Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-10-2011) 02-12-2011, n. 44953

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.A. impugna la sentenza 23.11.10 della Corte di appello di Venezia che ha confermato quella in data 6.5.10 del Tribunale di Verona con la quale è stato condannato, per i reati di lesioni personali aggravate e di atti persecutori (capi B e C), unificati ex art. 81 cpv. c.p., escluse recidiva ed aggravante ex art. 577 c.p., n. 4, alla pena di anni quattro e mesi nove di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile F.A..

Lamenta l’imputato violazione del principio del ne bis in idem con riferimento al titolo custodiale dal momento che, arrestato il 18.1.10 per il reato di cui all’art. 612-bis c.p., all’udienza 19.1.10 per il giudizio direttissimo era stato rimesso in libertà, ma il giorno 21.1.10 era stato nuovamente arrestato in virtù di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. di Verona il 21.1.10 per il reato di cui all’art. 612-bis c.p. commesso fino al 27.11.09.

Trattandosi di fatti coincidenti – assume l’imputato – la seconda misura era fondata sul bis in idem di cui all’art. 649 c.p.p. con conseguente inapplicabilità di tale seconda misura ed anche improcedibilità dell’azione penale. Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

Non mette conto, in questa sede, occuparsi della validità del titolo custodiale applicato al M., dal momento che la relativa questione non risulta essere stata demandata al giudice del riesame nè aver formato oggetto di specifica impugnazione dinanzi alla Corte di merito, laddove peraltro per una delle imputazioni di cui all’art. 612-bis c.p. (capo A, reato commesso fino al 27.11.09) l’imputato è stato assolto già in primo grado, onde per tale titolo di reato egli non può di certo risultare ancora detenuto.

Ove la doglianza intenda poi sottendere censure relative alla illogicità della condanna per gli atti persecutori di cui al capo C, per essere stato il M. assolto dai fatti come commessi fino al 27.11.09, per cui avrebbe dovuto esserlo anche per quelli successivi, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sul punto evidenziando che la condanna per i fatti successivi al 27.11.09 era basata sul tenore dei rapporti epistolari che non solo non erano cessati, ma erano divenuti sempre più minacciosi sì da incutere sempre maggior timore nella vittima, come dalla F. dichiarato in modo inequivoco, avendo inoltre la stessa già sperimentato – hanno sottolineato i giudici di appello – di quanta violenza fosse capace l’ex compagno proprio con riferimento alle lesioni subite il 27.11.09, reato sub B per il quale il M. è peraltro confesso.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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