Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-10-2011) 02-12-2011, n. 44957 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.M. ricorre avverso la sentenza 26.4.10 della Corte di appello di Lecce che ha confermato quella in data 2.3.07 del locale g.i.p. con la quale è stato condannato, con la concessione dei doppi benefici di legge, alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il reato di cui all’art. 474 c.p..

Deduce il ricorrente violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) mancando la prova circa la illecita provenienza della merce e la sua natura di merce contraffatta e dotata di vis ingannatoria.

Si trattava di merce grossolanamente falsificata nei segni distintivi per cui non poteva confondersi con l’originale e da ciò l’irrilevanza penale del fatto per assenza di offensività della condotta.

Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.

Integra il delitto di cui all’art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, nè a tal fine ha rilievo la configurabilità della cd. contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Si tratta, quindi, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Cass., sez. 5, 5 luglio 2006, n. 31451), in quanto ciò che rileva è esclusivamente la possibilità di confusione tra i marchi e non già quella tra i prodotti (Cass., sez. 5, 14 febbraio 2008, n. 11240).

Nella specie, trattandosi di detenzione per la vendita, su una bancarella, di n. 185 paia di occhiali da sole di diverse note case produttrici, recanti marchi contraffatti, del tutto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 474 c.p., in assenza anche della ricorrenza dell’elemento della grossolanità della falsificazione dei marchi, intesa come contraffazione riconoscibile ictu oculi perchè caratterizzata da un grado di imitazione così ostentata e macroscopica per la sua incompiutezza.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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