Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 02-12-2011, n. 44916

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza 21/4/2011 il GIP presso il Tribunale di Pescara ha applicato a D.B.M. la misura della custodia cautelare in carcere perchè attinto da gravi indizi di responsabilità in ordine alla commissione dei delitti di cui all’art. 416 c.p. -D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 – L. n. 75 del 1958, artt. 3, 4 e 7 – art. 609 bis, ter e septies c.p..

Al D.B. è stato infatti ascritto di essere partecipe, unitamente a svariati altri indagati, di una associazione criminale, promossa e diretta da M.O., volta al reclutamento ed al favoreggiamento della immigrazione clandestina di giovani donne extracomunitarie, da avviare, con inganno e quindi con violenza e minaccia anche sessuale, alla prostituzione sul territorio nazionale ed in particolare al suo esercizio in alcuni locali notturni. Al D. B., specificamente, è stato addebitato di avere utilizzato, come strumento delle attività del sodalizio ed in pieno accordo con il promotore M., il proprio locale notturno (OMISSIS) sito in (OMISSIS)): egli avrebbe, in attuazione delle disposizioni del vertice del sodalizio, reclutato le giovani come ballerine ed intrattenitrici ed imposto alle stesse, in condizioni di sottosalario e sfruttamento, nonchè con violenza e minaccia, di acconsentire ai rapporti sessuali mercenari con i clienti dell’esercizio, nonchè vigilato sulla vita privata delle stesse onde tenerle a disposizione dei voleri del sodalizio. In ordinanza è stato altresì precisato che il locale del D.B. era considerato, in ragione della sua collocazione marginale e del suo pessimo stato di manutenzione, una sorta di luogo di punizione nel quale inviare le ragazze meno disponibili e tale considerazione veniva fondata sulle dichiarazioni rese dalle giovani B.C. S. e M.Q.G. (pagg. 114 e 115 e da 129 a 132 dell’ordinanza custodiale).

A seguito della richiesta di riesame proposta dall’interessato, il Tribunale Distrettuale di L’Aquila, con ordinanza 30/5/2011, ha rigettato la richiesta e confermato l’ordinanza custodiale affermando; che un grave quadro indiziario della responsabilità del D.B. in ordine ai reati contestati emergeva certamente dalle convergenti dichiarazioni di B.C.S. e M. Q.G., relative alle insistenti ed irate pressioni del D.B. perchè le giovani straniere accedessero a consumare rapporti sessuali con i clienti all’interno della saletta riservata del locale, e che dalle captazioni emergeva anche lo stretto collegamento del D.B. con M.O..

Per l’annullamento di tale ordinanza il difensore del D.B. ha proposto ricorso in data 1/7/2011 deducendo la sommarietà e la illogicità della motivazione della impugnata ordinanza.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso muova censure di difetto di motivazione in alcuni punti e sotto alcuni profili affatto condivisibili.

Certamente prive di fondamento sono le censure di difetto di vaglio di attendibilità delle deposizioni delle testi C.S. e Q.G.: l’ordinanza enuncia infatti una logica valutazione di attendibilità fondata sulla precisione e convergenza delle affermazioni e sulla assenza di ragioni di astio verso il D. B. da parte delle due intrattenitrici. Le circostanze riferite – e dalla ordinanza riportate con sintetica ma chiara proposizione – evidenziano poi una valutazione logica di sussistenza di indizi in ordine ai reati di cui alla L. n. 75 del 1958, artt. 3 e 4.

Ma, come denunziato, non è spesa una sola parola in ordinanza per riferire il quadro probatorio relativo alla partecipazione del D. B. ad alcuna attività di reclutamento delle giovani extracomunitarie in violazione dei precetti del D.Lgs. n. 286 del 1998 ed alle modalità del loro impiego: nessun cenno alla pretese condizioni di sottosalario e insicurezza, imposte alle giovani -in violazione delle promesse di stipula di un contratto di lavoro artistico e della somministrazione di vitto ed alloggio quali figuranti di sala del locale (OMISSIS) – al solo fine di ottenerne le prestazioni sessuali a beneficio dei clienti del locale stesso (dai quali si sarebbe incassato il prezzo delle prestazioni).

Altrettanto pertinente è poi la censura relativa alla esilità degli elementi fondanti l’addebito di appartenenza del D.B. al sodalizio criminoso al cui vertice operava il M.: la conversazione intercettata alla quale fa rinvio l’ordinanza in disamina è infatti intercorsa (pag. 100 ordinanza custodiate) tra il D.R. ed il M. e da essa emerge che il primo interpellava il secondo sulla disponibilità (e sulla convenienza) all’assunzione presso il locale del D.Biase di due ragazze (la C. e la Q.) che si sapeva essere state licenziate da altro esercente.

La conversazione evidenzia elementi funzionali al quadro indiziario della vicenda di induzione di cui hanno riferito le interessate C.S. e Q.G. ma nulla dice sulla preesistenza di intese con l’organismo diretto dal M. (che – anzi – il carattere "esplorativo" della telefonata del D.R. farebbe escludere) e tampoco sulla idoneità di quel primo contatto ad aprire un rapporto sistematico ed organico con il detto sodalizio.

Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, in accoglimento del ricorso si impone l’annullamento dell’ordinanza con rinvio allo stesso Ufficio perchè proceda a nuovo esame della istanza che sia coerente con i principi dettati ed immune dai rilievi esposti.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di L’Aquila; dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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