Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-06-2012, n. 10578 Velocità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Giudice di pace di Acireale, depositato il 15 gennaio 2008, C.D.A. proponeva opposizione ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S. per sentire annullare il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. (OMISSIS), emesso nei suoi confronti dalla Polizia municipale di ACI SANT’ANTONIO, stante la nullità dell’accertamento, avente ad oggetto il superamento del limite di velocità, per essere mancata la contestazione immediata e comunque per non essere stata chiarita, in verbale, la ragione per cui non era stata possibile la contestazione immediata.

Il Giudice di pace di Acireale, nella resistenza del Comune, il quale evidenziava che l’accertamento era stato effettuato mediante apparecchiatura di rilevamento a distanza (Velomatic 512), accoglieva il ricorso e per l’effetto annullava il verbale di accertamento, compensate le spese processuali.

In virtù di rituale appello interposto dai C., il quale chiedeva la riforma della sentenza di primo grado limitatamente alle spese, il Tribunale di Catania – Sezione distaccata di Acireale, nella resistenza del COMUNE, il quale proponeva anche appello incidentale quanto al merito, respingeva l’appello principale e in accoglimento di quello incidentale, in integrale riforma della sentenza del giudice di prime cure, rigettava l’opposizione.

A sostegno delle decisione il giudice del gravame evidenziava – esaminando nel merito, preliminarmente, l’appello incidentale – che, seguendo un condivisibile principio di diritto affermato in sede di legittimità, nella specie la questione da accertare riguardava non già che la via (OMISSIS), ove era stato elevata la contestazione, non rientrasse nel decreto prefettizio, di cui alla L. n. 168 del 2002, art. 4, comma 4, di conversione del D.L. n. 121 del 2002, bensì occorreva stabilire se si fosse o meno, nel caso concreto, in relazione alle specificità dell’accertamento, come descritto in verbale, la facoltà di non procedere ad accertamento immediato.

Orbene nel verbale impugnato si spiegava dettagliatamente che l’accertamento della violazione era avvenuto con apparecchiatura Velomatic 512 matricola (OMISSIS), con omologa dal Ministero dei Lavori Pubblici n. 2961 del 27.11.1989, dotato di certificato di taratura rilasciato dal centro SIT il 20.6.2007, di cui era stata preventivamente verificata la funzionalità, collocato in posizione di buona visibilità, precisato in diritto (art. 201 C.d.S., comma 1) che l’apparecchio consentiva la determinazione dell’illecito in un tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo era posto a distanza dal posto di accertamento.

Aggiungeva che nel verbale impugnato era precisato che il trasgressore avrebbe dovuto recarsi presso gli uffici e visionare le fotografie scattate.

Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il C., affidato a due motivi, cui ha resistito il Comune di ACI S. ANTONIO con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione da parte del giudice del gravame del divieto di decidere ultra o extra petita partium per assoluta difformità tra le richieste avanzate dal Comune nell’appello incidentale e le motivazioni poste a sostegno della sentenza.

Il motivo è infondato.

Il vizio di ultra, ed extra, petizione ricorre solo quando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (cfr. Cass. 6 giugno 2002, n. 8218; Cass. 10 marzo 2004, n. 4924).

Nella specie tale vizio non ricorre, avendo Sa sentenza impugnata giudicato sul fondamento della richiesta proposta dal Comune, appellante in via incidentale, di annullamento della decisione di prime cure, con conferma del verbale di contestazione n. (OMISSIS).

Del resto questa Corte già in una risalente pronuncia (v. Cass. 6 giugno 1977 n. 2322) ebbe ad affermare, che il vizio di ultra ed extrapetizione si configura rispetto al petitum e non rispetto alla impostazione giuridica dei termini concreti della controversia, con la conseguenza che non incorre nel suddetto vizio il giudice di appello che proceda alla valutazione di profili giuridici che, riferendosi alle questioni sottoposte alla sua cognizione, non risultino espressamente contemplati nei motivi di impugnazione, giacchè – in aderenza al principio jura novit curia – la ricerca ed applicazione della norma astratta al caso concreto rientra nei suoi compiti istituzionali.

Con il secondo motivo viene dedotta la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in quanto, premesso che la via (OMISSIS) non è una strada contemplata nel decreto prefettizio, il giudice del gravame avrebbe dovuto o ritenere che rientrasse fra le strade extra urbane che attraversano una città o un centro urbano, con la conseguenza che è vietato l’uso di autovelox automatici, ovvero che rientrasse in una delle quattro tipologie per cui è ammesso l’autovelox ed allora avrebbe dovuto informare gli utenti della strada dell’adozione di dispositivi automatici, a pena di nullità.

Il motivo prima che infondato è inammissibile per la sua assoluta genericità, in quanto il ricorso non soddisfa, in parte qua, il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, cui si ricollega il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Premesso che la qualificazione della strada costituisce un accertamento di fatto, quanto il ricorrente afferma è del tutto insufficiente perchè possa cogliersi il senso della censura, non essendo stato esposto neanche entro quale categoria dovrebbe essere ricompresa la via (OMISSIS).

Solo per completezza osserva il collegio che un’ultima considerazione appare dirimente nella verifica della legittimità nell’utilizzazione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità:

questa Corte ha reiteratamente affermato il principio secondo cui "il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione dello stesso art. 4, comma 2 – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del medesimo art. 4, comma 4, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1-bis" (Cass. SS.UU. 13 marzo 2012 n. 3936; Cass. 28 gennaio 2008 n. 1889; Cass. 10 gennaio 2008 n. 376).

Di conseguenza il superamento dei limiti di velocità in ipotesi di rilevamento a distanza deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione e dei rilievi delle apparecchiature previste dall’art. 142 C.d.S., comma 6, verbale facente piena prova fino a querela di falso della effettuazione dei rilievi stessi, anche quanto all’apposizione di segnalazione preventiva (cfr anche Cass. n. 8896 del 1997 e Sezioni Unite n. 2952 del 1998), non avendo nella specie parte ricorrente neanche articolato prova contraria.

In conclusione, il ricorso va rigettato, con regolazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione Civile, il 29 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2012

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