Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-10-2011) 02-12-2011, n. 44997

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.A. è ricorrente, tramite il difensore avv. S. Caruso, avverso l’ordinanza 10-1-2011 con la quale il tribunale del riesame di Catania ha confermato il provvedimento del Gip di quel tribunale di applicazione della custodia in carcere nei suoi confronti, con la contestazione provvisoria di partecipazione ad associazione finalizzata al commercio di stupefacenti, aggravata ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4 e del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, e di detenzione a fini di spaccio di tali sostanze.

La soglia della gravità indiziaria era ritenuta raggiunta sulla base delle intercettazioni sia telefoniche che ambientali, che riscontravano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tra i quali R.C..

Cinque i motivi di ricorso, i primi tre relativi alle intercettazioni, il quarto alla gravità indiziaria, il quinto alla ricorrenza delle aggravanti.

1) Il primo motivo è articolato in tre censure. a) Inutilizzabilità delle intercettazioni a bordo dell’autovettura in uso ad A.G. (OMISSIS), in quanto la captazione era stata autorizzata relativamente ad altro veicolo, il cui uso era stato poi dismesso dall’indagato, con trasferimento sul nuovo mezzo, di iniziativa del PM, degli strumenti captativi, tra l’altro, come di dirà oltre, mentre l’intercettazione era in regime di proroga solo apparente, essendo l’ultima proroga già scaduta. b) Inutilizzabilità generale delle predette captazioni per omessa motivazione, nel provvedimento iniziale, del ricorso ad impianti esterni alla procura, essendo stata indicata soltanto la mancanza del risponditore presso gli uffici della stessa, senza spiegare la natura di tale attrezzatura, nè le ragioni per le quali la sua assenza determinava l’inidoneità funzionale degli impianti. c) Inutilizzabilità delle intercettazioni dal 25-11-2004 al 13.6.2005 per scadenza, alla prima data, del decreto di proroga, e sopravvenire di decreto di proroga soltanto alla data del 15-12-2004, cui il tribunale aveva attribuito la natura di nuovo decreto autorizzativi, in assenza dei relativi requisiti, e in presenza invece di tutte le caratteristiche proprie della proroga, in tal senso essendo anche la richiesta del PM. 2) Omessa valutazione della richiesta della difesa di trasposizione su nastro magnetico delle ambientali.

3) Violazione di norme stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità e vizio di motivazione, doglianze articolate in più censure. a) Inesistenza del decreto in data 13-8-2004 che disponeva le intercettazioni sull’autovettura in uso ad O.R., in quanto predisposto con la firma a stampa di un sostituto procuratore, ma sottoscritto da altro magistrato, quello di turno, che vi aveva apposto la data del giorno seguente a quella prestampata. b) Motivazione meramente apparente sulla deroga all’uso degli impianti installati presso la procura, rappresentata dalla semplice affermazione della loro inidoneità funzionale rispetto all’effettuazione di servizi sul territorio. c) Mancata convalida del decreto di cui al punto a) che precede, in quanto relativa a provvedimento inesistente o nullo per le ragioni ivi esposte.

4) Vizio di motivazione in ordine al raggiungimento della soglia di gravità indiziaria in quanto taluni degli interlocutori sono stati arbitrariamente individuati sulla base di ipotesi investigative (ad esempio F. in M.F., di cui si assume la posizione apicale nell’associazione), mentre altri non sono stati identificati affatto. Inoltre in alcune conversazioni il ricorrente non figura tra gli interlocutori, mentre quella sulla "spedizione puniva" in danno di P. e di B.G., entrambi spacciatori, allo scopo di punirli per essersi riforniti di stupefacenti spendendo il nome di M. ad insaputa di questi, rappresenta un fatto isolato e non è significativa di partecipazione all’associazione, in assenza di provati rapporti con gli altri presunti sodali.

5) Con il quinto motivo si censura la ricorrenza dell’aggravante dell’associazione armata ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4), in quanto la disponibilità di armi da parte di singoli associati non si estende al sodalizio e comunque non risulta la consapevolezza di P. in proposito. Quanto al D.L. n. 15 del 1991, art. 7, si deduce difetto di motivazione in ordine alla sua sussistenza in mancanza di prova della percezione da parte dell’associazione di stampo mafioso dei proventi di quella di cui all’art. 74 citato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato limitatamente al profilo sub b) del terzo motivo.

1) Le censure oggetto del primo motivo sono prive di fondamento.

Quanto alla prima (sub a), va richiamato l’indirizzo di questa corte secondo il quale ‘mentre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni effettuate mediante l’uso del telefono – nonchè di altre forme di telecomunicazione, ovvero di sistemi informatici o telematici – presuppongono l’esistenza di una specifica apparecchiatura o di un particolare sistema da sottoporre a intercettazione, sicchè, per ciascuna operazione di intercettazione, i relativi dati di identificazione devono essere precisati in maniera particolare nei rispettivi decreti autorizzativi, le intercettazioni delle comunicazioni tra presenti, di cui all’art. 266 c.p.p., comma 2, per la loro intrinseca natura, non presuppongono, perchè siano realizzate, la mediazione di mezzi tecnici, come tali provvisti necessariamente di dati identificativi, sicchè la variazione non dello specifico ambiente per il quale è stata autorizzata l’intercettazione, ma soltanto della diversità del mezzo che lo connota, pur sempre rientrante nella specificità dell’ambiente oggetto dell’intercettazione autorizzata, non è ostativa all’utilizzazione del contenuto delle intercettazioni eseguite sull’uno o sull’altro mezzo di svolgimento delle conversazioni tra presenti" (Cass. 4561/1999, 43010/2003, 15396/2007).

Dunque, solo quando occorre, a fini captativi, la mediazione di mezzi tecnici, come tali provvisti necessariamente di dati identificativi, l’autorizzazione vale esclusivamente per quella apparecchiatura o sistema specifico, mentre, nel caso di ambientali, in assenza di tale presupposto, la modifica, attinente alla fase esecutiva del provvedimento, dell’ambiente da intercettare, purchè questo sia omogeneo a quello autorizzato, non determina inutilizzabilità.

L’infondatezza della seconda censura (sub b) oggetto del primo motivo, discende poi dal rilievo che, risultando nella specie motivata, con richiamo al dato storico che aveva dato luogo all’inidoneità degli impianti istallati presso la procura, la deroga all’uso di tali impianti, il controllo di legittimità sulla motivazione non può che risolversi positivamente, non necessitando, per la verificabilità del fatto storico rappresentato, la specificazione della funzione tecnica dell’apparecchio non disponibile. Nè il controllo di legittimità può estendersi alla verifica della corrispondenza alla realtà di quanto presupposto in ordine alla inidoneità di tali impianti, potendo la critica riguardare soltanto la ragione della decisione, ma non la valutazione dell’adeguatezza di essi (Cass. 8440/2001), mentre su tale aspetto sembra appuntarsi la doglianza, laddove mette in dubbio che l’assenza del risponditore determini inidoneità delle apparecchiature della procura della repubblica.

La mancata allegazione al ricorso del decreto di proroga in data 5.12.2004, non presente nel fascicolo, determina poi genericità, e quindi inammissibilità, della doglianza sub e) del motivo in disamina, relativa all’asserita mancanza degli elementi per qualificarlo come nuovo decreto autorizzativo, a fronte della sua apparenza di decreto di proroga.

2) Pure inammissibile è la doglianza inerente al mancato esame della richiesta della difesa di rilascio di copia dei supporti contenenti le intercettazioni. Invero tale richiesta, tenuto conto della ristrettezza dei tempi che caratterizza la procedura incidentale di riesame, poteva e doveva essere posta al PM che conduceva l’indagine, ed in effetti, come documentato dal ricorrente che ha allegato la richiesta depositata il 3-1-2011, ciò era avvenuto. Tuttavia, a fronte della risposta del PM che -in considerazione della genericità dell’istanza, relativa alle intercettazioni sia telefoniche che ambientali riguardanti dieci indagati- segnalava la necessità di specificare, anche ai fini del calcolo dei diritti, le conversazioni di cui si chiedeva copia, la successiva inerzia dell’istante determinava, ad avviso del collegio, rinuncia alla richiesta, che non poteva essere riproposta, tra l’altro nei medesimi generici termini, al tribunale del riesame.

Sul punto è orientamento di questa corte che, per effetto della sentenza 336/2008 della Corte Costituzionale -che ha sancito la parziale illegittimità dell’art. 268 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la suddetta trasposizione-, la relativa richiesta di copia debba essere posta al PM, non avendo la predetta pronuncia intaccato la disciplina della procedura incidentale del riesame, in quanto la regola dettata non invalida l’epilogo della richiesta cautelare, i cui tempi di definizione non possono essere ritardati, mentre la difesa, una volta ottenuta la copia del supporto magnetico, è abilitata, in relazione al novum, a proporre ogni ulteriore rimedio incidentale previsto dal codice di rito, senza che pertanto i diritti dell’imputato subiscano lesione (Cass. 29386/2009, 41256/2009).

3) Le censure sub a) e c) del terzo motivo sono infondate.

La prima perchè la sottoscrizione ad opera di magistrato diverso da quello il cui nome a stampa figura in calce al decreto 13.8.2004, allegato al ricorso, non determina inesistenza e neppure nullità del provvedimento, essendo chiara la volontà dell’effettivo firmatario di far proprio il contenuto del provvedimento, in ipotesi predisposto dall’altro magistrato; la seconda in quanto, conseguentemente, la convalida del decreto in questione non attiene a provvedimento nè inesistente, nè nullo.

E’ invece fondata, restando assorbito il quarto e quinto motivo, la censura sub b) del terzo motivo, con cui il ricorrente deduce motivazione apparente del decreto 13.8.2004 sul punto della deroga all’uso degli impianti di intercettazione installati presso la procura.

Invero la motivazione che rintraccia l’inidoneità di tali impianti esclusivamente nell’esigenza di coordinare l’esito delle intercettazioni con l’effettuazione di servizi sul territorio, non attiene ad una valutazione di inidoneità oggettiva delle predette apparecchiature, ma ad una necessità meramente pratica, inidonea a determinare mancanza di funzionalità dell’uso delle postazioni presso gli uffici della procura, necessità che ben poteva essere soddisfatta attraverso la c.d. remotizzazione dell’ascolto presso la sede della Compagnia Carabinieri di Paternò.

L’accoglimento in parte qua del motivo in esame, determina l’inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate sull’autovettura Ford Focus SW targata (OMISSIS) di proprietà ed in uso ad O. R., di cui al provvedimento emesso in data (manoscritta) 14.8.2004 ore 13, e, in conseguenza, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catania che sottoporrà gli altri elementi a carico di P. alla prova di resistenza per accertarne l’eventuale sufficienza a raggiungere la soglia della gravità indiziaria giustificante la misura coercitiva in atto.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania per nuovo esame.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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