Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. – Con atto in data 19 dicembre 1985 per notaio Mantelli (n. 39709 di repertorio), T.E. acquistò dalla Fratelli Proverbio di Egidio Proverbio & C. s.a.s. la proprietà superficiaria di un alloggio di tipo economico e popolare con annesse pertinenze, sito in (OMISSIS), e contraddistinto con il numero interno (OMISSIS), al prezzo di L. 33.405.081, di cui L. 3.405.081 già versate e il residuo da versare mediante accollo in capo all’acquirente della relativa quota frazionata di mutui fondiari concessi alla venditrice.
Con atto in pari data, sempre per notaio Mantelli (n. 39710), L. F.F. acquistò dalla medesima società la proprietà superficiaria dell’adiacente alloggio, identificato con il numero interno (OMISSIS), al prezzo di L. 45.817.701, di cui L. 15.817.701 già versate ed il residuo da versare, anche qui mediante accollo in capo all’acquirente della relativa quota frazionata di mutui fondiari concessi alla venditrice.
2. – In data 6 aprile 1998, L.F.F., in veste di promittente venditore, e F.R., in veste di promissaria acquirente, stipularono, con scrittura privata autenticata dal notaio Casali, un preliminare di vendita, trascritto il successivo 22 aprile, del diritto di superficie delle due unità immobiliari (interno n. (OMISSIS) ed interno n. (OMISSIS)), poste nel Comune di (OMISSIS), oggetto dei due contratti, sopra citati, del 19 dicembre 1985. Il L.F. incamerò la somma di L. 50.000.000 e si impegnò alla stipula dell’atto pubblico di compravendita entro e non oltre la data del 30 aprile 1998.
Rimasti senza esito i ripetuti solleciti alla stipula del definitivo;
ed avendo appreso che uno degli immobili promessi in vendita, quello contraddistinto con l’interno n. (OMISSIS), era stato in realtà intestato fittiziamente ad T.E. (sorella di T.R., già partner del L.F.); F.R., con atto di citazione notificato in data 10 giugno 1998, ha chiesto al Tribunale di Milano l’accertamento dell’interposizione fittizia nel contratto di compravendita dell’appartamento de quo e la declaratoria dell’avvenuto acquisto in capo all’interponente L.F.; ed ha altresì domandato, in corso di causa, il trasferimento della proprietà superficiaria dell’immobile ex art. 2932 cod. civ..
Rimasta contumace la società Fratelli Proverbio, si è costituita T.E., chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo l’intervenuta prescrizione dell’azione di simulazione.
Si è costituito L.F.F., il quale si è associato alla richiesta dell’attrice, sostenendo di essere il vero, unico acquirente di quell’appartamento, contrassegnato dal n. (OMISSIS), intestato a semplice prestanome solo perchè egli non aveva i titoli per figurare in proprio quale assegnatario del bene, trattandosi di immobile, appartenente alla tipologia della edilizia popolare con agevolazioni, di cui non poteva rendersi acquirente chi, come lui, aveva proprietà di altre abitazioni nel Comune di (OMISSIS). Il L. F. ha inoltre chiesto l’accertamento della simulazione assoluta del contratto di compravendita in data 29 maggio 1998, con il quale la T. aveva ritrasferito l’immobile a lei intestato ad M.A., chiedendo la chiamata in causa di quest’ultima, avvenuta, previa autorizzazione, con atto di citazione notificato il 27 novembre 1998.
La M. ha resistito alla domanda contro di lei azionata.
3. – Con sentenza in data 15 giugno 2004, il Tribunale di Milano: (a) ha dichiarato la simulazione, per interposizione fittizia di persona, del contratto di compravendita stipulato con atto notarile del 19 dicembre 1985 tra la Fratelli Proverbio e la T., avente ad oggetto la proprietà superficiaria dell’appartamento contrassegnato al n. (OMISSIS), essendo in realtà il contratto intercorso con il L. F. in veste di acquirente; (b) ha dichiarato la simulazione assoluta del contratto di compravendita, avente ad oggetto lo stesso immobile, stipulato tra la T. e la M. con atto del 29 maggio 1998, trascritto il 13 giugno 1998; e (c) ha disposto, ex art. 2932 cod. civ., il trasferimento della proprietà superficiaria del suddetto bene a favore della F. in forza del contratto preliminare stipulato da costei in veste in promissaria acquirente e dal L.F. in qualità di promittente venditore in data 6 aprile 1998.
4. – La Corte d’appello di Milano, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 4 maggio 2007, ha respinto i gravami della T. e della M..
La Corte territoriale, tra l’altro:
– ha ritenuto la F. legittimata ad agire per l’accertamento della simulazione;
– ha escluso che l’azione di simulazione diretta a far valere l’interposizione fittizia sia soggetta a prescrizione decennale;
– ha ritenuto dimostrato – attraverso prove per testi e mediante la documentazione prodotta (attestante che era stato il L.F. a pagare le rate del mutuo, le utenze e le spese condominiali), complessivamente aventi un valore indiziario "schiacciante" – l’accordo simulatorio tra la società venditrice, l’interponente L. F. e l’interposta T., non avendo tra l’altro quest’ultima provato di avere erogato alcuna somma alla società Proverbio per l’acquisto dell’appartamento de quo;
– ancora, ha ritenuto raggiunta la prova, in base a elementi indiziari plurimi e convergenti, della simulazione assoluta dell’atto di vendita tra la T. e la M..
5. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso la T., con atto notificato il 17 settembre 2007, sulla base di sette motivi.
Hanno resistito, con controricorso, la F. ed il L.F..
Ha controricorso ad adiuvandum la M., la quale ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale, con quattro motivi.
Questo ricorso incidentale è resistito dal solo L.F..
Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza.
Motivi della decisione
1. – Preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, essendo entrambe le impugnazioni rivolte contro la stessa sentenza.
2. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 1414 cod. civ.), la ricorrente in via principale si duole che la Corte d’appello abbia respinto l’eccezione di prescrizione dell’azione di simulazione del contratto del 19 dicembre 1985, ritenendo che l’azione diretta a far riconoscere l’interposizione fittizia di persona sia imprescrittibile. Secondo la T., dovrebbe affermarsi il principio secondo cui il termine di prescrizione ordinario decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. rimane valido quando l’azione di simulazione soggettiva relativa è diretta a far emergere il mutamento della realtà voluto dalle parti.
2.1. – Il motivo è infondato.
In tema di simulazione, l’azione di accertamento dell’interposizione fittizia di persona in una compravendita è meramente dichiarativa, e quindi imprescrittibile, anche se dal suo esercizio deriva l’effetto automatico dell’attribuzione della proprietà al dissimulato acquirente, reale dominus dell’affare.
A questo indirizzo – costante nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, 20 maggio 1978, n. 2509; Sez. 2, 5 aprile 1984, n. 2225;
Sez. 2, 25 gennaio 1988, n. 587) – occorre dare continuità. Infatti, detta azione mira, non a far riconoscere gli elementi costitutivi di un negozio diverso da quello voluto, bensì all’identificazione del soggetto che si è celato dietro l’interposto; inoltre, siffatta identificazione è in rapporto di derivazione immediata dal riconoscimento della simulazione, così da restituire, automaticamente e necessariamente, al vero contraente la titolarità formale e sostanziale dei diritti e delle obbligazioni che gli competono nella sua qualità di parte.
3. – Il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1415 c.c., comma 2, e insufficiente motivazione sulla legittimazione attiva della F.) censura la sentenza impugnata là dove ha rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’attrice F..
3.1. – La censura è priva di fondamento.
Colui che ha promesso di acquistare un bene da chi, pur non essendone formalmente intestatario, lo aveva realmente comprato a seguito di una precedente vendita con interposizione fittizia di persona, ha un interesse a far risultare che la vendita anteriore all’interposto è finta e priva di effetti, perchè solo in questo modo si ottiene l’eliminazione della situazione di apparenza, per la quale il promissario avrebbe stipulato il preliminare con il non proprietario anzichè con il reale dominus. Ne consegue che il detto promissario acquirente è legittimato ad agire in simulazione onde ottenere il ripristino della situazione reale e riportare il bene, oggetto della promessa di vendita a lui fatta, nella disponibilità del promittente.
4. – Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 1417 cod. civ. e omessa pronuncia su questione decisiva.
Secondo la ricorrente in via principale, il L.F. avrebbe dovuto provare l’asserita simulazione esclusivamente attraverso il documento attestante la controdichiarazione scritta, non potendo giovarsi del più favorevole regime probatorio valevole per i terzi estranei al negozio. Ed anche la F., pur non avendo partecipato all’atto, non potrebbe considerarsi terzo, avendo accettato, come avente causa, la situazione concordata dai contraenti. Il motivo si conclude con la richiesta di affermazione dei seguenti principi di diritto: "in tema di prova della simulazione, qualora la parte ed il terzo agiscano nello stesso processo per l’accertamento della simulazione, vale nei confronti di ciascun soggetto il regime probatorio previsto dall’art. 1417 cod. civ., sicchè la parte non può giovarsi del materiale probatorio acquisito dal terzo in virtù del più favorevole regime probatorio"; "non può essere considerato terzo ai sensi dell’art. 1417 cod. civ. il successore a titolo particolare della parte il quale possa procurarsi la prova scritta della simulazione o comunque abbia accettato la simulazione prospettatagli dal suo dante causa".
4.1. – La complessiva doglianza è fondata, nei termini di seguito precisati.
Occorre premettere che, nell’ipotesi di simulazione relativa per interposizione fittizia di persona riguardante un contratto per il quale sia necessaria la forma scritta ad substantiam, quale una compravendita immobiliare, nel conflitto tra preteso compratore apparente ed acquirente effettivo, partecipe dell’accordo simulatorio e perciò parte del contratto, la prova della simulazione può essere data, di norma, solo con la produzione in giudizio dell’atto contenente la controdichiarazione, sottoscritta dall’acquirente dissimulato, dall’interposto e dall’altro contraente o, comunque, dalle parti contro le quali è esibita (Cass., Sez. 2, 6 maggio 2002, n. 6480; Cass., Sez. 3, 17 marzo 2005, n. 5765; Cass., Sez. 2, 17 novembre 2005, n. 23288; Cass., Sez. 2, 4 maggio 2007, n. 10240).
Tuttavia, le limitazioni alla facoltà di prova della simulazione, previste per i contraenti dall’art. 2722 cod. civ., non operano nei confronti dei terzi e dei creditori, i quali, non avendo accesso alla controscrittura (Cass., Sez. 3, 18 ottobre 1980, n. 5608; Cass., Sez. 2, 16 aprile 1988, n. 2998), possono provare l’esistenza di un accordo simulatorio con qualsiasi mezzo, anche con testimonianze e presunzioni, giacchè sarebbe incoerente ammettere costoro a far valere l’interposizione fittizia, e nel contempo imporre a tal fine una prova per loro impossibile.
In generale, la nozione di terzo abbraccia tutti coloro che non abbiano partecipato all’accordo simulatorio, cosicchè ne sono esclusi i contraenti ed i loro successori a titolo universale, mentre vi rientrano, di regola, i successori a titolo particolare dei contraenti stessi (Cass., Sez. 2, 20 ottobre 1981, n. 5477).
La qualità di terzo è stata riconosciuta da questa Corte in favore:
– del legittimario che voglia agire contro l’atto lesivo posto in essere dal de cuius simulato alienante (Sez. 2, 13 novembre 2009, n. 24134; Sez. 2, 25 giugno 2010, n. 15346);
– del titolare del diritto di prelazione agraria che esercita il diritto di riscatto di fondo rustico ed intenda dimostrare la dissimulazione della vendita ovvero la simulazione del prezzo indicato in contratto superiore rispetto a quello effettivamente pattuito e corrisposto (Sez. 2, 11 settembre 1972, n. 2724; Sez. 3, 18 aprile 2001, n. 5680);
– del mandante, non partecipe ed ignaro dell’accordo simulatorio, rispetto al contratto concluso dal mandatario con rappresentanza (Sez. 2, 24 novembre 1980, n. 6235; Sez. 2, 8 gennaio 2000, n. 125;
Sez. 2, 24 aprile 2008, n. 10743);
– dell’amministrazione finanziaria che intenda far valere la simulazione assoluta o relativa di un contratto stipulato dal contribuente, ai fini della corretta applicazione delle imposte (Sez. 5, 28 luglio 2006, n. 17221);
– del curatore che deduca la simulazione degli atti compiuti dal fallito, per ricostituire il suo patrimonio (Sez. 1, 19 novembre 1994, n. 9835; Sez. 1, 9 luglio 2005, n. 14481).
E’ invece considerato parte, agli effetti della prova della simulazione, (anche) il successore a titolo particolare che sia a conoscenza della simulazione ed abbia accettato, pur non avendo partecipato all’atto, la situazione concordata dai contraenti (Cass., Sez. 1, 21 ottobre 1994, n. 8638, in motivazione).
Dai casi finora analizzati dalla giurisprudenza si ricava che la nozione di terzo, ai fini dell’art. 1417 cod. civ., ha una caratterizzazione eminentemente funzionale, basandosi sulla estraneità all’intesa simulatoria e sulla contrapposizione, tipica dell’agire contro, sussistente fra gli interessi perseguiti con l’atto simulato e quelli di cui sia portatore colui che intenda dimostrare la simulazione.
Ad avviso del Collegio, il promissario acquirente dall’interponente di una precedente vendita simulata – che intenda far valere, impugnando per simulazione il relativo contratto, che il proprio dante causa, pur non essendo formalmente intestatario del bene compromesso in vendita, lo aveva realmente comprato celandosi dietro l’interposto – non è terzo ai fini del regime di prova agevolata dettato dal citato art. 1417 cod. civ..
Innanzitutto, il promissario non difende, nei confronti delle parti dell’intesa simulatoria, un diritto proprio, precedente al preliminare, ma lo stesso diritto che il dissimulato acquirente ha promesso di trasferirgli, dopo l’intervenuta simulazione.
In secondo luogo, nell’ergersi per distruggere l’apparenza dell’intestazione all’interposto, il promissario non agisce contro una dismissione apparente creata dal suo dante causa, ma si pone a fianco di questo al fine di far emergere la realtà dell’accordo simulatorio sottostante alla finta intestazione.
In altri termini, là dove si tratti di scoprire l’inerenza della simulazione ai soggetti della precedente compravendita, il promissario – il quale al momento del compromesso non ha potuto evidentemente fare affidamento sull’apparenza di una titolarità del bene, attuale o pregressa, in capo al promittente – deriva e ripete in tutto la propria posizione dal suo dante causa, e si pone, con quest’ultimo, in una situazione, non di conflitto, ma di convergenza sostanziale, l’uno e l’altro essendo parimenti interessati a dimostrare che colui che appare, in base al precedente negozio, come acquirente del bene si è interposto solo fittiziamente nel rapporto di compravendita: il promissario, perchè l’affare oggetto del preliminare vada a buon fine; il promittente, per rendersi adempiente alla stipulazione del contratto definitivo ad effetti traslativi.
Il promissario non può, pertanto, indossare una veste – quella del terzo – che al suo dante causa (il quale può dimostrare la simulazione per interposizione solo producendo in giudizio l’atto contenente la controdichiarazione, sottoscritta da tutte le parti o, comunque, dalle parti contro la quale è esibita) evidentemente non compete.
Con l’escludere la qualità di terzo in capo al promisssario, non si intende predicare la di lui partecipazione alla simulazione come fatto consumato; ma, piuttosto, rilevare che, pur non essendo partecipe nel fatto, egli è destinato a subirne gli effetti, ai fini del regime della prova di cui all’art. 1417 cod. civ., essendo partecipe delle conseguenze che la simulazione per interposizione fittizia comporta per il suo dante causa che sostenga di essere il dissimulato acquirente.
Opinando diversamente, si consentirebbe all’interponente, limitato nella prova della simulazione, di creare maliziosamente le condizioni per ottenere un indebito vantaggio nei confronti di chi egli ritenga essere un mero intestatario formale del bene, attraverso la promessa di vendere il medesimo bene a colui che, come terzo, potrebbe, avvalendosi del regime di prova privilegiato, dimostrare l’accusa di simulazione, facendo poi beneficiare dell’accertamento giudiziale, cosi conseguito, il proprio dante causa.
5. – Per effetto dell’accoglimento del terzo mezzo resta assorbito l’esame delle ulteriori censure articolate con il ricorso principale:
del quarto mezzo, con cui si contesta l’inquadramento del contratto stipulato tra l’Impresa Proverbio e la T. nell’ambito dell’istituto dell’interposizione fittizia di persona, sul rilievo che sarebbe mancato l’approfondimento circa la partecipazione all’accordo simulatorio da parte della venditrice; del quinto motivo, rubricato "insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia (esistenza dell’accordo L.F. – T.); omesso esame di prove decisive e mancata acquisizione di documenti decisivi; violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 345 cod. proc. civ."; del sesto motivo, il quale censura che la Corte d’appello abbia confermato l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica del contratto preliminare, avanzata soltanto in corso di causa dall’attrice F. con la memoria ex art. 180 cod. proc. civ.; e del settimo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1415 e 1147 e 2728 cod. civ. e artt. 116 e 345 cod. proc. civ.; insufficiente e illogica motivazione su un fatto controverso – malafede di M.A. – e omessa acquisizione di documenti decisivi).
6. – Passando al ricorso incidentale proposto dalla M., vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità sollevate dal controricorrente L.F..
La prima, perchè, contrariamente a quanto ritenuto dal controricorrente, dal contesto del ricorso incidentale – ed in particolare dalle pagine 2, 3, 4 e (in parte) 5, dedicate alle "premesse" alle censure – si rinvengano gli elementi indispensabili per la precisa cognizione, senza necessità di ricorrere ad altre fonti, dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni che vi hanno assunto le parti.
La seconda, perchè dagli atti del fascicolo si ricava per tabulas che, nel termine di legge, la ricorrente in via incidentale ha provveduto a depositare, nella cancelleria della Corte di cassazione, la copia in forma autentica della sentenza impugnata, cosi rispettando la prescrizione dettata dall’art. 369 cod. proc. civ..
7. – L’esame dei singoli motivi del ricorso incidentale – con i quali si denuncia la nullità della sentenza impugnata e si mettono in discussione le soluzioni a cui la stessa è giunta in punto di legittimazione all’esercizio dell’azione di simulazione, termine di prescrizione e (regime della) prova – resta tuttavia assorbito per effetto dell’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale.
8. – Cassata la sentenza impugnata in ragione del motivo del ricorso principale accolto, la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Poichè nè l’attrice F. nè il convenuto L.F. hanno prodotto in atti la controdichiarazione sottoscritta, sottesa al contratto di vendita per notaio Mantelli in data 19 dicembre 1985 (n. 39709 di repertorio), è mancata la prova che questo contratto, intercorso tra la società Fratelli Proverbio ed T.E., sia simulato per interposizione fittizia, non essendo a tal fine sufficienti – per quanto enunciato retro, sub 4.1. – le prove indiziarie e testimoniali utilizzate nei gradi di merito.
La domanda della F. va pertanto rigettata; e cade, di conseguenza, la sua pretesa di vedersi trasferita, ex art. 2932 cod. civ., la proprietà superficiaria del relativo immobile.
Va del pari respinta la domanda di simulazione assoluta proposta dal L.F. in relazione al contratto di compravendita del 29 maggio 1998, con il quale la T. ha ritrasferito la proprietà superficiaria dell’immobile a lei intestato alla M.. Essendo infatti mancata la prova che il L.F. sia il dissimulato acquirente di detto immobile, egli è privo di legittimazione ad agire, non essendo titolare di alcun diritto pregiudicato da quell’alienazione.
9. – La complessità e la novità delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigettati i primi due motivi ed assorbiti gli altri;
dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande tutte proposte da F.R. e da L.F.F.. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 31 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2012
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