Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-06-2012, n. 10419 Rinunzia all’impugnazione

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Svolgimento del processo

F.M. impugnava avanti il Giudice del lavoro di Roma il licenziamento intimatogli in data 13.9.2005 dalla società Baloon s.p.a. per giustificato motivo oggettivo; contestava l’esistenza di una situazione di crisi e, comunque, che la soppressione del posto di lavoro potesse essere addebitabile a tale situazione, comunque preesistente la stessa assunzione ed in ogni caso in corso di risanamento al momento del recesso. Allegava inoltre che non sussisteva l’impossibilità di un repechage avendo la Baloon assunto dipendenti dopo il licenziamento con mansioni compatibili con il livello di inquadramento del ricorrente.

Il Tribunale rigettava la domanda con sentenza del 13.7.2007;

sull’appello del F. la Corte di appello di Roma con sentenza del 28.11.2009, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’illegittimità del licenziamento ed ordinava la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con condanna della società appellata al pagamento delle retribuzioni dal di del recesso a quello di effettiva reintegrazione.

La Corte territoriale osservava che la situazione di crisi preesisteva all’assunzione e che era in corso di assorbimento; il licenziamento non poteva quindi essere attribuito a tale situazione ma dipendeva da una scarsa produttività del ricorrente e dalle sue frequenti malattie che aveva spinto la Boloon a spostare il ricorrente dalle sue originarie mansioni di assistente del Direttore amministrativo. Non era stata provata nemmeno l’impossibilità di un repechage in quanto era stato assunto un direttore di magazzino dopo il recesso e non era stato dimostrato che il ricorrente non potesse svolgere tali mansioni.

Ricorre la società con due motivi, resiste il F. con controricorso.

Prima dell’udienza di discussione le parti hanno prodotto atto di conciliazione ed hanno concordemente chiesto l’estinzione del giudizio.

Motivi della decisione

La Corte, alla stregua dell’atto di rinuncia prodotto in giudizio accettato da controparte con compensazione delle spese e delle concordi conclusioni delle parti, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia, compensando tra le parti le spese del giudizio di legittimità come voluto dalla stessa parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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