Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-06-2012, n. 10573 Garanzia per i vizi della cosa venduta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione notificato il 14 dicembre 1999, la Tiromat s.p.a. (poi CFS Palazzolo s.p.a., oggi CFS Italy s.p.a.) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Lecco su ricorso della Vuototecnica s.r.l., che ne aveva fatto richiesta per ottenere il pagamento del residuo corrispettivo di una fornitura di gruppi modulari (elettrovalvole) per la generazione del vuoto.

A fondamento della opposizione veniva dedotto che le elettrovalvole oggetto della fornitura erano destinate ad essere installate su macchinari assemblati dalla società opponente e commercializzati in vari Paesi europei; che per le membrane del gruppo vuoto la fornitrice aveva garantito una durata di gran lunga superiore a quella effettiva; che la circostanza era stata contestata alla società fornitrice, la quale aveva provveduto dapprima alla sostituzione delle membrane difettose o inadeguate, e successivamente, dopo alcune prove, alla fornitura di nuove membrane, destinate a durare per i cicli produttivi indicati nell’accordo iniziale, ma che si erano deteriorate dopo la metà circa dei cicli garantiti.

Sulla base di tali premesse la società opponente chiedeva la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della società Vuototecnica, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell’opposta alla restituzione del corrispettivo, oltre al risarcimento del danno. La società opposta, costituitasi, contestava il fondamento della opposizione, che veniva accolta con sentenza in data 4 marzo 2003 dal Tribunale di Lecco.

2. – La società Vuototecnica proponeva gravame, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Milano con sentenza depositata in data 8 maggio 2006.

Il giudice di secondo grado riteneva sussistente la prova che le membrane fossero difettose, ciò che giustificava la pronuncia di risoluzione del contratto. In senso contrario non poteva rilevare la mancata restituzione della merce difettosa, per avere la società opponente alienato la merce affetta da vizi, dal momento che la preclusione contemplata dall’art. 1492 c.c., comma 3, non ha carattere assoluto, ma relativo, operando nel solo caso in cui l’atto dispositivo si correli alla volontà di accettare la cosa nonostante le deficienze in essa riscontrate, non quando l’utilizzazione non riveli un intento incompatibile con la richiesta di scioglimento del vincolo contrattuale, come era da ritenersi nel caso di specie, in cui tale utilizzazione era stata effettuata sul presupposto della effettiva operatività della garanzia di funzionamento per il numero minimo di cicli contrattualmente stabilito e comunque prima che l’acquirente acquisisse conoscenza dei problemi di funzionamento segnalati dai propri clienti.

Infondatamente la società appellante si doleva dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno e della relativa quantificazione. La circostanza relativa alla sostituzione delle elettrovalvole ai clienti che ne avevano contestato la funzionalità aveva trovato ampia conferma nelle deposizioni testimoniali assunte, la cui attendibilità non poteva essere esclusa e neppure messa fondatamente in dubbio per il rapporto di dipendenza da cui i testi erano legati, all’epoca dei fatti, alla società appellata, nè tanto meno per il ruolo tecnico dai medesimi asseritamente svolto in vista della conclusione del contratto.

La quantificazione dei costi sostenuti dalla società Tiromat appariva poi del tutto congrua alla stregua delle sostanzialmente coincidenti indicazioni fornite dal c.t.u..

3. – Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la Vuototecnica s.r.l. sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la C.F.S. Italy s.p.a., che ha anche depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1.1. – Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 1495 cod. civ. nella parte in cui sanziona la decadenza del compratore dall’azione di garanzia se non ha denunziato i vizi entro otto giorni dalla scoperta, ed erronea applicazione dell’art. 1495 c.c., comma 2. Avrebbe errato la Corte di merito nel rigettare la eccezione tempestivamente formulata dalla società attuale ricorrente di decadenza della controparte dall’azione di garanzia per i supposti vizi della cosa per mancata denunzia degli stessi, argomentando dal presunto riconoscimento da parte di Vuototecnica dell’esistenza dei vizi. La ricorrente deduce che la denuncia dei vizi poteva ritenersi tempestiva con riferimento alle membrane originariamente fornite, e poi sostituite, ma non certamente con riferimento a queste ultime, in relazione alle quali nessun riconoscimento dei vizi era stato effettuato, nè alcuna contestazione era stata mossa da controparte sino all’epoca della notifica dell’atto di citazione.

1.2. – La illustrazione della censura si conclude con la formulazione, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., del seguente quesito di diritto: Il riconoscimento dei vizi da parte del venditore riguardo alla merce venduta, effettuato mediante sostituzione del prodotto difettoso si estende alla merce fornita in sostituzione o si produce piuttosto novazione della precedente obbligazione con necessità di una nuova ed autonoma denuncia nei termini di legge da parte del compratore o di un nuovo riconoscimento da parte del venditore? 2.1. – Il motivo è infondato.

2.2. – Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il riconoscimento da parte del venditore dei vizi della cosa, accompagnato dall’impegno – dallo stesso assunto in sede di esecuzione del contratto – di eliminare i vizi stessi, instaura tra le parti un nuovo ed autonomo rapporto negoziale, sostitutivo della originaria obbligazione di garanzia e soggetto agli ordinari termini di prescrizione (cfr. Cass., sentt. n. 98 e 66 del 1974, n. 3066 del 1972, n. 270 del 1970).

Il Collegio condivide tale orientamento, osservando che la sostituzione di un prodotto difettoso non costituisce una nuova vendita, ma adempimento di un diverso obbligo, in relazione al quale non possono trovare applicazione la decadenza e la prescrizione di cui all’art. 1495 cod. civ., in mancanza di una espressa previsione in tal senso.

3.1. – Con il secondo motivo si deducono violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1455 e 1492 cod. civ. circa la valutazione dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto e circa la procedibilità dell’azione di risoluzione; omessa motivazione circa il mancato raggiungimento da parte del venditore della prova dell’alienazione definitiva della merce; contraddittoria motivazione ed interpretazione dell’art. 1492 c.c., comma 3. La società ricorrente si duole, in primo luogo, della erronea valutazione, da parte della Corte ambrosiana, della importanza dell’inadempimento ad essa addebitato: deduce che, pur essendo risultato affetto da vizi un solo componente (le membrane) del macchinario fornito, il giudice di secondo grado avrebbe senza alcuna motivazione ritenuto l’inadempimento grave ai fini della risoluzione del contratto. Ad ogni modo, avendo la società Tiromat venduto a terzi i macchinari acquistati, non poteva, ai sensi dell’art. 1492 c.c., comma 3, pretendere la risoluzione del contratto.

3.2. – La illustrazione della censura si conclude con la formulazione dei seguenti quesiti di diritto: Può il vizio di costruzione di un accessorio di scarso rilievo economico, costituente materiale soggetto a naturale usura e dunque sostituzione, costituire inadempimento "importante" e legittimare l’acquirente alla domanda di risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c.?; Il compratore è legittimato alla domanda di risoluzione quale effetto della garanzia ai sensi dell’art. 1492 c.c., comma 3 quando ha alienato il bene a titolo definitivo, utilizzando la prestazione spettantegli, incassando da terzi il relativo prezzo e non potendo dunque più assolvere all’obbligo restitutorio di cui all’art. 1458 c.c.?.

4.1. – Ritiene il Collegio che la doglianza sia fondata nei termini che seguono.

4.2. – Secondo la giurisprudenza di questa Corte, a norma dell’art. 1455 cod. civ., il giudice chiamato a provvedere sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento deve porsi, anche di ufficio, il problema della gravità o meno dell’inadempimento ed è tenuto ad indicare, in ipotesi di accoglimento della domanda, il motivo per cui, nel caso concreto, ritiene l’inadempimento non di scarsa importanza, a meno che non si tratti di inadempimento definitivo delle obbligazioni primarie o essenziali di una delle parti (cfr. Cass., sent. n. 16084 del 2007).

Su tale questione manca qualsiasi motivazione nella sentenza impugnata.

4.3.- Risulta, a questo punto, irrilevante la circostanza, fatta valere dalla ricorrente, della mancata restituzione per essere stata la merce in questione venduta a terzi, con la conseguenza che, ai sensi della disposizione dell’art. 1492 cod. civ., comma 3 si sarebbe potuto domandare solo la riduzione del prezzo, ma non la risoluzione del contratto. Deve, al riguardo, rilevarsi che la Corte di merito ha fornito ampia motivazione della ritenuta inapplicabilità dell’art. 1492 c.c., comma 3, rilevando che la preclusione contemplata dalla richiamata disposizione opera nel solo caso in cui l’atto dispositivo si correli alla volontà di accettare la cosa nonostante i vizi, e non quando l’utilizzazione non riveli un intento incompatibile con la richiesta di scioglimento del vincolo contrattuale: ipotesi, quest’ultima, che il giudice di secondo grado ha rilevato essersi verificata nella specie.

5. – Con il terzo motivo si denuncia la omessa motivazione (rectius:

omessa pronuncia) circa l’obbligo restitutorio incombente sul compratore ai sensi dell’art. 1458 cod. civ. La società ricorrente denuncia la omessa condanna della società Tiromat alla restituzione della merce venduta.

6. – Il motivo è infondato, in quanto la relativa domanda non risulta essere stata proposta. Nè, secondo la giurisprudenza di questa Corte, era ammissibile una pronuncia di ufficio (cfr. Cass., sentt. n. 2562 del 2009, n. 20257 del 2005).

7. – Con il quarto motivo, si lamenta la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’accoglimento della domanda proposta da controparte di risarcimento del danno. La società ricorrente deduce che mancava qualsiasi prova della sostituzione dei moduli forniti a terzi e comunque della necessità della sostituzione dell’intero modulo per difetti relativi alla sola membrana.

8.1. Della doglianza deve, anzitutto, escludersi la inammissibilità dedotta dalla controricorrente per pretesa mancanza della formulazione del quesito richiesta ex art. 366-bis cod. proc. Civ..

Ed infatti, la invocata disposizione, con riguardo alla ipotesi di denuncia di vizio di motivazione, prevede che il motivo contenga, in luogo del quesito di diritto, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione: indicazione che, nel caso di specie, risulta adeguatamente svolta nel ricorso.

8.2. – Nel merito, la censura risulta fondata nei termini che seguono.

8.3. – La Corte di merito, nell’accogliere la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Tiromat, sembra non avere affatto tenuto conto che la merce in questione era stata, per un certo periodo, commercializzata.

Tale circostanza avrebbe dovuto indurre il giudice di secondo grado a valutare con particolare rigore la sussistenza della dimostrazione che il non corretto funzionamento delle sole membrane avesse reso necessaria la sostituzione dell’intero modulo, nè che tale sostituzione fosse realmente avvenuta. Al riguardo, la Corte ambrosiana non ha fornito adeguata motivazione delle ragioni del proprio convincimento in ordine alla configurabilità del danno a carico della stessa Tiromat, sotto il duplice profilo della necessità della sostituzione degli interi gruppi modulari e della avvenuta sostituzione, limitandosi ad un generico riferimento alle deposizioni testimoniali assunte (e, quanto alla quantificazione del danno, alle non dissimili indicazioni fornite dal c.t.u.).

9. – Conclusivamente, devono essere accolti il secondo ed il quarto motivo del ricorso, rigettati il primo ed il terzo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa rinviata ad un diverso giudice – che si designa in altra sezione della Corte d’appello di Milano, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio -, che riesaminerà la controversia provvedendo a motivare adeguatamente, conformemente a quanto rilevato sub 4.2. e sub 8.3., il proprio convincimento in ordine rispettivamente alla sussistenza, nella specie, degli elementi della gravità, ai fini dell’applicazione dell’art. 1455 cod. civ., dell’inadempimento contrattuale di Vuototecnica s.r.l., e della configurabilità di un danno effettivo a carico di Tiromat s.p.a..

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo, rigetta il primo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 3 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2012

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