Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-10-2011) 02-12-2011, n. 44988

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Z.Z. ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso l’ ordinanza 22.3.10 del Tribunale del riesame di Firenze con la quale è stata è stata rigettata l’istanza di riesame presentata avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal locale g.i.p. il 22.2.10 che disponeva detta misura cautelare reale con riferimento alla somma di Euro 118.200,00, rinvenuta dalla Guardia di Finanza, in occasione di un controllo stradale, all’interno del bagagliaio della vettura della prevenuta, ipotizzando il reato di cui all’art. 648 bis c.p. con la necessità – riteneva il tribunale fiorentino – di impedire che detto reato fosse portato a compimento ed anche in vista della confisca ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 – sexies.

Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata ordinanza, violazione di legge evidenziando come già in precedenza sulla stessa somma di denaro fosse stato disposto il sequestro probatorio, in relazione ai reati di ricettazione e di abusivo ricorso al credito, poi annullato dalla Cassazione con sentenza n. 903/10 per insussistenza del fumus commissi delicti. A motivo, pertanto, della incertezza della qualificazione giuridica della condotta tenuta dalla Z., anche il provvedimento di sequestro preventivo doveva essere caducato, non avendo i giudici del riesame motivato sulla ritenuta sussistenza del fumus del reato di riciclaggio, non essendo in proposito utilizzabile l’argomento secondo cui "il denaro in contanti era trasportato ben nascosto", sì da significare il "… voler nascondere la vera origine", dal momento che – osserva la difesa – trattavasi di una somma di una certa entità, come tale da preservare, costituente il denaro – come aveva riferito la stessa Z. – proveniente dai regali per le nozze avvenute qualche giorno prima. Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.

Le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, commi 1 e 2, consistono, quanto al fitmus commissi delicti, nell’astratta configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal p.m., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino nè la sussistenza degli indizi di colpevolezza nè la loro gravità e, quanto al periculum in mora, coincidendo quest’ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (v. Sez.un., 19 gennaio 2004, n.920).

Nella specie, i giudici del riesame, nell’indicare come il sequestro eseguito nei confronti dell’indagata si inserisca nell’ambito di una più ampia indagine, di cui agli atti trasmessi dalla p.g. il 2.2.09, nell’ambito della quale era stata formulata anche l’ipotesi del reato di riciclaggio, hanno precisato come la somma in contanti di Euro 118.000,00, costituita da banconote di vari tagli, sia stata rinvenuta nascosta tra la biancheria e gli indumenti sporchi e, soprattutto, non fosse confacente al reddito della indagata la quale, in proposito, aveva fornito una spiegazione (essere il denaro provento di regali di nozze) che allo stato non appariva vera, perchè non confermata sia dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, da cui – secondo la nota 2.2.10 della Guardia di Finanza – risultava trattarsi di spiegazioni di comodo, sia dagli accertamenti comunque svolti dalla p.g. da cui era emerso che le persone indicate come partecipanti alla festa di nozze non erano state in grado di fornire precise indicazioni in ordine alla cerimonia, mentre l’analisi dei tabulati non ne aveva confermato la contemporanea presenza in uno stesso luogo il giorno delle nozze. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese-processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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