Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-10-2011) 02-12-2011, n. 44996

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.S. è ricorrente avverso l’ordinanza 3-6-2011 con la quale il tribunale del riesame di Roma ha confermato il provvedimento in data 22-5-2011 del Gip di quel tribunale di convalida dell’arresto e applicazione della custodia in carcere nei suoi confronti, con la contestazione provvisoria di lesioni personali aggravate dal pericolo di vita.

Il fatto avveniva a bordo di un autobus, ai danni di P.M., intervenuta per fare da paciere in una lite tra giovani dei quali faceva parte l’indagata.

La ricorrente deduce, con i primi due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata trasmissione al tribunale del riesame, da parte del PM, ex art. 309 c.p.p., comma 5, della cartella clinica (OMISSIS) con la quale, a scioglimento della prognosi riservata espressa in data 19-5-2011 nei confronti della p.o., era indicata una prognosi di trenta giorni. Atto ritenuto elemento sopravvenuto favorevole all’indagata in quanto idoneo ad incidere sulla gravità del fatto, più volte richiamata nell’ordinanza applicativa della misura sia ai fini della prognosi cautelare che dell’adeguatezza della misura e della prevedibile esclusione della sospensione condizionale della pena. Il tribunale aveva per contro ritenuto, secondo la ricorrente illogicamente e contraddittoriamente, che si non si trattava di un elemento favorevole alla prevenuta, incidendo su un aspetto della vicenda che non ne elideva la gravità – la quale restava quindi immutata in quanto la F. aveva aggredito con violenza la p.o. per futili motivi-, pur potendo determinare l’esclusione dell’aggravante del pericolo di vita, e che comunque era atto nella disponibilità del difensore, il quale avrebbe potuto chiedere al PM l’autorizzazione ad estrarne copia, assunto qualificato erroneo nel ricorso, a fronte del fatto che il difensore poteva ignorarne l’esistenza.

Con il terzo motivo si deducono violazione di legge in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura.

Infatti il pericolo di reiterazione del reato era stato ancorato alla gravità del fatto e alla personalità dell’indagata, richiamando, sotto quest’ultimo profilo, l’instabilità dell’indagata, e una pendenza a suo carico, senza specificare la rilevanza a fini cautelari di quest’ultimo fatto, e ancorando all’assunzione di ansiolitici la presunta instabilità. L’adeguatezza della sola più grave misura era stata ritenuta sulla base dell’inclinazione all’inosservanza delle regole, peraltro disancorata da elementi concreti, senza tener conto della giovane età, dell’incensuratezza, dell’opportunità di misura più mite che consentisse le cure per la sua patologia depressiva.

Si chiedeva quindi l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

E’ fondato il motivo del ricorso con cui è stata dedotta l’inefficacia dell’ordinanza cautelare per mancata trasmissione da parte del PM al tribunale del riesame, della cartella clinica in data 21.5.2011 relativa alla p.o..

Contraddittoriamente ed illogicamente, infatti, il tribunale ha da un lato ritenuto che il contenuto di tale cartella non configurasse elemento sopravvenuto favorevole alla prevenuta, dall’altro, e comunque, che si trattasse di atto nella disponibilità della difesa, per averlo questa esibito all’udienza del riesame.

Sotto il primo profilo si osserva che lo stesso tribunale ha riconosciuto, sia pure in via ipotetica, che lo scioglimento della prognosi riservata di cui si dava atto nella cartella clinica del (OMISSIS), era idoneo a determinare l’esclusione dell’aggravante del pericolo di vita, concludendo però, con argomento palesemente illogico e quindi suscettibile di censura, che tale possibilità, invero tutt’altro che astratta, non incideva sulla gravità del fatto, in quanto non eliminava nè la causazione delle lesioni, nè le modalità particolarmente aggressive e violente che avevano caratterizzato la condotta dell’indagata, per di più animata da futili motivi. Per quanto, infatti, i successivi accertamenti cui la P. è stata sottoposta, non abbiano escluso la sussistenza delle lesioni, nondimeno è indubitabile che l’entità delle stesse, pur a fronte delle particolari modalità lesive, ne sia risultata ridimensionata, con conseguente ricaduta sulla valutazione dell’entità del fatto, e quindi del grado delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura.

Si impone quindi la conclusione che il documento rappresentato dalla cartella clinica (OMISSIS), integra elemento favorevole all’indagata, che, essendo pervenuto all’autorità procedente entro il termine di cinque giorni previsto dall’art. 309 c.p.p., comma 5, doveva essere trasmesso, ai sensi della norma in parola, dal PM al tribunale, pena l’inefficacia dell’ordinanza genetica della misura ex art. 309 c.p.p., comma 10. Non vale, ad escludere tale onere della pubblica accusa, l’argomento, pure speso nell’ordinanza, dell’asserita disponibilità del documento da parte della difesa.

Infatti la circostanza, del tutto casuale in quanto l’esistenza dell’atto avrebbe potuto essere ignorata, che il difensore abbia estratto copia della cartella clinica pervenuta al PM, non elide la radicale differenza tra tale atto, rientrante nell’attività in senso lato investigativa svolta dal PM, e quelli ab origine nella disponibilità della difesa, quali, esemplificativamente, gli esiti di indagini difensive.

Differenza in ragione della quale la giurisprudenza di questa corte ha espresso l’orientamento che soltanto la mancata trasmissione di atti, documenti e comunque risultanze acquisiti per effetto dell’attività investigativa del PM, tra i quali inconfutabilmente rientra la cartella clinica del (OMISSIS) relativa alla p.o.

P., ricadono sotto l’onere di trasmissione che fa carico a tale organo, mentre la mancata trasmissione di quelli nella piena ed immediata disponibilità del difensore, non menomando in alcun modo il diritto di difesa, in quanto possono essere presentati direttamente al giudice, non determina l’inefficacia della misura (Cass. 10276/2010; 2916/2009;12257/2004).

L’accoglimento del primo motivo esime dall’esaminare i successivi, che restano assorbiti. Segue la declaratoria di inefficacia dell’ordinanza 22-5-2011 del Gip del tribunale di Roma, con conseguente ordine di scarcerazione della F..

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata; dichiara la inefficacia della misura cautelare personale coercitiva applicata con ordinanza 22-5-2011 a F.S., della quale ordina la immediata scarcerazione se non detenuta per altra causa; manda al Procuratore Generale presso questa corte per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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