T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 10-01-2012, n. 184 Procedimento concorsuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 12 novembre 2009 e depositato il successivo 28 novembre, la ricorrente, dipendente di ruolo dell’ISPESL con il profilo di ricercatore, impugna gli atti specificati in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Riferisce in fatto di aver proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica trasposto poi in sede giurisdizionale a seguito di atto di opposizione

Il concorso de quo è stato indetto ai sensi dell’art. 64 CCNL 1998/2001 relativo alle opportunità di sviluppo professionale degli Enti che rilevavano situazioni di anomala carenza per il personale da oltre dodici anni nei livelli II e III, da attuare mediante procedure concorsuali riservate ai ricercatori o tecnologi dell’Ente.

Riferisce di aver partecipato al predetto concorso per un posto di I Ricercatore area biologia e di essersi collocata al quinto posto con punti 47,77, mentre il vincitore ha riportato punti 50,58.

Deduce censure a sostegno del proprio diritto ad ottenere un punteggio aggiuntivo rispetto a quello attribuitole dalla Commissione.

1. Relativamente al sottotitolo di valutazione a.2.1 "Responsabilità/Coordinamento e partecipazione in progetti di ricerca nazionali o internazionali" (poi suddiviso nella scheda di valutazione nei par. a.2.1.1, a.2.1.2., a.2.1.3 (max 6 punti) del sottotitolo "attività professionale svolta (max 15 punti) del titolo di bando (art. 5, co. 2, lett. a) "attività professionale svolta nella specifica area concorsuale".

1.a Per il sottotitolo "attività professionale svolta", la ricorrente ha ottenuto punti 4,25 (cfr. scheda di valutazione par. a.2); al contrario, avrebbe dovuto ottenere per il suddetto sottotitolo il massimo attribuibile, vale a dire punti 6, in quanto:

-1.b per i titoli AS1-AS2 (attestazioni del Responsabile del Dipartimento di medicina sperimentale e patologia del Policlinico Umberto I, attestanti l’attività svolta presso la Cattedra di Igiene dell’Università La Sapienza (AS1) e il conferimento di incarico di organizzazione e sviluppo del settore di ricerca mutagenesi ambientale presso la medesima Cattedra (AS2), la Commissione non ha attribuito alcun specifico punteggio, motivando "valutati in C" cioè considerati nel contesto del "Giudizio sul profilo culturale e professionale del candidato", sicché illegittimamente la Commissione non ha attribuito lo specifico punteggio di 0,30 riservato a "ciascuna partecipazione a progetti di ricerca nazionali". E ciò in quanto poter valutare ogni titolo presentato sul "profilo culturale e professionale" non toglie il diritto dei candidati all’attribuzione dello specifico punteggio per la sezione di valutazione della "attività professionale svolta".

Per analoghi titoli relativi a certificazione dell’attività di ricerca e studio svolta nel Dipartimento di Biopatologia Umana, al contrario, alla vincitrice è stato attribuito il punteggio 0,40 ciascuno, in quanto valutati dalla Commissione come incarichi;

1.c Analogamente per i titoli indicati in AS3 (conferimento di due incarichi di ricerca presso l’Istituto Superiore di Sanità per gli anni 1986-1987), la Commissione non ha attribuito alcun punteggio specifico, motivando "valutati in C", sicché illegittimamente la Commissione non ha attribuito alla ricorrente lo specifico punteggio di p. 0,60 (0,30 x 2) relativo a ciascuna partecipazione.

1.d Al contrario, la contro interessata per il titolo presentato al n. 11 relativo a dichiarazioni dell’attività di ricerca svolta presso l’Istituto Superiore di Sanità con due incarichi di ricerca, ha ottenuto punti 0,60;

1.e Anche per il titolo AS4 (incarico di direzione di processo di biocatalasi presso impianto ACEA da parte della Società Ecobios) la Commissione non ha attribuito alcun punteggio specifico, motivando "valutato in C", mentre andava attribuito il punteggio di 0,30 relativo a partecipazione a "progetto di ricerca nazionale".

1.f Per il titolo AS8 (due documenti attestanti attività di ricerca presso l’Ispesl), la Commissione ha riservato, per il primo, punti 0,30; nessuna valutazione ha invece ottenuto il secondo titolo. Consegue che illegittimamente non è stato attribuito l’ulteriore punteggio di 0,30;

1.g per il titolo AS9 alla ricorrente andava attribuito il punteggio di 0,60; per il titolo AS11 il punteggio di 0,60 e per il titolo AS12 il punteggio di 0,15, in quanto doveva essere considerata referente Ispesl e, quindi, responsabile della ricerca.

Correttamente la Commissione ha, invece, operato nei confronti della controinteressata, attribuendole punti 0,30 per tre delle sei schede di ricerca allegate al titolo n. 55 in cui compare come "referente Ispesl";

1.h. per il titolo AS16 (pianificazione e conduzione della sperimentazione relativa all’unità operativa n. 1 afferente al progetto di ricerca Organismi geneticamente modificati: rischi connessi al rilascio nell’ambiente e all’esposizione professionale dei lavoratori di ricerca"), la Commissione ha attribuito punti 0,30, ricomprendendolo nel sottotitolo "partecipazione a progetto di ricerca nazionale". Al contrario, il titolo doveva essere valutato nell’ambito del sottotitolo "responsabilità/coordinamento in progetto di ricerca nazionale" con punti 0,60, poiché alla ricorrente venne affidata la responsabilità di pianificare e condurre tale sperimentazione, sicché è palese che non si tratta di attività di partecipazione, ma di attività di responsabilità e coordinamento di ricerca (dando diritto a punti 0,60);

1.i. per il titolo AS22(responsabilità di unità operativa "Biotecnologie applicate all’abbattimento di inquinanti ambientali specifici", nell’ambito del progetto di ricerca "L’impiego dei biosensori nella valutazione dell’esposizione occupazionale inquinanti chimici e biologici") la Commissione lo ha ritenuto"non valutabile in quanto manca la certificazione". Tale motivazione è palesemente illegittima, poiché la ricorrente è riportata in un documento del Ministero della Sanità – Direzione generale della ricerca, appartenente alla "struttura di appartenenza Ispesl" come responsabile scientifica della predetta unità operativa del progetto di ricerca nazionale.

1.l per i titoli RT 1-10 (partecipazione a n. 10 progetti di ricerca presso Eniricerche negli anni 1988-1995) la Commissione li ha ritenuti "non valutabili in quanto elaborati in servizio".

Osserva la ricorrente che tali titoli, consistenti in rapporti tecnici documentanti l’attività tecnico-scientifica svolta dalla ricorrente nel corso di otto anni presso il laboratorio di ricerca di Eniricerche, non possono essere considerati "elaborati di servizio", poiché essi testimoniano l’attività di ricerca svolta dalla ricorrente presso il predetto Ente. Consegue che per tali titoli alla ricorrente andava riconosciuto quanto meno il punteggio di 0,30 per ciascuno e, quindi, punti 3,00 (0,30 x 10).

2. Relativamente al sottotitolo di valutazione a.2.3 "attività di docenza" (max punti 1) del sottotitolo "attività professionale svolta" (max punti 15) del titolo di bando (art. 5, co. 2, lett. a) "attività professionale svolta nella specifica area concorsuale".

2.a il titolo AD6 (docenza al corso di formazione dell’Associazione Microbiologi Clinici Italiani su "Rischi da agenti biologici: applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994" Università La Sapienza) non ha avuto alcun punteggio dalla Commissione, in quanto facente parte di "relazioni a convegni/seminari valutati nel punto C".

Al contrario, il titolo in argomento era conseguente ad un incarico del direttore dell’Ispesl e doveva essere valutato come docenza con l’attribuzione di punti 0,05, analogamente per quanto è avvenuto per la contro interessata;

3.Relativamente al titolo di cui all’art. 5, co. 2, lett. c) del bando di "giudizio sul profilo culturale e professionale del candidato", la ricorrente ha ottenuto l’attribuzione di punti 2,5, con la seguente motivazione: "La valutazione complessiva del percorso formativo e professionale del candidato, tenuto conto dell’anzianità di servizio, evidenzia un’attività professionale dedicata ad incarichi di particolare rilevanza, risultano meno espresse le attività di ricerca che riguardano prevalentemente i piani di attività dell’ente e mancano elementi di particolare rilevanza come pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali".

La Commissione ha erroneamente ignorato l’attività di ricerca svolta dalla ricorrente al di fuori dell’Ispesl. Infatti, nel suo curriculum vitae, la medesima ha chiaramente indicato varie attività professionali svolte presso altri Enti (Università La Sapienza, Istituto Superiore di Sanità, soc. Ecobios etc..).

Quanto poi al ridotto numero di pubblicazioni internazionali, la Commissione non ha tenuto conto che tutta l’attività scientifica di ricerca svolta presso Eniricerche era coperta da segreto industriale e, quindi, non poteva essere pubblicata e, comunque, il ridotto numero di pubblicazioni su riviste internazionali è stato valutato dalla Commissione già nell’ambito della valutazione del titolo b) (pubblicazioni) e, quindi, non doveva essere nuovamente addotto come argomentazione di limitato profilo culturale e professionale della ricorrente.

La Commissione, inoltre, non ha tenuto in alcun conto le numerose partecipazioni della ricorrente (n. 29) a convegni nazionali e internazionali, né delle docenze e tanto meno dell’incarico di professore a contratto presso l’Università La Sapienza per un intero corso.

Seguono, infine, una serie di censure relative alla illegittimità del punteggio attribuito alla vincitrice, dott.ssa M.P..

Illegittimamente sono stati attribuiti punti 0,40 per ciascuno titolo (9 e 10), mentre consistono in semplici certificazioni a) dell’attività di ricerca e studio svolta nel campo dell’AIDS presso la Cattedra di Ematologia dell’Università La Sapienza; b) dell’attività di ricerca come biologo collaboratore presso il Dipartimento di Biopatologia Umana, sicché è palese che tali titoli non costituiscono "incarichi"e, qundi, è illegittima l’attribuzione di punti 0,80.

In subordine, qualora si ritenessero ricompresi nel sottotitoli "partecipazione a progetti di ricerca nazionali", ad essi andava attribuito il punteggio di 0,30 per ciascuno. Tuttavia, anche in tale denegata ipotesi, alla controinteressata non potevano essere attribuiti punti 0,60, ma solo 0,15, in quanto nella scheda di valutazione aveva già maturato punti 5,85 su un massimo attribuibile di punti 6. Conseguentemente il punteggio complessivo attribuito alla dott.ssa P. va decurtato di punti 0,80 o, in subordine, di punti 0,65.

Illegittimamente sono stati attribuiti alla controinteressata punti 0,40 per il titolo presentato sub. 16 e, quindi, il punteggio complessivo dovrebbe essere ridotto in misura corrispondente. Ciò in quanto il predetto titolo è stato documentato con dichiarazione sostitutiva in cui la controinteressata ha dichiarato: "di essere in possesso di incarico da parte del Direttore dell’Ispesl quale esperto qualificato a partecipare alla commissione paritetica nell’ambito dell’accordo di collaborazione per la prevenzione dei rischi da agenti cancerogeni e da agenti biologici", mentre il bando (art. 3) disponeva che i titoli oggetto di valutazione devono essere prodotti in originale ovvero in copia conforme all’originale con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000. Le dichiarazioni su stati, qualità personali e fatti possono essere documentate con dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del medesimo d.P.R. Consegue l’inammissibilità della dichiarazione sostitutiva del titolo presentato dalla dott.ssa P. sub 16. Né tale dichiarazione può essere considerata ai sensi del co. 9 dell’art. 3 del bando, poiché non è stata redatta in modo analitico.

Del pari illegittimamente sono stati attribuiti alla controinteressata punti 1,20 per i tre titoli presentati sub. 17, 18 e 19 (0,40 x 3), poiché i tre incarichi in argomento hanno carattere amministrativo, trattandosi di collaudo di attrezzature di laboratorio e, come tali, non andavano valutati.

In conclusione, dal maggior punteggio cui la ricorrente avrebbe diritto rispetto a quello attribuitole dalla Commissione e dal minor punteggio spettante alla controinteressata deriva che l’istante avrebbe diritto ad essere collocata al primo posto della graduatoria ed alla conseguente nomina ed inquadramento a I Ricercatore. In subordine ha comunque interesse all’accoglimento del ricorso, in quanto ciò gioverebbe per una migliore collocazione in graduatoria da cui potrebbe trarre utilità a seguito di scorrimento di graduatoria.

L’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro si è costituito in giudizio per resistere al ricorso senza espletare alcuna attività difensiva.

Si sono costituite in giudizio, altresì, le contro interessate M.P. e P.T.. Entrambe hanno concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 4913 del 2011 il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei riguardi dell’I.N.A.I.L., succeduto all’ISPESL a seguito della soppressione di quest’ultimo ex art. 7, comma 1, D.L. n. 79 del 2010.

Con atto notificato il 24 giugno 2011 la ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti dell’I.N.A.I.L.

Con atto depositato il 29 settembre 2011 l’I.N.A.I.L. si è costituito in giudizio, eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo. Nel merito ha concluso per il rigetto del ricorso.

All’Udienza del 9 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, oggetto del presente gravame è il provvedimento 29 aprile 2009 di approvazione della graduatoria di merito e di individuazione del vincitore del concorso interno per titoli ed esame- colloquio per l’attribuzione della posizione giuridico-economica di cui all’art. 64 del CCNL 1998/2001 comparto Enti di ricerca per n. 1 posto del profilo di I Ricercatore – II livello professionale area biologia – nella parte in cui la ricorrente non è stata collocata al primo posto della suddetta graduatoria e non è stata in conseguenza nominata vincitrice e posizionata in ruolo nel profilo di I Ricercatore con la prevista decorrenza dal 31.12.2001 o, in netto subordine, non è stata collocata in graduatoria in posizione più favorevole rispetto a quella assegnatale.

Il Collegio deve, preliminarmente farsi carico della eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa dell’Amministrazione, che deve essere disattesa.

Osserva il Collegio che la pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione n. 21563 del 12 ottobre 2009, richiamando preliminarmente la giurisprudenza, ormai consolidata, in ordine al riparto di giurisdizione nella materia dei concorsi interni, ha individuato come discrimen la permanenza dei vincitori nella stessa area professionale di appartenenza oppure il loro passaggio ad aree diverse e superiori, compresa, ovviamente quella della dirigenza. Per i concorsi interni, pertanto, la giurisdizione è determinata dall’esito della verifica in ordine alla natura della progressione verticale, restando riservato all’ambito dell’attività autoritativa soltanto il mutamento dello status professionale, non le progressioni meramente economiche né quelle che comportano sì il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese tuttavia nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e caratterizzate, di conseguenza, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo (T.A.R. Catania, Sez. II, 12 febbraio 2010 n. 201; T.A.R. Lazio, III Sez., 15 gennaio 2010 n. 278; T.A.R. Catania, Sez. II, 24 novembre 2009 n. 1961).

Sempre il giudice della giurisdizione ha aggiunto, richiamando specifici propri precedenti sul punto (Cass. civ., S.U., 9 febbraio 2009 n. 3051), che se è vero che per "area" deve intendersi un insieme di posizioni professionali associate a plurime qualifiche, anche di diverso livello ma connotate da elementi di omogeneità, è altresì vero che il giudice ha sempre il potere-dovere di verificare se, al di là delle espressioni letterali adoperate dagli stipulanti il contratto, risulti realmente definito un sistema di classificazione strutturato in aree omogenee, tale che i rispettivi profili professionali, seppure differenziati in livelli, si presentino omogenei in quanto riconducibili a un patrimonio professionale almeno potenzialmente identico per tutti i lavoratori che vi appartengono.

Proprio in applicazione dei poteri riconosciuti al giudice, la Corte ha concluso nel senso che nel caso di concorso interno per primo ricercatore, II livello, si configura un passaggio verticale di funzioni a livello qualitativo, che richiede una diversa e più complessa professionalità, un bagaglio di maggiori esperienze nonché più accentuate responsabilità, come dimostrato dall’inserimento di diverse fasce dei ricercatori e dalla definizione dell’organico a seconda di ciascuna fascia.

La Suprema Corte ha confermato l’orientamento da ultimo richiamato nella sentenza del 9 aprile 2010 in una fattispecie che non è per nulla diversa da quella al vaglio del Collegio, precisando, peraltro, che il D.P.R. n. 171 del 1991, all’art. 13, co. 2, lett. b) dettava una distinta dotazione organica per i profili di I e II livello di Ricercatore e conteneva, al successivo comma 3, una rigida prescrizione secondo cui per i livelli professionali di Ricercatore non era ammessa mobilità da altri profili e l’accesso ad ognuno dei livelli I, II e III era previsto esclusivamente attraverso concorso pubblico nazionale. L’unicità dell’organico è stata, invece, introdotta solo successivamente dall’art. 15 del CCNL del comparto Enti di ricerca 2002-2005, con decorrenza, quanto agli effetti giuridici, da tale data.

Consegue che nella specie non può che dichiararsi la giurisdizione di questo giudice.

Conclusione, questa, alla quale questo Tribunale era peraltro già pervenuto (Sez. III ter, 27 marzo 2007, n. 2628) sul rilievo che il modello contrattuale seguito negli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, per i profili professionali di ricercatore e di tecnologo, è quello dei "livelli" di appartenenza. Più precisamente, l’ordinamento del personale per i profili professionali che qui interessano, è articolato in due distinti livelli (III livello per i "ricercatori" e II livello per i "primi ricercatori"). Ciò è confermato dalla disposizione del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, art. 13 che, nello stabilire le regole di accesso e di progressione di livello, prevede che ad ognuno dei livelli III, II e I (ricercatore, primo ricercatore e dirigente di ricerca) si pervenga, esclusivamente a seguito di concorso pubblico nazionale, richiedendo per l’accesso alla posizione di "primo ricercatore" titoli diversi da quelli richiesti per la posizione di "ricercatore", sicché può ritenersi che il passaggio da "ricercatore", III livello, a "primo ricercatore", II livello, concretizza l’accesso ad un’area diversa, con conseguente applicazione dei principi sul riparto di giurisdizione elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte.

Prima di iniziare la disamina dei motivi dedotti, è utile ricordare che esiste un ampio margine di discrezionalità nella valutazione della commissione giudicatrice, sicché il sindacato del giudice, nei limiti in cui è consentito, deve comunque conformarsi a specifici canoni tecnici di riferimento i quali, per il settore esaminato, sono il più delle volte opinabili. Si deve, pertanto, ritenere che il giudizio della commissione giudicatrice -essendo essenzialmente un "giudizio qualitativo" sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati ed attenendo all’ampia sfera della discrezionalità tecnica- è censurabile unicamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, tale da configurare un palese eccesso di potere, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della commissione.

In conclusione, al Collegio è consentito soltanto verificare l’esistenza di un coerente sviluppo fra le fasi procedurali del concorso, nel senso che la scelta finale della commissione non appaia in illogica contraddizione con gli elementi globalmente emergenti dalle varie fasi in cui si è articolato il procedimento selettivo; di tal che la valutazione della commissione giudicatrice, in quanto inerente ad un "giudizio qualitativo" sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati, può essere dichiarata illegittima solo ove si riscontrino macroscopiche carenze nella motivazione o nei prestabiliti criteri di valutazione ovvero nei contenuti di ragionevolezza e proporzionalità nell’apprezzamento dei candidati.

Alla luce di ciò, la assegnazione dei singoli punteggi appare immune dai vizi dedotti.

Con il primo motivo la ricorrente assume che per il sottotitolo "attività professionale svolta", erroneamente le sono stati attribuiti punti 4,25 (cfr. scheda di valutazione par. a.2), poiché avrebbe dovuto ottenere per il suddetto sottotitolo il massimo attribuibile, vale a dire punti 6. E ciò in quanto:

i titoli AS1-AS2 (dichiarazioni del Responsabile del Dipartimento di medicina sperimentale e patologia del Policlinico Umberto I, attestanti l’attività svolta presso la Cattedra di Igiene dell’Università La Sapienza (AS1) e il conferimento di incarico di organizzazione e sviluppo del settore di ricerca mutagenesi ambientale presso la medesima Cattedra (AS2), non sono stati valutati dalla Commissione in ragione del fatto che erano stati "valutati in C" cioè considerati nel contesto del "Giudizio sul profilo culturale e professionale del candidato", sicché illegittimamente la Commissione non avrebbe attribuito lo specifico punteggio di 0,30 riservato a "ciascuna partecipazione a progetti di ricerca nazionali". Infatti l’aver valutato il titolo presentato nella voce "profilo culturale e professionale" non toglie il diritto del candidato all’attribuzione dello specifico punteggio per la sezione di valutazione dell’"attività professionale svolta".

La ricorrente assume che per analoghi titoli (nn. 9 e 10) la controinteressata avrebbe ottenuto uno specifico punteggio.

Osserva il Collegio che dal confronto dei titoli di entrambe le candidate si rileva che per la ricorrente il titolo attesta che "ha partecipato ad attività di ricerca"; per la contro interessata, il corrispondente titolo attesta che "ha svolto attività di studio e ricerca".

Le citate certificazioni, quindi, non appaiono equivalenti.

Ed invero, come evidenzia la controinteressata, l’attività svolta dalla ricorrente si è concretizzata in attività convenzionale non sottoposta a giudizio di valutazione di una Commissione di esperti e, dunque, i titoli prodotti sono mere attestazioni di collaborazione; mentre l’attività svolta dalla stessa controinteressata attiene ad incarichi di ricerca supportati da contratto nell’ambito del relativo progetto di ricerca .

Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, una volta che la Commissione, nella sua piena facoltà, abbia inserito un titolo nella sezione "C", lo stesso non può essere valutato in altre sezioni, non sussistendo i presupposti per una doppia valutazione.

In relazione ai titoli indicati in AS3 (conferimento di due incarichi di ricerca presso l’Istituto Superiore di Sanità per gli anni 1986-1987), per i quali la Commissione non ha attribuito alcun punteggio specifico, motivando "valutati in C"; mentre, al contrario, alla contro interessata per il titolo presentato al n. 11 relativo a dichiarazioni dell’attività di ricerca svolta presso l’Istituto Superiore di Sanità con due incarichi di ricerca, la Commissione ha attribuito punti 0,60, si osserva che tale diversità di valutazione è giustificata dal fatto che la controinteressata ha avuto conferito l’incarico ai sensi dell’art. 2l della L. n. 519 del 1973, mentre per la ricorrente l’incarico è stato conferito ai sensi dell’art. 2 D.M. 25 luglio 1984, nell’ambito della convenzione stipulata tra l’Istituto Superiore di Sanità e la Regione Sardegna.

Consegue che trattandosi di convenzione, correttamente la Commissione ha valutato il titolo nella sezione "C".

E’ utile aggiungere che il periodo di attività in argomento è unico, anche se suddiviso in due periodi, complessivamente per 12 mesi; mentre per la controinteressata l’arco temporale interessato ha coperto due distinti periodi relativi a due diversi progetti di ricerca, per un totale di 42 mesi. Ciò da solo costituirebbe motivo per l’attribuzione di un punteggio maggiore in favore della predetta controinteressata.

La valutazione espressa, comunque, sfugge al sindacato di questo giudice, atteso che non appaiono palesi elementi di illogicità o di contraddittorietà. La Commissione ha ritenuto tale attività suscettibile di valutazione sotto la predetta voce facendo riferimento al grado di complessità, di autonomia e di responsabilità delle funzioni svolte, sulla base dei criteri fissati.

Anche per il titolo AS4 (incarico di direzione di processo di biocatalasi presso impianto ACEA da parte della Società Ecobios) la Commissione non ha attribuito alcun punteggio specifico, motivando "valutato in C", mentre, secondo la ricorrente, andava attribuito il punteggio di 0,30 relativo a partecipazione a "progetto di ricerca nazionale".

In relazione a tale titolo, però, l’interessata non ha svolto la relativa attività attraverso la selezione pubblica, bensì mediante chiamata diretta da parte di una Società privata (Itslia S.r.l.).

Per il titolo AS8 (due documenti attestanti attività di ricerca presso l’Ispesl), la ricorrente reclama l’attribuzione di punti 0,30 in relazione al progetto del Ministero della Sanità; mentre lamenta la mancata attribuzione di un punteggio in relazione al secondo titolo, che è stato completamente ignorato dalla Commissione.

Rileva il Collegio che dall’analisi della scheda (A/2 1996) è dato evincere che il progetto aveva ad oggetto la "Messa a punto di protocolli diagnostici per la sorveglianza sanitaria e per il monitoraggio biologico dei lavoratori esposti alle varie noxae lavorative (linea progettuale n. 6)" ed aveva come obiettivo lo sviluppo di metodi di indagine per la definizione degli indicatori biologici di esposizione e di rischio negli addetti alle biotecnologie.

Il documento modulo RF1, anno 1996, indica, come oggetto della ricerca il seguente titolo: "Sperimentazione in ambito IRCCS di criteri di misura e valutazione di fattori di rischio cronico caratterizzanti mansioni assistenziali; valutazione della efficacia a fini della quantificazione e riduzione del rischio, in applicazione delle norme per la sicurezza e protezione dei lavoratori".

Dall’analisi dell’oggetto dei due progetti di ricerca sopra riportati appare plausibile ritenere che il progetto di ricerca sia unico e che quello indicato nel modello RF1 sia solo una specificazione del primo.

Non da ultimo giova precisare che la stessa ricorrente li ha indicati come documento unico ricompresi nella sigla AS8.

Per i titoli AS9 la ricorrente sostiene che alla stessa andava attribuito il punteggio di 0,60; per il titolo AS11 il punteggio di 0,60 e per il titolo AS12 il punteggio di 0,15, in quanto doveva essere considerata referente Ispesl e, quindi, responsabile della ricerca.

Dall’esame del verbale n. 1 dell’11 novembre 2008 si rileva che nella sezione a.2.1 la Commissione ha attribuito un punteggio minimo di 0,30 per la responsabilità di piano di attività ed un punteggio minimo di 0,15 per la partecipazione a piani di attività, inserendo il "referente di prassi" nella sezione "partecipazione piani di attività". Consegue che a seconda dei casi e nell’ambito della propria discrezionalità valutativa la Commissione ha attribuito il punteggio di 0,30 quando ricorreva la figura di responsabile ed il punteggio di 0,15 quando compariva la figura di semplice partecipante o referente.

Per il titolo AS16 ("pianificazione e conduzione della sperimentazione relativa all’unità operativa n. 1 afferente al progetto di ricerca "Organismi geneticamente modificati: rischi connessi al rilascio nell’ambiente e all’esposizione professionale dei lavoratori di ricerca", la Commissione ha attribuito punti 0,30, ricomprendendolo nel sottotitolo "partecipazione a progetto di ricerca nazionale". Al contrario, secondo l’interessata, il titolo doveva essere valutato nell’ambito del sottotitolo "responsabilità/coordinamento in progetto di ricerca nazionale" con punti 0,60, poiché alla ricorrente venne affidata la responsabilità di pianificare e condurre tale sperimentazione, sicché sarebbe palese che non si tratta di attività di partecipazione, ma di attività di responsabilità e coordinamento di ricerca (dando diritto a punti 0,60).

In realtà il progetto di ricerca "Organismi geneticamente modificati: rischi connessi al rilascio nell’ambiente e all’esposizione professionale nei laboratori di ricerca" indica quale responsabile scientifico dell’Unità Operativa il dott. Ing. Raffaele Delle Piane, sicché appare corretta l’attribuzione di punti 0,30.

Per quanto concerne il titolo AS22 (responsabilità di unità operativa "Biotecnologie applicate all’abbattimento di inquinanti ambientali specifici", nell’ambito del progetto di ricerca "L’impiego dei biosensori nella valutazione dell’esposizione occupazionale inquinanti chimici e biologici") che la Commissione ha ritenuto"non valutabile in quanto manca la certificazione", in realtà nel documento AS22, Modulo 1, il nominativo della ricorrente non compare, mentre è presente nel Modulo 2 Bis quale Responsabile Scientifico dell’Unità Operativa 8, sicché alla stessa andava attribuito il punteggio di 0,30.

Quanto ai titoli RT 1-10 (partecipazione a n. 10 progetti di ricerca presso Eniricerche negli anni 1988-1995) la Commissione li ha ritenuti "non valutabili in quanto elaborati in servizio".

Osserva la ricorrente che tali titoli, consistenti in rapporti tecnici documentanti l’attività tecnico-scientifica svolta dalla ricorrente nel corso di otto anni presso il laboratorio di ricerca di Eniricerche, non possono essere considerati "elaborati di servizio", poiché essi testimoniano l’attività di ricerca svolta dalla ricorrente presso il predetto Ente. Consegue che per tali titoli alla deducente andava riconosciuto quanto meno il punteggio di 0,30 per ciascuno e, quindi, punti 3,00 (0,30 x 10).

In proposito è utile ricordare che per la partecipazione a progetti di ricerca nazionale è necessaria l’emanazione del bando pubblico con conseguente selezione e valutazione delle proposte da parte di apposita Commissione.

Ciò, nella specie, non è avvenuto e quindi può condividersi la valutazione effettuata dalla Commissione. Peraltro in tali relazioni, la ricorrente viene indicata quale "relatore" e non come responsabile del rapporto tecnico.

Per il titolo AD6 (docenza al corso di formazione dell’Associazione Microbiologi Clinici Italiani su "Rischi da agenti biologici: applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994" Università La Sapienza) la ricorrente lamenta di non aver ottenuto alcun punteggio dalla Commissione, in quanto costituente parte di "relazioni a convegni/seminari valutati al punto C"; mentre, al contrario, detto titolo avrebbe dovuto essere valutato come docenza con l’attribuzione di p. 0,05, analogamente a quanto è avvenuto per la contro interessata.

In realtà, come è dato evincere dall’esame del documento medesimo, la ricorrente ha prodotto una relazione nell’ambito dell’iniziativa organizzata dall’Istituto Ispesl all’interno della manifestazione "Sicurezza 2000". Diversa valutazione spetta al titolo indicato al n. 33 della contro interessata, il quale denota un effettivo incarico di docenza nell’ambito di un Seminario .

La ricorrente lamenta ancora che la Commissione abbia completamente ignorato sia l’attività di ricerca svolta dalla candidata al di fuori dell’Ispesl, sia le pubblicazioni internazionali. In particolare per quanto concerne l’attività scientifica di ricerca svolta presso Eniricerche, la Commissione non avrebbe tenuto conto che tale attività era coperta da segreto industriale, sicché non poteva essere pubblicata. Comunque, il ridotto numero di pubblicazioni su riviste internazionali la Commissione lo aveva valutato nell’ambito del titolo b) (pubblicazioni), sicché non doveva essere addotto nuovamente quale argomentazione di limitato profilo culturale e professionale nella valutazione complessiva del percorso formativo della candidata.

Per quanto concerne l’attività di ricerca svolta presso Eniricerche valgono le considerazioni espresse nel punto precedente, non potendo questa essere ricondotta a progetti di ricerca specifici nazionali o internazionali.

In relazione alle pubblicazioni, è agevole osservare che la scheda personale della ricorrente riporta una sola pubblicazione su rivista indicizzata; mentre maggior numero presenta la controinteressata.

E’ noto che il metodo dell’Impact Factor è volto a stabilire il grado di diffusione e di apprezzamento delle medesime pubblicazioni presso la comunità scientifica. Invero, la Commissione nel giudicare le pubblicazioni dei candidati e per meglio garantire la par condicio deve fare ricorso a parametri di valutazione spersonalizzati ed oggettivi che siano ritenuti unanimemente validi in ambito scientifico, anche internazionale.

Tuttavia, le scelte della Commissione in proposito non sono censurabili, in quanto ciò significherebbe sostituire le valutazioni dell’Organo tecnico con quelle del giudice amministrativo.

Né assumono rilievo gli abstract presentati a convegni e congressi, come stabilito nei criteri dettati dalla Commissione.

In relazione alle censure dedotte in ordine ai titoli presentati dalla contro interessata indicati ai nn. 9 e 10 valgono le considerazioni di cui al primo motivo.

La ricorrente deduce, inoltre, che illegittimamente sono stati attribuiti a quest’ultima punti 0,40 per il titolo presentato sub. 16, in quanto esso è stato documentato con dichiarazione sostitutiva mentre il bando (art. 3) disponeva che i titoli oggetto di valutazione dovessero essere prodotti in originale ovvero in copia conforme all’originale con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Le argomentazioni della ricorrente appaiono condivisibili.

Invero l’art. 3, p. 8, del bando dispone che "i titoli oggetto di valutazione devono essere prodotti in originale ovvero in copia conforme all’originale con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (all. b) (…)".

Di contro, il documento sub. 16 è una dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. a), inidonea ad attestare il possesso del titolo in argomento.

Conseguentemente il punteggio attribuito alla controinteressata deve subire la decurtazione di punti 0,40.

Infine, secondo la prospettazione della ricorrente, il punteggio attribuito alla controinteressata dovrebbe subire una ulteriore decurtazione di punti 1,20, in quanto i tre titoli presentati sub. 17, 18 e 19 (0,40 x 3), hanno carattere amministrativo, trattandosi di collaudo di attrezzature di laboratorio e, come tali, non andavano valutati.

Osserva il Collegio che l’attività di collaudo è senza dubbio un’attività di verifica tecnico-scientifica e non può che essere effettuata da un ricercatore o tecnico specializzato.

La circostanza che l’incarico sia stato conferito da un direttore amministrativo non può inficiare l’attività svolta.

Correttamente i titoli sono stati valutati con punti 0,4 cadauno e inseriti nella voce "Coordinamento di attività tecnico-scientifiche".

In conclusione i rilievi mossi si palesano infondati, tranne i due profili di censura sulla base dei quali è emerso che la ricorrente avrebbe diritto ad un maggior punteggio di 0,30 per il titolo AS22, mentre alla controinteressata, vincitrice del concorso, andrebbero sottratti punti 0,40 per l’impossibilità di valutare il titolo sub 16.

Le relative doglianze sono tuttavia inammissibili per difetto di interesse, posto che le suindicate variazioni di punteggio non muterebbero la posizione della ricorrente stessa in graduatoria.

Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, attese le questioni trattate, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *