Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-10-2011) 02-12-2011, n. 44974

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.M. ricorre, tramite il difensore avv. G. Abate, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia in data 8-3-2011, che, confermando quella del tribunale della stessa città del 2-3-2009, lo ha riconosciuto responsabile della contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. e del reato di diffamazione in danno della collega M.A., agente della polizia municipale di Brescia, per avere, in relazioni inoltrate al comando dei vigili urbani di Brescia, fatto alcune affermazioni, non corrispondenti al vero, sulla moralità della stessa e sulla sua abilità nell’entrare nelle grazie dei superiori, ascrivendole anche di essersi allontanata ripetutamente dal servizio di pattuglia per recarsi a pranzo.

Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per la contravvenzione, in quanto la condotta era consistita, come riconosciuto in sentenza, in un unico sms, di contenuto non molesto ( F. scriveva alla M. di volerle bene e le chiedeva di perdonarlo), che non poteva essere collegato, come aveva fatto la corte, al comportamento, in ipotesi molesto, tenuto in precedenza dall’imputato nei confronti della p.o., essendo passato da allora più di un anno.

Con il secondo motivo si deducono gli stessi vizi in ordine al riconoscimento di responsabilità per la diffamazione, sotto il duplice profilo della mancanza del dolo – in quanto la condotta di F. era una reazione al comportamento, ritenuto illecito, tenuto dalla donna, che aveva cercato di farlo trasferire, ed era inteso soltanto a spiegare l’ingiustizia della sanzione subita -, e del difetto della comunicazione con più persone.

Con il terzo motivo le stesse censure sono formulate riguardo alla sospensione condizionale della pena, beneficio di cui era stata chiesta la revoca nel giudizio di appello.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono in parte in fatto, in parte manifestamente infondati, in parte non oggetto di appello, quindi inammissibili.

Quanto al primo, sia la questione del contenuto molesto dell’sms inviato dal prevenuto alla p.o., che quella della configurabilità della contravvenzione in caso di invio di un unico messaggio tramite telefono cellulare, sono state oggetto di puntuale disamina da parte della corte territoriale, che ha evidenziato, con motivazione congrua ed esaustiva, anche attraverso richiami giurisprudenziali, come l’sms andasse letto in correlazione con il precedente comportamento dell’imputato, tale da rendere sgradita alla M. qualunque sua iniziativa, con la conseguenza che l’inoltro del messaggio, nonostante la sua unicità, era attribuibile a biasimevole motivo.

Sotto il profilo degli elementi costitutivi del reato di diffamazione, sono caratterizzate da novità, quindi inammissibili, le questioni sia della sussistenza del dolo che della comunicazione con più persone, oggetto del secondo motivo, posto che le censure relative a tale reato sollevate con l’appello, erano circoscritte all’asserita veridicità dei fatti riguardanti la p.o., segnalati dall’imputato ai superiori.

Correttamente, poi, il giudice di secondo grado ha confermato la concessione della sospensione condizionale della pena sul rilievo che nulla ne giustificava la revoca. Infatti, secondo l’indirizzo giurisprudenziale di questa corte, l’impugnazione sul punto è ammissibile in quanto la concessione del beneficio sia idonea a ledere in concreto la sfera giuridica del condannato, senza che rilevi la valutazione meramente soggettiva di opportunità e di ordine pratico di questi di riservarla ad eventuali condanne a pene più gravi (Cass. sez. un. 16-3-1994, Rusconi; Cass. 2828/1999 e 8876/1999), ipotesi che si verifica nel caso in esame.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e a tale declaratoria conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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