Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-10-2011) 02-12-2011, n. 44951

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di Pace di Olbia in data 26.1.2009, con la quale A.A. veniva condannato alla pena di Euro 250 di multa, nonchè al risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato di cui all’art. 594 cod. pen., commesso in (OMISSIS) rivolgendo a B.C. le parole "pezzo di merda, uomo di merda, stronzo, figlio di puttana".

L’imputato ricorrente deduce violazione di legge e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’esclusione anche sul piano putativo dell’esimente della provocazione, lamentando che la sentenza impugnata non abbia valutato l’argomento pur proposto con i motivi di appello.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La motivazione della sentenza impugnata contiene invero un’implicita ma evidente reiezione della tesi difensiva sulla ravvisabilità della provocazione, nel momento in cui riconosce la responsabilità dell’imputato in base alle dichiarazioni della persona offesa e del teste D.A. e valutava come non credibili, a fronte di tali contenuti testimoniali, quelli della deposizione del teste S.O., laddove lo stesso riferiva di ingiurie reciproche fra il B. e l’ A. a seguito dell’aver quest’ultimo contestato al B. di esercitare l’attività di tassista abusivo, in considerazione dell’estraneità ai fatti del D. e dell’interesse portato invece dallo S. in quanto presidente dell’associazione dei tassisti di Arzachena. Siffatto giudizio di inattendibilità coinvolge evidentemente il riferimento all’atteggiamento offensivo della parte offesa, introdotto nel processo per l’appunto dalle dichiarazioni dello S.; con il che il presupposto dell’invocata esimente veniva di fatto ad essere motivatamente escluso.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *