2007, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2007,
registro n. 4, foglio n. 151, con il quale sono stati individuati i
progetti da realizzare a sostegno dell’internazionalizzazione del
sistema produttivo italiano da finanziare con i residui sugli utili
di competenza del Ministero a valere sulle disponibilita’ finanziarie
del cap. 7360 dello stato di previsione del Ministero stesso;
Visto l’articolo 1, lettera b) n. 1, del citato decreto del
Ministro del commercio internazionale 27 settembre 2007, che ha
previsto la costituzione di un Fondo di Venture capital volto a
sostenere la fase di start-up delle PMI per la loro
internazionalizzazione per complessivi 4.000.000 di euro;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale sono
state trasferite al Ministero dello sviluppo economico, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
gia’ attribuite al Ministero del commercio internazionale e al
Ministero delle comunicazioni;
Considerata la necessita’ di disciplinare le condizioni e modalita’
di funzionamento del Fondo rotativo, provvedendo ad emanare il
decreto previsto dall’articolo 14, comma 4 della citata legge n. 99
del 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza del
25 novembre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 930 del 18 gennaio 2011;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) «Fondo Start-Up o Fondo»: Fondo rotativo con dotazione
iniziale di 4.000.000 di euro, istituito presso la Tesoreria dello
Stato, con apposita contabilita’ speciale, per favorire la fase di
avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese
singole o aggregate;
b) «Societa’ destinatarie»: imprese di nuova costituzione la cui
sede sociale e’ in Italia o in altro paese dell’Unione europea,
appositamente costituite, nella forma di societa’ di capitali, da
raggruppamenti di piccole e medie imprese (PMI) o da singole PMI
operanti in Italia per la realizzazione di progetti di
internazionalizzazione in Paesi al di fuori dell’Unione europea;
c) «Piccole e medie imprese (PMI)»: le piccole e medie imprese ai
sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
d) «Intervento»: acquisizione da parte della Simest Spa, a valere
sul Fondo rotativo – in nome proprio e per conto del Ministero dello
sviluppo economico – di una quota non di controllo e temporanea del
capitale sociale della societa’ destinataria;
e) «Soggetto gestore»: la Simest SpA, istituita ai sensi della
legge 24 aprile 1990, n. 100.

Art. 2 Finalita’ del fondo rotativo 1. Il Fondo rotativo start-up e’ finalizzato alla realizzazione di interventi a condizione di mercato per favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione promossi in Paesi al di fuori dell’Unione europea da singole piccole e medie imprese o da loro raggruppamenti, costituiti sotto forma di societa’ di capitali, attraverso la costituzione di un’apposita societa’ con sede in Italia o in altro Paese dell’Unione europea. 2. Al Fondo affluiscono tutti i proventi derivanti dagli impieghi della somma di cui al comma precedente e le somme derivanti dalla cessione delle partecipazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 3. 3. La dotazione iniziale del Fondo, pari a 4.000.000 di euro, e’ costituita a valere sulle somme gia’ finalizzate specificamente, con il decreto del Ministro del commercio internazionale 27 settembre 2007, alla costituzione di un fondo volto a sostenere la fase di start-up delle PMI.

Art. 3 Modalita’ di intervento del fondo 1. L’intervento del Fondo e’ temporaneo e non di controllo e non puo’ superare in ogni caso il 49% del capitale sociale della societa’ destinataria, per un importo complessivo non superiore a 200.000 euro. 2. Qualora la compagine della societa’ destinataria comprenda societa’ finanziarie o altri soggetti che svolgono attivita’ di intermediazione finanziaria o investitori istituzionali, la quota di partecipazione del Fondo non potra’ superare quella dei soci proponenti che non svolgono attivita’ finanziaria. 3. La durata dell’intervento del Fondo e’ da 2 a 4 anni, fino ad un massimo di 6 anni, qualora la specificita’ del progetto lo richieda, previa delibera del Comitato di cui all’articolo 5. 4. Il progetto della societa’ destinataria deve avere una previsione di redditivita’ ragionevole nel medio-lungo periodo. 5. Le modalita’ e le condizioni di acquisizione della partecipazione al capitale sociale della societa’ destinataria, della gestione e della successiva cessione della partecipazione a valori di mercato, sono definiti nel contratto tra il soggetto gestore e i soci proponenti. 6. Ai soci proponenti non possono essere richieste garanzie reali a fronte dell’obbligo di riacquisto della partecipazione del Fondo. 7. Qualora i soci proponenti non riacquistino alla scadenza la partecipazione del Fondo, e’ riservata al soggetto gestore la possibilita’ di negoziare con terzi la cessione di tale partecipazione. 8. E’ altresi’ prevista la possibilita’ di esercizio del diritto di opzione a favore dei soci proponenti per il riacquisto anticipato della partecipazione del Fondo; analogo diritto di opzione e’ previsto per la cessione anticipata della partecipazione da parte del Fondo. 9. La remunerazione del Fondo e’ data dai dividendi sugli utili della societa’ destinataria maturati durante il periodo di partecipazione e spetta al Fondo anche l’eventuale plusvalore derivante dalla cessione della quota di partecipazione.

Art. 4 Richieste di intervento 1. Le richieste di intervento devono essere presentate dalle imprese alla Simest Spa, che provvede all’istruttoria ed effettua in nome proprio e per conto del Ministero dello sviluppo economico tutte le attivita’ necessarie per realizzare quanto previsto dall’articolo 3. 2. Entro 60 giorni dalla presentazione, le richieste di intervento complete di tutti gli elementi utili alla valutazione del progetto e della relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato di indirizzo e controllo di cui all’articolo 5, che delibera al riguardo nella prima riunione utile.

Art. 5 Comitato di indirizzo e controllo 1. E’ costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e promozione degli scambi, il Comitato di indirizzo e controllo che delibera sulle richieste di intervento presentate. 2. Il Comitato, con apposite delibere, stabilisce inoltre i criteri e le modalita’ operative cui il soggetto gestore deve attenersi nello svolgimento delle attivita’ di cui al presente decreto. 3. I compiti, la composizione del Comitato nonche’ eventuali compensi ai componenti sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Art. 6 Compiti del soggetto gestore 1. Il soggetto gestore svolge l’attivita’ istruttoria di cui all’articolo 4, assicura la necessaria assistenza alle imprese destinatarie e cura la diffusione delle finalita’ del Fondo tra le piccole e medie imprese. 2. Il soggetto gestore comunica al Ministero dello sviluppo economico, almeno ogni sei mesi, lo stato delle partecipazioni, i dati relativi ai progetti approvati, eventuali rinunce e ogni utile informazione sullo stato di utilizzo del Fondo.

Art. 7 Vigilanza e controlli 1. Al fine di valutare l’efficacia degli interventi, il Ministero dello sviluppo economico esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione del Fondo e accerta l’effettiva realizzazione dei progetti approvati anche mediante ispezioni in loco. 2. Eventuali spese relative all’effettuazione dei controlli sono a carico del fondo rotativo nella misura massima del 5% della dotazione del fondo stesso.

Art. 8 Rapporti tra il Ministero e il soggetto gestore 1. I rapporti fra il Ministero dello sviluppo economico e il soggetto gestore sono regolati da apposita convenzione, con la quale sono definite le attivita’ da svolgere e determinati i corrispettivi, posti a carico del Fondo.

Art. 9

Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 4 marzo 2011

Il Ministro: Romani

Visto, il Guardasigilli:Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive,
registro n. 2, foglio n. 357

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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