Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 02-12-2011, n. 44909

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 15 marzo 2011 il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo proposto da I.A. – detenuto in esecuzione del provvedimento di cumulo emesso il 4 maggio 2010 indicante la complessiva pena da espiare di undici anni, quattro mesi e quattro giorni di reclusione per omicidio preterintenzionale ed altro – avverso il provvedimento di rigetto del permesso premio adottato dal locale Magistrato di sorveglianza. Il Tribunale riteneva irrilevante la circostanza che il condannato avesse già usufruito di un primo permesso premio a dicembre 2010, atteso che quell’originaria ordinanza non aveva sufficientemente ponderalo la pericolosità sociale dell’istante, resosi responsabile di un fatto particolarmente grave, quale desumibile dalla sentenza di condanna, non acquisita al momento della concessione del primo provvedimento premiale.

Il programma di trattamento redatto dall’equipe della casa di reclusione di Orvieto, pur facendo riferimento ad un’"autentica e sofferta rielaborazione critica", non specificava il tipo di percorso psicologico compiuto in questi anni nè le sue eventuali conclusioni.

Sulla base di tali elementi il Tribunale argomentava che, pur avendo I. intrapreso un percorso intramurario positivo, caratterizzato da buona condotta e da disponibilità al dialogo con gli operatori, non era possibile verificare un qualsiasi esame psicologico della personalità del condannato, resosi responsabile di un reato particolarmente grave, rappresentato in modo esaustivo dai titoli di reato, sintomatici di una notevole capacità a delinquere.

Per tutti questi motivi e alla luce del principio di progressività trattamentale il Tribunale non riteneva pienamente maturate le condizioni per la concessione del beneficio invocato, tenuto conto della necessità di un adeguato percorso psicologico idoneo a fondare prognosi obiettive di assenza di concreti rischi di recidiva.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, I., il quale lamenta erronea applicazione della legge penale, carenza e illogicità della motivazione. Osserva che, una volta che al detenuto siano state concesse misure premiali, non è consentita, in assenza di elementi negativi sopravvenuti, la regressione del trattamento fondata, come nel caso in esame, esclusivamente sull’apprezzamento del fatto su cui era stata basata la sentenza di condanna.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. Ai fini della concessione del permesso premio ( L. n. 354 del 1975, art. 30 ter e successive modifiche), il giudice deve valutare non solo la regolare condotta del soggetto, ma anche l’assenza di pericolosi sociale. Con riferimento a quest’ultimo requisito, occorre apprezzare non solo la qualità e la natura del reato commesso e l’entità della pena per esso inflitta, ma anche la sussistenza di elementi indicativi di una rivisitazione critica, da parte del condannato, del suo pregresso comportamento deviante.

Qualora, all’esito di una prima delibazione dei suddetti presupposti, il giudice delinei un percorso trattamenti che muova dalla concessione di un provvedimento di permesso premio, l’ulteriore applicazione di tale beneficio è subordinata alla verifica di un’ulteriore, significativa evoluzione della personalità. 2. In coerenza con tali principi il provvedimento impugnato, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha valorizzato, ai fini del diniego della seconda domanda di permesso premio, la mancanza di un adeguato percorso psicologico e dello sviluppo di un serio impegno di rivisitazione del precedente vissuto deviante elementi tali da imporre la necessità di un’ulteriore, approfondita osservazione intramuraria.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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